IL PRESIDENTE
                   del Comitato tecnico ordinatore

  Visto  il  decreto  del  Ministero  dell'istruzione,  universita' e
ricerca del 30 gennaio 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31
del  7 febbraio  2006,  che  ha  istituito  l'Universita'  Telematica
«e-Campus»;
  Visto lo Statuto dell'Universita' Telematica e-Campus;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la  delibera  del  Comitato tecnico ordinatore del 29 luglio
2008 che approva le modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione e-Campus;
  Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione
e-Campus del 30 luglio 2008;
  Vista  la  comunicazione  del  Ministero  dell'universita'  e della
ricerca,  con  protocollo  n. 2837 del 17 settembre 2008 con il quale
comunica  di  non  avere  osservazioni  da  formulare  in merito alla
rettifica;
                              Decreta:

    il seguente Statuto, alla luce delle modifiche approvate:

                              Titolo I
                          PRINCIPI GENERALI

                               Art. 1.
                    Istituzione e fonti normative

  1.1 E' istituita la Universita' telematica non statale e-Campus, di
seguito  denominata  «Universita'  e-Campus»,  con  sede  centrale in
Novedrate (Como).
  1.2   L'Universita'   e-Campus   e'   promossa  e  sostenuta  dalla
«Fondazione  e-Campus  per  l'universita'  e  la ricerca», di seguito
denominata  «Fondazione»,  che  ne assicura il perseguimento dei fini
istituzionali   e   provvede  ai  relativi  mezzi  necessari  per  il
funzionamento.
  1.3  L'Universita'  e-Campus  ha personalita' giuridica e autonomia
funzionale,  didattica,  scientifica,  amministrativa, organizzativa,
finanziaria  e  contabile come assicurato dall'art. 33, ultimo comma,
della  Costituzione  e  a norma dell'art. 1, comma 2, del testo unico
delle  leggi  sull'istruzione  superiore  approvato con regio decreto
31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni e integrazioni.
  1.4 Sono fonti normative specifiche dell'Universita' e-Campus:
      le  disposizioni  costituzionali  e  le  disposizioni  di legge
sull'istruzione  superiore  riguardanti  le  universita'  non statali
autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale;
    il  decreto  interministeriale  17 aprile  2003 recante criteri e
procedure  di  accreditamento  dei  corsi  di studio a distanza delle
universita'  statali  e non statali e delle istituzioni universitarie
abilitate  a  rilasciare  titoli  accademici  di  cui  all'art. 3 del
decreto 22 ottobre 2004, n. 270;
    il presente statuto;
    i  regolamenti  richiamati  nello  statuto  e  quelli riguardanti
specifiche   materie,  approvati  dal  consiglio  di  amministrazione
dell'Universita' e-Campus.

                               Art. 2.
                        Finalita' e attivita'

  2.1  L'Universita'  e-Campus  ha  lo  scopo  primario  di  svolgere
attivita'  di  ricerca  e  di diffusione della cultura e attivita' di
formazione  mediante  l'utilizzo  delle metodologie dell'educazione a
distanza con particolare riguardo alle applicazioni di e-learning.
  2.2  L'Universita'  e-Campus  organizza  corsi  regolari  di studio
universitario  per  tutti  coloro  che  scelgono  di  seguire  il suo
progetto  metodologico  e  didattico  o  che per qualsiasi ragione di
lavoro,  di  residenza,  di salute non possono partecipare in maniera
continuativa  alle  lezioni e alle attivita' in presenza. Offre anche
percorsi  formativi  flessibili  e personalizzabili per la formazione
continua, ricorrente e permanente degli adulti.
  2.3  L'attivita'  formativa  dell'Universita' e-Campus fa capo a un
unico presidio centrale di progettazione didattica, di monitoraggio e
di controllo.
  Nella  sede  centrale vengono inoltre organizzati periodi di studio
con i docenti, seminari e sessioni di esame.
  2.4  L'Universita' e-Campus cura l'istruzione universitaria a tutti
i  livelli  degli  ordinamenti  didattici  previsti  per legge. Opera
inoltre   nel  campo  della  formazione  culturale  e  professionale,
attraverso  corsi  di perfezionamento, di aggiornamento e di cultura.
Cura  altresi'  la  formazione  del proprio personale, in particolare
quella rivolta ai tutor.
  2.5 L'Universita' e-Campus puo' conferire i seguenti titoli:
    Laurea (L);
    Laurea magistrale (LM);
    Diploma di specializzazione (DS);
    Dottorato di ricerca (DR);
    Master universitario di primo e secondo livello.
  2.6  L'Universita'  e-Campus  assicura  la liberta' di ricerca e di
insegnamento garantita dalla Costituzione.
  2.7 L'Universita' e-Campus fornisce il proprio apporto alla ricerca
scientifica  di  base  e  allo  sviluppo  della  ricerca  applicata e
dell'innovazione tecnologica e organizzativa.
  2.8   Per   il   perseguimento   dei   propri  scopi  istituzionali
l'Universita'  e-Campus  intrattiene  rapporti  con  enti  pubblici e
privati.   Puo'  stipulare  contratti  e  convenzioni  per  attivita'
didattica  e  di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a
favore  di  terzi. Puo' promuovere e partecipare a consorzi con altre
universita' e organizzazioni ed enti pubblici e privati.
  2.9  Per  assicurare  il  costante miglioramento dei propri livelli
qualitativi   e   l'ottimale   gestione  delle  risorse  disponibili,
l'Universita'  e-Campus  procede  alla  sistematica valutazione delle
attivita' scientifiche, didattiche e amministrative.

