IL DIRETTORE GENERALE
      dello sviluppo rurale, delle infrastrutture e dei servizi

    Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 24 novembre
1972,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n.  44  del  17  febbraio  1973,  con il quale sono stati istituiti i
registri  di  varieta'  di  cereali,  patata,  specie oleaginose e da
fibra;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni  pubbliche,  in  particolare  l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
    Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  di  governo  a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008,
n.  18,  concernente  il  Regolamento di organizzazione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali;
    Visto il decreto 7 marzo 2008, concernente l'individuazione degli
uffici  di  livello  non dirigenziale del Mipaaf e la definizione dei
relativi compiti;
    Considerato  che  la Commissione sementi di cui all'art. 19 della
citata  legge  n. 1096/1971, nella riunione del 30 settembre 2008, ha
espresso  parere  favorevole  all'iscrizione,  nel relativo registro,
delle varieta' indicate nel dispositivo;
    Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
                              Decreta:

                               Art. 1.
    Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica
8  ottobre  1973,  n. 1065, sono iscritte nei registri delle varieta'
dei  prodotti  sementieri,  fino  alla  fine  del  decimo anno civile
successivo  a  quello  della  iscrizione  medesima, le sotto elencate
varieta',  le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono
depositati presso questo Ministero:

              ---->  Vedere da pag. 18 a pag. 19  <----

    Il  presente  decreto  entrera'  in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
      Roma, 13 ottobre 2008
                                         Il direttore generale: Blasi
    Avvertenza:  il  presente  atto  non  e'  soggetto  al  visto  di
controllo  preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti,
art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte
dell'Ufficio  centrale  del  bilancio  del  Ministero dell'economia e
delle  finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n.
38/1998.