IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  1-bis  della  legge  3 dicembre  2004,  n.  291,  di
conversione,  con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249,  che  stabilisce  che  «il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali  puo'  concedere,  sulla  base  di  specifici accordi in sede
governativa,  in  caso  di  crisi  occupazionale, di ristrutturazione
aziendale, di riduzione o trasformazione di attivita', il trattamento
di  cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi,
al  personale  anche  navigante dei vettori aerei e delle societa' da
questi   derivanti  a  seguito  di  processi  di  riorganizzazione  o
trasformazioni societarie.»
  Visto  l'accordo  in  data  29 gennaio  2008, intervenuto presso il
Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale, alla presenza dei
rappresentanti   della   societa'  Alpi  Eagles  Spa,  nonche'  delle
organizzazioni  sindacali, con il quale, considerata la situazione di
crisi  nella  quale  si  e'  trovata  la  predetta societa', e' stato
concordato  il  ricorso  al trattamento straordinario di integrazione
salariale,  come  previsto  dal  citato  art.  1-bis,  della  legge 3
dicembre  2004,  n.  291,  per  un periodo di 12 mesi a decorrere dal
30 gennaio  2008,  in  favore  di  un  numero  massimo di 220 unita',
dipendenti  dalla  societa' di cui trattasi ed impiegati nelle sedi i
servizio di:
    S. Angelo di Piove di Sacco (Padova);
    Aeroporto Marco Polo (Venezia);
    Aeroporto Capodichino (Napoli);
    Aeroporto Internazionale di Catania (Catania).
  Visto  il  decreto, n. 42852, del 25 febbraio 2008, con il quale e'
stata  autorizzata  la  concessione  del trattamento straordinario di
integrazione salariale, per il primo semestre, dal 30 gennaio 2008 al
29  luglio  2008,  in  favore del personale dipendente della societa'
Alpi Eagles Spa;
  Vista  l'istanza presentata in data 18 settembre 2008, con la quale
la  societa' Alpi Eagles Spa, ha richiesto la concessione del secondo
semestre  del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai
sensi  dell'articolo 1-bis,  della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per
il  semestre  dal 30 luglio 2008 al 29 gennaio 2009, in favore di 148
lavoratori dipendenti delle predette sedi di servizio;
  Ritenuto,  per  quanto  precede,  di autorizzare la concessione del
trattamento  straordinario  di integrazione salariale, per il periodo
dal  30 luglio  2008  al 29 gennaio 2009, in favore di 148 lavoratori
dipendenti  dalla societa' Alpi Eagles Spa, ai sensi dell'art. 1-bis,
della   legge   3 dicembre   2004,   n.   291,  di  conversione,  con
modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di
conversione,  con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249,  e'  autorizzata la concessione del trattamento straordinario di
interazione  salariale,  definito  nell'accordo intervenuto presso il
Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale in data 29 gennaio
2008,  in  favore  di  148  lavoratori dipendenti della societa' Alpi
Eagles Spa, sede in S. Angelo di Piove (Padova), unita' in:
    S.Angelo di Piove di Sacco (Padova);
    Aeroporto Marco Polo (Venezia);
    Aeroporto Capodichino (Napoli);
    Aeroporto Internazionale di Catania (Catania).
  Per il periodo dal 30 luglio 2008 al 29 gennaio 2009.
  Pagamento diretto: si.