                               Art. 3.
            Sistema e-learning dell'Universita' e-Campus

  3.1  L'Universita'  e-Campus  dispone  di  un  proprio  sistema  di
e-learning   finalizzato   alla   massimizzazione   dell'efficacia  e
dell'efficienza  delle  esperienze  di apprendimento attraverso l'uso
delle  tecnologie  dell'informazione  e  della comunicazione. In tale
sistema  si  realizza una effettiva integrazione di queste tecnologie
su tre livelli: didattico, tecnologico e organizzativo.
  3.2  L'esigenza  di  una  specifica  piattaforma  didattica per una
universita' telematica, e percio' di un progetto didattico innovativo
da  affiancare  a quello tradizionale, nasce dalla considerazione che
le  nuove  tecnologie  della comunicazione hanno un influsso profondo
sui processi cognitivi e motivazionali e quindi anche sui processi di
insegnamento e di apprendimento.
  3.3   La   piattaforma  tecnologicacioe'  l'ambiente  software  che
nell'Universita'   e-Campus   gestisce  le  interfacce  tra  docenti,
studenti    e   organizzazionenasce   direttamente   dalle   esigenze
didattiche, che sono quindi presenti gia' nella fase di progettazione
della piattaforma stessa.
  La  piattaforma  e-learning dell'Universita' e-Campus, nel rispetto
delle  specifiche  internazionali  di  riferimento, utilizza parti di
modelli   esistenti,   ma   e'  completata,  integrata  e  supportata
tecnicamente  dal  «Centro  servizi  e-learning»  di cui all'art. 24,
comma 3.
  3.4  La piattaforma organizzativa risponde all'esigenza di definire
con chiarezza quali siano le forme dell'e-learning piu' adatte per le
istituzioni universitarie, coniugando tradizione e innovazione, senza
allontanarsi in ogni caso dalla qualita'.
  Gli aspetti organizzativi delle attivita' didattiche sono descritti
nel regolamento didattico di Ateneo.

                               Art. 4.
                  Commissione didattica permanente

  4.1 A sostegno delle continue esigenze di aggiornamento del sistema
e-learning,  per  promuovere  un  insegnamento di alta qualita' e per
certificare  il  materiale  didattico erogato e i servizi offerti, il
consiglio  di  amministrazione  dell'Universita'  e-Campus provvede a
costituire  una  commissione didattica permanente composta da docenti
dell'Universita'  e-Campus  e  da  esperti  direttamente indicati dal
consiglio stesso o proposti dal senato accademico.

                               Art. 5.
           Associazione «Amici dell'Universita' e-Campus»

  5.1   L'Universita'   e-Campus  istituisce,  organizza  e  promuove
l'associazione non a fine di lucro «Amici dell'Universita' e-Campus».
  Tale   associazione   riunisce,   in  fase  di  prima  istituzione,
personalita' del mondo economico, politico, culturale e universitario
che  intendono  valorizzare,  con ogni forma e modalita', la nascente
Universita'  e-Campus. In seconda istanza, una volta laureati i primi
iscritti,  la suddetta associazione «Amici dell'Universita' e-Campus»
si  propone  di  mantenere  i  contatti  con  gli  studenti laureati,
organizzarne  gli  incontri,  e  promuovere  tutte  le  attivita' che
l'associazione ritenga utili per la valorizzazione dell'Ateneo.
  In   fase   di   prima   costituzione   fanno   parte   di  diritto
dell'associazione  i  membri  del Senato accademico, delle facolta' e
del consiglio d'amministrazione dell'Universita' e-Campus.

