L'AUTORITA'

  Nella  riunione  della  Commissione per le infrastrutture e le reti
del 17 settembre 2008;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita'  per  le  Garanzie  nelle  Comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
  Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n.  259, recante
«Codice  delle  comunicazioni elettroniche», ed in particolare l'art.
80;
  Vista  la  delibera  n.  8/01/CIR,  recante  «Disposizioni relative
all'attivazione del servizio di carrier preselection: revisione delle
capacita' di evasione e della distribuzione delle richieste»;
  Vista la delibera n. 274/07/CONS recante «Modifiche ed integrazioni
alla  delibera  n.  4/06/CONS: Modalita' di attivazione, migrazione e
cessazione nei servizi di accesso»;
  Considerato  che  «Migrazione» consiste, ai sensi della delibera n.
274/07/CONS nel passaggio del cliente da operatore OLO 1 (donating) a
operatore  OLO  2  (recipient)  con  l'utilizzo di qualsiasi servizio
intermedio   oppure  nel  passaggio  del  cliente  da  operatore  OLO
(donating) all'operatore notificato (recipient);
  Considerato  quindi  che la migrazione include tutti i passaggi che
coinvolgono  l'utilizzo di un servizio intermedio offerto da TI (ULL,
bitstream,  WLR,  VULL,  ecc.)  e  che  il servizio intermedio, prima
utilizzato  dall'OLO1  (donating)  viene,  a  seguito delle attivita'
svolte da Telecom Italia Wholesale, utilizzato dall'OLO2 (recipient);
  Vista  la  delibera n. 569/07/CONS recante «Ordine di cessazione di
comportamenti  lesivi dei diritti degli utenti, ai sensi dell'art. 2,
comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 »;
  Considerato  che successivamente all'approvazione della delibera n.
274/07/CONS  gli  operatori  hanno  istituito un tavolo tecnico volto
alla  definizione delle procedure tecniche e delle relative modalita'
implementative;
  Considerato  che  la  delibera  n.  569/07/CONS  ordinava a Telecom
Italia  S.p.A.  e  ad  una serie di altre societa' di provvedere alla
conclusione    delle    negoziazioni    necessarie    ad   assicurare
l'operativita'   delle   procedure   di   migrazione,   nel  rispetto
dell'obbligo di preavviso previsto dalla legge n. 40/2007 e di quanto
previsto   dal   quadro  normativo  e  regolamentare  evidenziato  in
motivazione, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del
provvedimento  e prevedeva che, nel caso in cui Telecom Italia S.p.A.
e  gli  operatori alternativi non fossero addivenuti alla conclusione
degli  accordi  atti  ad assicurare l'operativita' delle procedure di
migrazione  nei  termini  di  cui  al  punto  sub  2), l'Autorita' si
riservava di intervenire di propria iniziativa, in luogo delle parti,
al  fine  di regolamentare il contenuto di tali accordi per garantire
un'effettiva  concorrenza e interoperabilita' dei servizi a beneficio
delle parti contrattuali e degli utenti.
  Vista  la  Circolare  dell'Autorita'  del  9 aprile 2008 recante le
modalita'  attuative  della  delibera n. 274/07/CONS per il passaggio
degli utenti finali tra operatori;
  Visto  l'Accordo  Quadro  del  14 giugno  2008  sottoscritto  dagli
operatori  per  il  passaggio degli utenti finali in attuazione della
delibera n. 274/07/CONS di cui l'Autorita' ha dato avviso sul proprio
sito in data 21 luglio 2008;
  Considerato  che  nel  corso  dell'Audizione  del  13 giugno  2008,
convocata  dall'Autorita',  durante  la quale e' stato finalizzato il
testo  dell'Accordo  Quadro in merito alle procedure di passaggio dei
clienti  tra  Operatori, gli stessi hanno concordato di prevedere una
fase  di  avvio  delle procedure e che, successivamente alla suddetta
fase  di  avvio, l'Autorita' avrebbe adottato specifiche disposizioni
regolamentari in merito alla capacita' di evasione;
  Considerato  in  particolare  che  l'Accordo  Quadro,  all'art.  10
(Capacita' di lavorazione delle procedure di migrazione), prevede che
a  partire  dal  16  di giugno 2008 al 31 luglio 2008 la capacita' di
evasione  per  le migrazioni e' limitata ai seguenti valori, funzione
della Customer Base (CB) dell'Operatore donating:
    a) 150  ordini  al giorno per gli operatori con CB > 1 milione di
clienti;
    b) 100  ordini  al  giorno  per gli operatori con CB > 500.000 di
clienti;
    c) 60 ordini al giorno per operatori con CB > 100.000 clienti;
    d) 20 ordini al giorno per operatori con CB > 100.000 clienti;
    e) 5 ordini al giorno per operatori con CB > 50.000 clienti;
  Considerato  inoltre  che  lo  stesso  art.  10 dell'Accordo Quadro
prevede  che  le  parti adegueranno, a partire dal 1° agosto 2008, la
capacita' di evasione secondo quanto stabilito dall'Autorita';
  Considerato  che  i  valori  di  capacita'  di  evasione  riportati
nell'Accordo  Quadro  e definiti per la fase di avvio delle procedure
sono  stati  ritenuti  adeguati  nel presupposto che la prima fase di
implementazione delle procedure sarebbe stata svolta con processi non
ancora  completamente  automatizzati e/o pienamente operativi e che a
partire  dal 1° agosto 2008 eventuali difficolta' nella messa a punto
dei processi sarebbero state superate;
  Considerate   le  posizioni  espresse  dagli  operatori  che  hanno
effettuato   audizioni  specifiche  o  inviato  specifici  contributi
scritti in merito al tema della capacita' di evasione;
  Considerato  che, a quanto risulta, ad oggi gli operatori non hanno
effettuato  aggiornamenti  sulle  capacita'  di  evasione  rispetto a
quanto stabilito nell'Accordo Quadro;
  Considerato  che,  dal confronto con alcuni operatori, e' emersa la
non  adeguatezza delle capacita' di evasione, definite per la fase di
avvio,  rispetto  alle  richieste  di  migrazione, a svantaggio degli
utenti finali e della concorrenza;
  Considerato che, a quanto dichiarato da alcuni Operatori, parte dei
rifiuti alle richieste di passaggio di clienti finali da un operatore
ad  un  altro  nei  servizi  di  accesso  sarebbero  stati  motivati,
dall'operatore  donating  all'operatore  recipient,  per  assenza  di
richiesta  esplicita  del «codice di migrazione» da parte del cliente
finale all'operatore donating stesso;
  Considerato  che il «codice di migrazione» e' uno strumento tecnico
individuato  dagli  operatori,  nell'ambito  del tavolo tecnico sulle
migrazioni, per poter semplificare la migrazione anche di clienti che
hanno   configurazioni   complesse  a  livello  di  risorse  di  rete
sottostanti i servizi. Viceversa in casi di servizi meno complessi le
risorse sono facilmente identificabili.
  Considerato  che  la causale di scarto per codice di migrazione non
richiesto  all'operatore donating non e' stata concordata nell'ambito
del  tavolo  tecnico  e  che e' stata, viceversa, inserita quella per
«codice di migrazione» errato.
  Ritenuto, quindi, che la mancata richiesta del codice di migrazione
all'operatore   donating,   dal   momento   che   cio'  non  comporta
malfunzionamenti  che  possano  danneggiare  il  corretto svolgimento
delle  migrazioni, non e' in contrasto con alcun orientamento o norma
dell'Autorita' sui passaggi di clienti tra operatori;
  Ritenuto  necessario, sia alla luce dell'andamento delle migrazioni
sia  alla  luce della intesa da parte dei sottoscrittori dell'Accordo
Quadro  in  merito  alla opportunita' di un intervento dell'Autorita'
per la definizione della capacita' di evasione, incrementare i valori
della capacita' definiti per la fase di avvio;
  Considerato  che  i  valori  definiti  nel  presente  provvedimento
tengono  conto  dell'andamento  del numero di richieste di migrazioni
nella   fase   di   avvio   nonche'   di   esigenze   di  gradualita'
nell'implementazione dei sistemi da parte degli operatori;
  Considerato   altresi'   che,   in  prospettiva,  le  richieste  di
migrazione subiranno un incremento, anche alla luce del miglioramento
dei  processi  di migrazione e della maggiore consapevolezza da parte
della  clientela  e  che,  pertanto,  appare ragionevole prevedere un
incremento  della capacita' di evasione dell'ordine del 30% a partire
dal 2009;
  Udita  la relazione dei Commissari Roberto Napoli ed Enzo Savarese,
relatori   ai   sensi   dell'art.   29  del  regolamento  concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:

