IL DIRETTORE PER LE ACCISE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato

    Vista  la  legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e
dei tabacchi e successive modificazioni;
    Vista  la  legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di
imposizione  fiscale  dei  prodotti  oggetto  di monopolio di Stato e
successive modificazioni;
    Vista  la  legge  10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni
sulla  importazione  e  commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  13 maggio  1983,  n. 198, sull'adeguamento alla
normativa  comunitaria  della  disciplina  concernente i monopoli del
tabacco lavorato e dei fiammiferi;
    Vista  le  legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
    Visto   il   decreto   ministeriale   22 febbraio   1999,  n.  67
e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  2003,  n. 184 recante
l'attuazione  della  direttiva  2001/37/CE in materia di lavorazione,
presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;
    Visto  il  decreto  direttoriale  19 dicembre  2001  che fissa la
ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei sigari e sigaretti
e successive integrazioni;
    Visto  il  decreto  direttoriale  25 ottobre  2005  che  fissa la
ripartizione  dei  prezzi  di vendita al pubblico del tabacco da fumo
trinciato;
    Visto  il  decreto  direttoriale  29 settembre  2008 che fissa la
ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;
    Visto il decreto direttoriale 17 ottobre 2008 che fissa il prezzo
minimo di vendita al pubblico delle sigarette;
    Viste  le  richieste  presentate  in  data  30 luglio  2008 dalla
societa'  British  American  Tobacco  Italia  S.p.a.,  in  data  9  e
31 luglio  2008  e  25 agosto  2008  dalla  Diadema  S.p.a. e in data
8 luglio  dalla  Pipe Brebbia S.r.l., intese ad ottenere l'iscrizione
nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;
    Considerato  che  occorre  inserire  nella  tabella  B  - sigari,
allegata al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive
integrazioni,  un prezzo per kg convenzionale espressamente richiesto
dalla societa' Diadema S.p.a.;
    Considerato che ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio
1965,   n.   825,  e  successive  modificazioni,  occorre  provvedere
all'inserimento  di  varie marche di tabacco lavorato, in conformita'
ai  prezzi  indicati  nelle suddette richieste, nelle classificazioni
dei  prezzi  di  vendita  di  cui alla tabella A, allegata ai decreto
direttoriale  29 settembre  2008, alla tabella B, allegata al decreto
direttoriale  19 dicembre  2001  e  successive  integrazioni,  e alla
tabella C allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005;

                              Decreta:

                               Art. 1.

    Nella  tabella  B  -  sigari,  allegata  al  decreto direttoriale
19 dicembre  2001  e successive integrazioni, e' inserito il seguente
prezzo per kg convenzionale con la seguente ripartizione:

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