                               Art. 6.
                    Patrimonio e mezzi finanziari

  6.1   L'Universita'   e-Campus   utilizza   per  le  sue  attivita'
istituzionali i beni immobili messi a disposizione dalla Fondazione o
da altri che ne hanno la disponibilita' per qualsiasi titolo.
  6.2   Al   mantenimento  dell'Universita'  e-Campus  sono  altresi'
destinati  i  proventi  delle  tasse universitarie e dei contributi a
carico  degli  studenti,  i  proventi  delle attivita' istituzionali,
nonche'  tutti  i  beni  e  i  fondi  che  a essa saranno conferiti a
qualunque titolo.
  6.3  Allo  sviluppo  dell'Universita'  e-Campus potranno concorrere
soggetti   pubblici  e  privati  interessati  a  sostenere  l'impegno
dell'ente promotore.

                              Titolo II
                     ORGANI CENTRALI DI GOVERNO

                               Art. 7.
                          Organi di governo

  7.1 Gli organi di governo dell'Universita' e-Campus sono:
    il Presidente dell'Universita' e-Campus;
    il Consiglio di amministrazione;
    il Rettore;
    il Senato accademico.

                               Art. 8.
                Presidente dell'Universita' e-Campus

  8.1   Il  presidente  dell'Universita'  e-Campus  e'  nominato  dal
presidente onorario della Fondazione.
  8.2 Il presidente dell'Universita' e-Campus e' anche presidente del
consiglio  di  amministrazione  dell'Universita'  e-Campus. Convoca e
presiede le riunioni del consiglio stesso.
  8.3 Il presidente dell'Universita' e-Campus in particolare:
    1) promuove  la  collaborazione  con  gli enti locali, nazionali,
internazionali e con altre istituzioni pubbliche e private al fine di
favorire lo sviluppo dell'Universita' e-Campus;
    2) provvede a garantire l'adempimento delle finalita' statutarie;
    3) ha la rappresentanza legale dell'Universita' e-Campus.

                               Art. 9.
             Consiglio di amministrazione - Composizione

  9.1   Il  Consiglio  di  amministrazione  e'  l'organo  di  governo
amministrativo    e    di    gestione    economica   e   patrimoniale
dell'Universita' e-Campus.
  9.2 Esso si compone al massimo di sette persone e precisamente:
    1) del  presidente dell'Universita' e-Campus che ricopre anche le
funzioni di presidente del consiglio di amministrazione;
    2) di  due o piu' persone, fino a un massimo di quattro, nominate
dal consiglio di amministrazione della Fondazione;
    3) del rettore;
    4) di    un   rappresentante   del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
  9.3  La  mancata  designazione  di  un rappresentante del Ministero
dell'istruzione,  e della ricerca prevista dal punto 4 del precedente
comma non inficia la validita' di costituzione del consiglio.
  9.4  Tutti  i  componenti  del  consiglio  di  amministrazione,  ad
eccezione  del rettore, rimangono in carica due anni e possono essere
confermati.  Il  rettore  rimane  in  carica  per  la  durata del suo
mandato.
  9.5  I  membri  del consiglio nominati in sostituzione di altri che
venissero  a cessare nel corso del biennio rimangono in carica per il
tempo per il quale sarebbero rimasti i loro predecessori.
  9.6 Il consiglio nomina il segretario, che puo' essere scelto anche
tra persone estranee al consiglio.
  9.7  Il  consiglio  su  proposta  del  presidente  nomina  il  vice
presidente  tra  le  persone  di  cui  al comma 9.2 punto 2, il quale
sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

                              Art. 10.
            Consiglio di amministrazione - Funzionamento

  10.1  Il  Consiglio  si  intende  validamente  costituito quando il
numero dei componenti nominati e' almeno pari a quattro.
  10.2 Il Consiglio e' convocato dal presidente, o in sua assenza dal
vice  presidente,  ogni  qualvolta  si  renda  necessario  oppure  su
richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
  10.3   Per   la   validita'   delle   riunioni   del  consiglio  di
amministrazione  e'  richiesta  la  presenza  della  maggioranza  dei
componenti in carica.
  Salvo  la diversa maggioranza prevista per le modifiche statutarie,
per la validita' delle deliberazioni occorre il voto favorevole della
maggioranza  dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto
espresso dal Presidente del consiglio di amministrazione.
  Per  le  delibere riguardanti modifiche statutarie e' necessario il
voto  favorevole  della  maggioranza  dei  componenti  in  carica del
consiglio dimmministrazione.

