IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  l'art.  6  della  legge  30  aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Vista  la  circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario
Gazzetta  Ufficiale  n.  216  del  15  settembre  1990),  concernente
«Aspetti  applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione
dei presidi sanitari»;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio  di  prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare del 10
giugno  1995,  n.  17 supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 216
del  15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme
vigenti in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001, n. 165, che detta
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visti  il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato  dal  decreto  legislativo  28  luglio  2004,  n. 260, e il
decreto  ministeriale  3  aprile 2007, concernenti l'attuazione delle
direttive   1999/45/CE,   2001/60/CE   e   2006/8/CE,  relative  alla
classificazione,  all'imballaggio,  e all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n.
189,  relativo  al  regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente    della    Repubblica    28    marzo    2003,   n.   129,
sull'organizzazione del Ministero della salute;
  Visto  l'art.  1,  comma 6 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
recante  «Disposizioni  urgenti  per l'adeguamento delle strutture di
Governo  in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre  2007,  n.  244», che ha trasferito al Ministero del lavoro,
della  salute  e  delle  politiche  sociali le funzioni del Ministero
della  salute  con  le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale;
  Vista  la  domanda  presentata  in data 15 giugno 2005 dall'Impresa
Isagro  S.p.a. con sede legale in via Caldera, 21 - Milano diretta ad
ottenere  la  registrazione  del  prodotto  fitosanitario denominato:
Pasta Siapa Plus NC ora ridenominato Jupiter R DF;
  Visti  gli  atti  dai  quali  risulta  il  passaggio  di proprieta'
dall'impresa Isagro S.p.a. all'impresa Helm AG del prodotto Jupiter R
DF;
  Accertato  che la classificazione proposta dall'Impresa e' conforme
al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione
delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;
  Visto  il parere favorevole espresso in data 18 dicembre 2007 dalla
Commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194;
  Ritenuto  di limitare la validita' della autorizzazione provvisoria
al  tempo  determinato  in  anni  cinque  a  decorrere dalla data del
presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni
comunitarie   che   saranno  stabilite  al  termine  della  revisione
comunitaria per le sostanze attive: Rame - Fosetil Alluminio;
  Vista  la  nota  dell'ufficio in data 21 dicembre 2007 con la quale
sono stati richiesti gli atti definitivi;
  Vista  la  nota  in  data  8  luglio  2008  dalla quale risulta che
l'impresa  ha  ottemperato  a  quanto  richiesto  dall'ufficio  ed ha
comunicato  di  voler  preparare  il  prodotto fitosanitario medesimo
negli stabilimenti dell'imprese:
  Isagro S.p.a. - Adria Cavanella Po (Rovigo);
  Isagro S.p.a. - Aprilia (Latina);
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
8 luglio 1999;
                              Decreta:

  A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni
cinque  l'Impresa  HELM  AG  con  sede legale in Nordkanalstrasse, 28
Amburgo  (Germania)  e'  autorizzata a porre in commercio il prodotto
fitosanitario   irritante  -  pericoloso  per  l'ambiente  denominato
JUPITER  R  DF  con  la composizione e alle condizioni indicate nelle
etichette allegate al presente decreto.
  Il    prodotto    e'    confezionato    nelle    taglie    da:   kg
0,2-0,25-0,5-1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-5-6-7-8-9-10-12-14-15-20.
  Il   prodotto   in   questione   e'  preparato  negli  stabilimenti
dell'imprese:
    Isagro  S.p.a.  -  Adria  Cavanella  Po (Rovigo), autorizzato con
decreto del 7 ottobre 1977 e 27 gennaio 2004;
    Isagro  S.p.a. - Aprilia (Latina), autorizzato con decreto del 31
ottobre 1974 e 16 aprile 2004.
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12734.
  Il  presente  decreto  e  le  etichette  allegate,  con le quali il
prodotto  deve  essere  posto  in commercio, saranno pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata.
    Roma, 16 ottobre 2008
                                      Il direttore generale: Borrello