                               Art. 1.
Capacita'   iniziale  di  evasione  giornaliera  delle  richieste  di
migrazione  ai  sensi  della  delibera n. 274/07/CONS degli operatori
                              donating

  1.  Ciascun  operatore,  in qualita' di operatore donating, mette a
disposizione  degli  altri  operatori  una  capacita'  giornaliera di
evasione  degli  ordinativi,  determinata  sulla  base  della propria
customer  base  (CB)  interessata  dai servizi di accesso di cui alla
delibera   n.   274/07/CONS,   secondo   le  modalita'  definite  nel
comma seguente.
  2. Sono  stabiliti  i  seguenti valori minimi iniziali di capacita'
giornaliera di evasione degli ordinativi:
    a) 1300 ordini al giorno per gli operatori con CB > o = 1 milione
di clienti;
    b) 600 ordini al giorno per gli operatori con CB > o = 500.000 di
clienti e > 1 milione di clienti;
    c) 360  ordini  al  giorno per gli operatori con CB > o = 100.000
clienti e > 500.000 clienti;
    d) 120  ordini  al  giorno  per gli operatori con CB > o = 50.000
clienti > 100.000 clienti;
    e) 30 ordini al giorno per gli operatori con CB > 50.000 clienti.
  3.  I valori della capacita' di evasione di cui al comma precedente
sono  da  intendersi  come  potenzialita'  minima  da  assicurare nei
confronti  delle richieste di migrazione complessivamente provenienti
dagli operatori recipient.