                              Art. 11.
              Consiglio di amministrazione - Competenze

  11.1  Il  consiglio  di  amministrazione  ha  i piu' ampi poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione.
  11.2 Compete al consiglio di amministrazione:
    1) determinare le strategie generali di sviluppo dell'Universita'
e-Campus e deliberare i relativi programmi;
    2) deliberare  lo statuto e le relative modifiche. Per le materie
relative  alla  didattica  e  alla  ricerca  delibera su proposta del
senato accademico e sentiti i consigli di mlta';
    3) deliberare il regolamento generale di ateneo;
    4) deliberare  le direttive e il regolamento per il funzionamento
dei  servizi amministrativi e contabili dell'Universita' e-Campus che
possono essere affidati a una societa' di gestione;
    5) approvare  gli  altri  regolamenti che il presente statuto non
attribuisca a organi diversi;
    6) nominare   i  membri  del  nucleo  di  valutazione  interno  e
approvare il regolamento di funzionamento;
    7) nominare  i  membri  della commissione didattica permanente di
cui all'art. 4.
  11.3 In particolare spetta al consiglio di amministrazione:
    1) approvare  il  bilancio di previsione e il bilancio consuntivo
dell'Universita' e-Campus;
    2) nominare il rettore, su proposta del presidente onorario della
Fondazione;
    3) nominare  un  direttore  generale,  qualora ritenga utile tale
nomina;
    4) deliberare  l'attivazione  o  disattivazione  delle  strutture
didattiche  (facolta'  e  relativi  corsi  di studio) dopo l'avvenuta
approvazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca;
    5) deliberare  le  modalita'  di  ammissione  degli  studenti, su
proposta dei consigli di Facolta';
    6) deliberare gli organici del personale docente e non docente;
    7) deliberare  in  materia  di  tasse e contributi a carico degli
studenti e di criteri per gli esami.
    8)  deliberare  l'attivazione di eventuali sedi decentrate, anche
all'estero, nel rispetto della normativa vigente;
    9) eventualmente  nominare  un  presidente onorario, scegliendolo
tra personalita' di chiara fama nel mondo accademico, ovvero sociale,
economico  o  politico;  egli  dura  in carica tre anni e puo' essere
confermato.
  11.4 Inoltre spetta al consiglio di amministrazione deliberare:
    1) su proposta del senato accademico, in merito alle chiamate dei
professori;
    2) su   proposta   dei  consigli  di  facolta',  in  merito  agli
insegnamenti  da attivare in ciascun anno accademico e agli incarichi
e  contratti da conferire per lo svolgimento dell'attivita' didattica
a professori e ricercatori di altre universita', nonche' a persone di
alta qualificazione scientifica e professionale;
    3) in ordine al trattamento economico del personale docente, alle
indennita'  di carica del rettore e degli altri docenti con incarichi
istituzionali;
    4) in   ordine   al   conferimento   di  borse  di  studio  e  di
perfezionamento a studenti e laureati e di assegni di ricerca;
    5) in ordine all'accettazione di donazioni, eredita' e legati;
    6) su   ogni   altra   materia   di   ordinaria  e  straordinaria
amministrazione  non  attribuita  alla  competenza  di  altri  organi
previsti dal presente statuto.

                              Art. 12.
                               Rettore

  12.1  Il  rettore  e' nominato dal consiglio di amministrazione tra
personalita'  del  mondo  accademico  ovvero di riconosciuto valore e
qualificazione scientifica, organizzativa e didattica.
  12.2 Il rettore dura in carica due anni e puo' essere confermato.
  12.3 Il rettore:
    1) rappresenta   l'Universita'   e-Campus   nelle  manifestazioni
accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici;
    2) cura  l'osservanza delle leggi nelle materie di sua competenza
e delle norme concernenti l'ordinamento universitario;
    3) vigila    sull'espletamento    dell'attivita'    didattica   e
scientifica;
    4) fa  parte  di  diritto,  per  la  durata  del suo mandato, del
consiglio di amministrazione;
    5) convoca  e  presiede  il  senato  accademico  e ne assicura il
coordinamento con il consiglio di amministrazione;
    6) assicura   l'esecuzione   delle   delibere  del  consiglio  di
Amministrazione in materia didattica e scientifica;
    7) formula  proposte  e riferisce al consiglio di amministrazione
sull'attivita' didattica e scientifica dell'Universita' e-Campus;
    8) stabilisce  direttive  organizzative  generali  per assicurare
l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche;
    9) nomina i presidi di facolta';
    10) esercita  l'attivita'  disciplinare  sul  corpo  docente e di
ricerca e sugli studenti;
    11) adotta,  in  caso  di  necessita'  e  di urgenza, gli atti di
competenza  del  senato  accademico  e,  limitatamente  alle  materie
didattiche  e  scientifiche,  del consiglio di amministrazione, salvo
ratifica nella prima seduta immediatamente successiva;
    12) esercita  tutte  le altre attribuzioni che gli sono demandate
dalle  disposizioni  di legge, dal presente statuto e dai regolamenti
dell'Universita' e-Campus.
  12.4  Il  rettore puo' conferire a uno o piu' professori l'incarico
di   seguire  particolari  aspetti  della  gestione  dell'Universita'
e-Campus  rientranti nelle sue competenze e puo' conferire ad essi la
qualifica di pro-rettore.
  12.5  Il  rettore  puo',  in  caso  di assenza o impedimento, farsi
sostituire  con  delega  da  un  pro-rettore  o  da  altro professore
dell'Universita'  e-Campus  nell'espletamento  delle  funzioni di sua
competenza.
  12.6  Il rettore puo' costituire commissioni e comitati con compiti
consultivi, istruttori e gestionali nelle materie di sua competenza.

