IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

  Visto  il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il
testo  unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) e, in
particolare,  l'art.  2,  comma 1,  in  forza  del  quale il Comitato
interministeriale  per il credito ed il risparmio ha l'alta vigilanza
in materia di credito e di tutela del risparmio;
  Vista  la  propria  delibera  del  29 marzo  1994, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 91 del 20 aprile 1994,
recante  disciplina  della centrale dei rischi e coordinamento con le
norme del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
  Vista  la  propria  delibera  del  3 maggio  1999, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  - n. 158 dell'8 luglio 1999,
concernente  l'istituzione  di un separato archivio accentrato per la
rilevazione  dei  rischi  di  importo  contenuto  (CRIC)  ed  il  suo
affidamento in gestione alla societa' interbancaria per l'automazione
(SIA) S.p.a., ora SIA - SSB;
  Visti  gli  articoli 53,  comma 1,  lettera b),  65,  67,  comma 1,
lettera b),  e  107,  comma 2,  del  TUB, in forza dei quali la Banca
d'Italia,  conformemente  alle  deliberazioni  del  CICR,  ha emanato
disposizioni di carattere generale, aventi ad oggetto il contenimento
del  rischio  nelle  sue  diverse  configurazioni,  nei  confronti di
banche,   societa'   appartenenti   a  gruppi  bancari,  intermediari
finanziari  e, in particolare, la circolare 11 febbraio 1991, n. 139,
e  successive  modificazioni, recante istruzioni per gli intermediari
creditizi sulla disciplina della centrale dei rischi;
  Considerata  la  proposta  formulata dalla Banca d'Italia in ordine
alla  revoca  della delibera CICR del 3 maggio 1999 e del conseguente
affidamento  in  gestione  dell'archivio  accentrato  alla  SIA-SSB e
all'accentramento   presso   la  Centrale  dei  rischi  di  tutte  le
informazioni precedentemente censite nell'archivio sopra menzionato;
  Viste  le  risultanze  della  procedura  di  consultazione pubblica
condotta dalla Banca d'Italia in relazione a tale proposta;
  Considerato  che,  in  relazione  al  mutato  contesto normativo in
materia  di  rischio  di  credito  e  alla  crescente  importanza dei
finanziamenti  di importo contenuto nella formazione della domanda di
credito,  anche  la rilevazione di tali finanziamenti contribuisce al
conseguimento  degli  obiettivi  perseguiti dalla centrale dei rischi
gestita dalla Banca d'Italia, sicche' appare opportuno promuoverne il
censimento in un unico archivio;
  Considerato che la disponibilita' di informazioni sui finanziamenti
di  importo  contenuto  consente,  inoltre, di soddisfare i crescenti
fabbisogni    informativi   della   Banca   d'Italia   connessi   con
l'espletamento delle funzioni di vigilanza sul mercato creditizio, di
ricerca e analisi economica;
  Considerato  che  la  scelta  della  Banca  d'Italia di rilevare in
Centrale  dei  rischi i finanziamenti di importo contenuto abbassando
l'attuale   soglia   di  censimento,  risulta  coerente  con  la  sua
evoluzione da sistema per il controllo del pluriaffidamento a sistema
informativo sulle relazioni creditizie della clientela;
  Considerato  che  la  scelta  di  accentrare presso la Centrale dei
rischi   della  Banca  d'Italia  tutte  le  informazioni  utili  alla
stabilita'  del  sistema  finanziario nel suo complesso e alla sana e
prudente   gestione   dei  singoli  intermediari  assicura  rilevanti
vantaggi in termini di razionalizzazione ed efficienza del sistema di
rilevazione  delle  informazioni  sul  credito,  riducendo  gli oneri
gestionali a carico degli intermediari;
  Considerato  che  gli intermediari hanno manifestato l'esigenza che
la  CRIC  continui  ad assicurare alcuni servizi per un periodo di un
anno dall'avvio della nuova rilevazione della Centrale dei rischi;
  Viste  le risultanze dell'istruttoria condotta dalla Segreteria del
CICR  per  la  revoca  dell'affidamento alla SIA - SSB della gestione
dell'archivio  accentrato  per  la  rilevazione dei rischi di importo
contenuto,  ai  sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni;
  Su proposta formulata dalla Banca d'Italia;
  Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 3, comma 2, TUB;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1. La delibera CICR del 3 maggio 1999, concernente l'istituzione di
un  archivio  accentrato  per  la  rilevazione  dei rischi di importo
contenuto,  e'  revocata. E' inoltre revocato il relativo affidamento
in gestione alla Societa' Interbancaria per l'Automazione (SIA - SSB)
S.p.a.
  2. Nella Centrale dei rischi sono censiti anche i rischi di importo
contenuto  in  conformita'  alle  disposizioni  dettate  dalla  Banca
d'Italia.