                              Art. 13.
                          Senato accademico

  13.1 Il senato accademico e' composto dal rettore che lo presiede e
dai presidi delle facolta' istituite.
  L'ordine   dei   giorno  delle  sedute  del  senato  accademico  e'
comunicato   al   presidente   del   consiglio   di   amministrazione
dell'Universita' e-Campus.
  Alle  sedute  del senato accademico partecipa, con voto consultivo,
il  direttore  generale,  se nominato, puo', altresi', partecipare il
presidente del consiglio d'amministrazione o un suo delegato.
  In  caso di assenza o impedimento del rettore, il senato accademico
e' presieduto dal preside con maggiore anzianita' nella carica.
  13.2 In particolare compete al senato accademico:
    1) proporre   al  consiglio  di  amministrazione  modifiche  allo
statuto dell'Universita' e-Campus in materia didattica e scientifica;
    2) deliberare  le  proposte del regolamento didattico di ateneo e
dei  regolamenti  didattici  specifici dei corsi di studio e di altri
corsi  attivati  dall'Universita'  e-Campus, su proposta dei consigli
delle   strutture  didattiche  per  quanto  di  loro  competenza,  da
sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione;
    3) proporre  al  consiglio  di  amministrazione  la costituzione,
modificazione  e  disattivazione  delle  strutture  didattiche  e  di
ricerca dell'Universita' e-Campus;
    4) formulare   proposte  ed  esprimere  pareri  al  consiglio  di
amministrazione sui programmi di sviluppo dell'Universita' e-Campus;
    5) stabilire gli indirizzi dell'attivita' di ricerca;
    6) proporre le chiamate dei professori di ruolo;
    7) esprimere parere sui criteri per la ripartizione delle risorse
finanziarie  per  il  personale  docente  e  dei finanziamenti per la
ricerca;
    8) adottare il proprio regolamento interno di funzionamento.

                             Titolo III
            STRUTTURE DIDATTICHE DI RICERCA E DI SERVIZIO

                              Art. 14.
                              Facolta'

  14.1   Le   facolta'   hanno   autonomia  scientifica  e  didattica
nell'ambito  del  presente  statuto.  Alle facolta' competono secondo
quanto  previsto  dal regolamento didattico di ateneo le decisioni in
merito   all'organizzazione   delle   attivita'   didattiche  per  il
conseguimento dei titoli accademici.
  14.2  Alle  facolta' compete, inoltre, l'organizzazione delle altre
attivita'  didattiche  previste  dalla  legge,  dallo  statuto  e dai
regolamenti.

                              Art. 15.
                        Organi delle Facolta'

  15.1 Sono organi delle facolta':
    il consiglio di facolta';
    il preside di facolta';
    i consigli dei corsi di studio;
    i direttori dei corsi di studio.

                              Art. 16.
                        Consiglio di facolta'

  16.1  Il  consiglio  di  facolta'  si  compone  del  preside che lo
presiede  e  dei  professori di ruolo e fuori ruolo appartenenti alla
facolta' stessa.
  16.2 Le modalita' di funzionamento di ciascun consiglio di facolta'
sono  stabilite dal regolamento di facolta', deliberato dal consiglio
nel rispetto di quanto disposto dal regolamento generale di ateneo.
  16.3 Al consiglio di facolta' spettano le attribuzioni previste dal
presente  statuto,  dal  regolamento  didattico  di  ateneo  e  dalla
normativa in materia di istruzione universitaria.
  16.4 In particolare, compete al consiglio di facolta':
    1) eleggere il preside di facolta';
    2) nominare  i  direttori  dei  corsi  di  studio  afferenti alla
facolta';
    3) proporre al consiglio di amministrazione:
      le modalita' di ammissione degli studenti ai corsi;
      gli  insegnamenti  da attivare in ciascun anno accademico e gli
incarichi e contratti da conferire, per lo svolgimento dell'attivita'
didattica, a professori e ricercatori di altre universita', nonche' a
persone di alta qualificazione scientifica e professionale;
    4) proporre al senato accademico gli atti relativi alla copertura
di posti di ruolo;
    5) formulare  proposte,  per  quanto  di  competenza,  al  senato
accademico su modifiche al regolamento didattico di ateneo;
    6) esprimere pareri al consiglio di amministrazione su:
      a) le  proposte di modifiche statutarie per le materie relative
alla didattica;
      b) le proposte di costituzione di nuovi centri di ricerca.

                              Art. 17.
                         Preside di facolta'

  17.1  Il  preside di facolta' e' eletto dal consiglio di facolta' a
maggioranza  degli aventi diritto ed e' nominato dal rettore. Dura in
carica un biennio e puo' essere confermato.
  17.2 La seduta per l'elezione del preside e' convocata e presieduta
dal decano della facolta'.
  17.3 Il preside:
    1) rappresenta  la  facolta', ne promuove e coordina l'attivita',
sovrintende   al   regolare   funzionamento   della   stessa  e  cura
l'esecuzione delle delibere del consiglio di facolta';
    2) convoca  e presiede il consiglio di facolta', predisponendo il
relativo ordine del giorno;
    3) assicura  il  regolare  svolgimento delle attivita' didattiche
della facolta';
    4) e' membro di diritto del senato accademico;
    5) esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base
alle norme di legge, di statuto e di regolamento.

                              Art. 18.
                    Consigli dei corsi di studio

  18.1  Nelle  facolta'  che  comprendono  piu'  corsi di studio sono
costituiti i consigli di corso di studio.
  18.2   I   consigli  di  corso  di  studio  sono  disciplinati  nel
regolamento  generale  di  ateneo per quanto riguarda le modalita' di
funzionamento  e  nel  regolamento  didattico  di  ateneo  per quanto
riguarda le competenze.

                              Art. 19.
                    Direttori dei corsi di studio

  19.1 I direttori dei corsi di studio sono nominati dal consiglio di
facolta'  di  afferenza, su proposta dei docenti del corso stesso. La
durata  della  carica e le possibilita' di conferma sono definite nel
regolamento  generale  di  ateneo;  le  competenze  sono definite nel
regolamento didattico di ateneo.

                              Art. 20.
                       Dipartimenti e istituti

  20.1  I dipartimenti e gli istituti sono strutture organizzative di
promozione  e  coordinamento  dell'attivita' di ricerca e di sostegno
all'attivita' didattica.
  20.2  Gli istituti sono costituiti per settori scientifici omogenei
con i relativi insegnamenti, anche afferenti a piu' facolta'.
  20.3  I  professori  e  i  ricercatori  di ruolo, nonche' gli altri
collaboratori  all'attivita'  didattica  e  di  ricerca,  afferiscono
ciascuno a un solo dipartimento e a un solo istituto.
  20.4 Sono organi del dipartimento e dell'istituto:
    il direttore;
    il consiglio di dipartimento e di istituto.
  20.5   La  costituzione  dei  dipartimenti  e  degli  istituti,  la
definizione delle competenze, della composizione e delle modalita' di
funzionamento dei rispettivi organi sono disciplinate nel regolamento
generale di ateneo.

                              Art. 21.
                          Centri di ricerca

  21.1 I centri di ricerca sono strutture istituite per la promozione
e  lo  svolgimento  dell'attivita' di ricerca finalizzata a specifici
obiettivi.
  21.2  L'Universita' e-Campus puo' istituire centri di ricerca anche
in   collaborazione   con  altre  istituzioni  universitarie  e  non,
attraverso  apposite convenzioni con enti pubblici e privati. La loro
istituzione  e'  disposta  dal consiglio di amministrazione, anche su
proposta   del   consiglio  di  facolta'  o  del  senato  accademico;
l'organizzazione dei centri di ricerca e' disciplinata dai rispettivi
regolamenti approvati dal consiglio di amministrazione.

                              Art. 22.
                        Strutture di servizio

  22.1 Appartengono alle strutture di servizio:
    la biblioteca;
    il centro servizi e-learning;
    le  altre  strutture individuate e regolamentate dal consiglio di
amministrazione al fine di supportare e integrare le attivita' per la
didattica, la formazione e la ricerca.
  22.2  La  biblioteca  e'  struttura  di  servizio  a supporto delle
attivita'  didattiche e di ricerca. L'organizzazione della biblioteca
e i servizi da essa erogati sono disciplinati in apposito regolamento
approvato dal consiglio di amministrazione.
  22.3   Il   centro  servizi  e-learning  e'  la  struttura  tecnica
responsabile   della   progettazione  e  gestione  della  piattaforma
e-learning dell'Universita' e-Campus. L'organizzazione del centro e i
servizi  da  esso  erogati  sono disciplinati in apposito regolamento
approvato dal consiglio di amministrazione.

                              Titolo IV
             PROFESSORI, RICERCATORI E TUTOR DIDATTICI

                              Art. 23.
                  Attivita' didattica e di ricerca

  23.1  Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dal regolamento
didattico di ateneo sono affidati a professori e ricercatori di ruolo
e  a  professori  a  contratto,  nel  rispetto  di  quanto prescritto
dall'art.  12  della  legge  19 novembre  1990,  n.  341. I contratti
possono  riguardare  anche  moduli  di insegnamento corrispondenti ad
argomenti specifici nell'ambito dell'insegnamento ufficiale.
  23.2  L'attivita'  di  ricerca  e' compito primario di ogni docente
dell'Universita' e-Campus.
  23.3   L'Universita'   e-Campus  fornisce  a  ciascun  docente  gli
strumenti  necessari  allo  svolgimento dell'attivita' didattica e di
ricerca, compatibilmente con le proprie risorse.

                              Art. 24.
                      Professori e ricercatori

  24.1  I  professori  e i ricercatori sono nominati dal consiglio di
amministrazione  su  proposta  delle facolta' interessate, sentito il
parere del rettore.

                              Art. 25.
                         Docenti a contratto

  25.1  I  contratti  di  cui  al comma 1 dell'art. 25 possono essere
stipulati  con  docenti  di altre universita', anche straniere, e con
studiosi  ed  esperti  di  comprovata  qualificazione professionale e
scientifica anche di cittadinanza straniera.
  25.2  I contratti di cui al comma 1 del presente articolo non danno
diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Universita' e-Campus che
li stipula.

                              Art. 26.
                           Tutor didattici

  26.1   I  tutor  didattici  sono  esperti  dei  contenuti,  formati
appositamente  alla  gestione  dei processi cognitivi e motivazionali
dell'apprendimento   e   degli   aspetti  tecnico-comunicativi  della
didattica on-line. Il loro ruolo si concretizza principalmente in tre
forme:
    come guida e consulenza individuale;
    come  coordinamento  delle  attivita'  di  un gruppo di studenti,
cioe' di una comunita' di apprendimento;
    come   monitoraggio  dell'andamento  complessivo  del  gruppo  di
studenti.
  26.2   Il   regolamento  didattico  di  ateneo  definisce  in  modo
dettagliato  i  requisiti  richiesti  ai tutor didattici, sia formali
(titolo  di  studio posseduto) che sostanziali (livello di competenza
tecnica,  metodologica  e  disciplinare),  e  le  modalita'  del loro
contratto di assunzione.
  26.3 I tutor didattici non appartengono alla docenza universitaria.
Professori  di  ruolo  o a contratto non possono svolgere le funzioni
proprie dei tutor didattici.
  26.4  I  compiti  dei tutor didattici sono indicati nella carta dei
servizi  e  chiaramente  esemplificati  agli studenti del corso prima
dell'avvio dello stesso.
  26.5 I tutor didattici, sotto la responsabilita' dei consigli delle
strutture  didattiche,  possono  essere  chiamati a collaborare con i
docenti  per  le attivita' di orientamento e di tutorato previste dal
comma 2 dell'art. 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
  26.6  L'Universita' e-Campus puo' istituire il servizio di tutorato
anche  in  collaborazione, con altre istituzioni universitarie oppure
con  ente  pubblico  o  privato  purche' di comprovata esperienza nel
campo   della   formazione   e  apprendimento  realizzati  attraverso
l'utilizzo di tutor.
  Suddetta    forma   di   collaborazione   con   altra   istituzione
universitaria  o  ente dovra' essere regolata da apposita convenzione
che  determinera'  i  criteri,  le  modalita', i tempi, le condizioni
economiche ed eventuali incompatibilita'.

                              Titolo V
               STRUTTURE AMMINISTRATIVE E DI VERIFICA

                              Art. 27.
                      Strutture amministrative

  27.1 L'organizzazione della struttura amministrativa e' determinata
dal consiglio di amministrazione.
  27.2   Il   direttore  generale,  ove  nominato  dal  consiglio  di
amministrazione  ai  sensi dell'art. 11, comma 3 punto 3 del presente
statuto:
    1. formula proposte al consiglio di amministrazione ai fini della
elaborazione  di  programmi, di direttive e di progetti di competenza
degli organi di governo e cura l'attuazione dei programmi stessi;
    2. partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione;
    3. opera sulla base di specifiche deleghe conferite dal consiglio
di amministrazione.
  27.3  Il  consiglio di amministrazione, su proposta del presidente,
puo'  nominare  un  direttore amministrativo specificandone compiti e
attribuzioni.

                              Art. 28.
                   Nucleo di valutazione di ateneo

  28.1   Il  nucleo  di  valutazione  di  ateneo  ha  il  compito  di
verificare,  anche  mediante  analisi  comparative  dei  costi  e dei
rendimenti,  la  corretta  gestione  delle  risorse, la produttivita'
della  ricerca  e della didattica, nonche' l'imparzialita' ed il buon
andamento dell'azione amministrativa.
  28.2  Il  nucleo  e'  composto  da cinque membri, di cui almeno due
nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in
ambito  non  accademico.  I  componenti sono nominati dal rettore, su
designazione del consiglio di amministrazione, che individua anche il
presidente. Durano in carica per tre anni.
  28.3  Il nucleo di valutazione di ateneo opera su indicazione degli
organi   centrali  di  governo  dell'Universita'  e-Campus  ai  quali
riferisce con relazione annuale.
  28.4  L'Universita'  e-Campus  assicura  al  nucleo  di valutazione
l'autonomia   operativa,  il  diritto  di  accesso  ai  dati  e  alle
informazioni  necessari, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli
atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

                              Art. 29.
                   Sistema di valutazione esterno

  29.1  L'Universita'  e-Campus  puo'  avvalersi  di  un  sistema  di
valutazione  esterno delle attivita' didattiche e degli interventi di
sostegno  al  diritto  allo  studio  affidato  a un centro di ricerca
qualificato specializzato nella valutazione degli apprendimenti.

                              Art. 30.
                   Collegio dei revisori dei conti

  30.1  Il  collegio  dei  revisori  dei  conti  esercita  poteri  di
controllo  predisponendo  le relazioni al bilancio di previsione e al
bilancio  consuntivo  e  le  variazioni  al  bilancio  di  previsione
dell'Universita' e-Campus.
  Compie  inoltre  tutte  le  verifiche  necessarie per assicurare il
regolare   andamento   della   gestione   finanziaria,   contabile  e
patrimoniale.
  30.2  Il  collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri
effettivi e da due supplenti scelti tra gli iscritti nel registro dei
revisori  contabili.  Due membri effettivi e un membro supplente sono
nominati dal presidente della fondazione.
  30.3  Il presidente del collegio dei revisori dei conti e' nominato
dal  presidente  della  fondazione  tra  i  componenti  effettivi. Il
presidente  e i componenti del collegio dei revisori durano in carica
due anni e possono essere confermati.

                              Titolo VI
                     NORME TRANSITORIE E FINALI

                              Art. 31.
             Disposizioni applicabili in via transitoria

  31.1  In  sede di prima applicazione del presente statuto, e per un
periodo  non  superiore a sessanta mesi, le funzioni del consiglio di
amministrazione  dell'Universita'  e-Campus sono svolte dal consiglio
di amministrazione della fondazione.
  31.2  In  sede  di prima applicazione del presente statuto e per un
periodo  non  superiore  a  sessanta  mesi  le  funzioni  del  senato
accademico e dei consigli di facolta' vengono demandate a un comitato
tecnico  ordinatore  composto  da  almeno quattro professori di prima
fascia   e   due   di   seconda  fascia  nominati  dal  consiglio  di
amministrazione della fondazione.
  31.3  Il  presidente  del  comitato  ordinatore,  che per lo stesso
periodo massimo di sessanta mesi svolge anche le funzioni di rettore,
viene  nominato dal consiglio di amministrazione della fondazione tra
i professori di prima fascia del comitato stesso.
  31.4  Il  comitato  tecnico  ordinatore cessera' dalle sue funzioni
all'atto di insediamento degli organi previsti dal presente statuto.

                              Art. 32.
                     Devoluzione del patrimonio

  32.1  Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l'Universita' e-Campus
dovesse  cessare  l'attivita'  o  essere  privata  della personalita'
giuridica  o  dell'autonomia,  il  suo  patrimonio sara' devoluto dal
consiglio di amministrazione alla fondazione.

                              Art. 33.
                          Entrata in vigore

  33.1  Il presente statuto entra in vigore a decorrere dalla data di
approvazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e  della  ricerca,  ai  sensi del decreto interministeriale 17 aprile
2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2003.

                             Titolo VII
                     NORME TRANSITORIE E FINALI

                              Art. 33.
             Disposizioni applicabili in via transitoria

  33.1  In  sede di prima applicazione del presente statuto, e per un
periodo  non superiore a trentasei mesi, le funzioni del consiglio di
amministrazione  dell'Universita'  e-Campus sono svolte dal consiglio
di amministrazione della fondazione.
    Novedrate, 25 settembre 2008
                                                Il presidente: Rosati