IL MINISTRO DELLA SALUTE

                           di concerto con

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto   il   decreto   legislativo  30  marzo  2001,  e  successive
modificazioni;
  Vista  la legge 19 gennaio 2001, n. 3, di conversione in legge, con
modificazioni,  del  decreto-legge  21 novembre 2000, n. 335, recante
misure  per  il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della
encefalopatia spongiforme bovina;
  Vista  la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria  2007)»,  ed  in  particolare  l'art.  1,  comma 566, che
autorizza  gli Istituti zooprofilattici sperimentali, al fine di dare
continuita'  alle  attivita'  di sorveglianza epidemiologica previste
dalla  citata  legge n. 3 del 2001, a procedere ad assunzione a tempo
indeterminato,   dando   precedenza   al  personale  precario  avente
determinati requisiti;
  Considerato   che  a  tale  scopo  detta  disposizione  provvede  a
rideterminare,  a partire dall'anno finanziario 2007, lo stanziamento
previsto dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3 in euro 30.300.000;
  Considerato  inoltre che detta disposizione prevede che il Ministro
della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle
finanze,  definisca  con  apposito  programma  annuale,  sentiti  gli
Istituti  zooprofilattici  sperimentali,  le  attivita'  da  svolgere
nonche'  i  criteri  e  i  parametri per la distribuzione agli stessi
Istituti di quota parte del predetto stanziamento;
  Vista  la  legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria  2008)»,  ed  in  particolare  l'art.  2,  comma 375, che
ridetermina,  a  partire  dall'anno finanziario 2008, lo stanziamento
previsto dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3 in euro 35.300.000;
  Ritenuto  necessario  procedere all'attuazione delle norme previste
dal  predetto comma 566 con modalita' univoche per tutti gli Istituti
zooprofilattici sperimentali;
  Sentiti  gli  Istituti  zooprofilattici  sperimentali  in merito ai
criteri  di  ripartizione  della  quota  parte dello stanziamento del
bilancio  di  previsione di cui alla legge n. 3 del 2001 da destinare
ai fini dall'art. 1, comma 566, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  Vista  la  nota  prot.  977  del  1  febbraio 2008, con la quale il
Ministero  della  salute  ha  trasmesso  al Ministero dell'economia e
delle  finanze  uno  schema di decreto di attuazione della richiamata
disposizione  della  legge  n. 296 del 2006, prevedente, fra l'altro,
anche la stabilizzazione del personale dirigente;
  Vista  la  nota  prot.  23308 del 28 febbraio 2008, con la quale la
Ragioneria   generale  dello  Stato  ha  formulato  osservazioni  sul
predetto  schema  di  decreto,  rilevando,  in  particolare,  che  le
procedure  di  stabilizzazione  possono  riguardare esclusivamente il
personale  non dirigente a tempo determinato in possesso di specifici
requisiti;
  Viste le note con cui gli Istituti zooprofilattici, in riscontro ad
una  specifica  richiesta del Ministero della salute conseguente alle
richiamate  osservazioni della Ragioneria generale dello Stato, hanno
comunicato  i  dati  aggiornati  sulla  quantificazione  degli  oneri
relativi al personale non dirigenziale;
  Ritenuto  quindi opportuno procedere all'attuazione della parte non
dubbia  delle  previsioni  del predetto comma 566, avviando quindi le
procedure  di  stabilizzazione relative al personale inquadrato nelle
aree funzionali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le attivita' di cui alla legge n. 3/2001, di cui alle premesse,
nel  triennio 2008/2010, salvo restando le esigenze non programmabili
derivanti   da   eventuali   emergenze  provocate  da  epizoozie  che
interessino  il  territorio  nazionale, sono incentrate sui controlli
inerenti   alle   encefalopatie   spongiformi  trasmissibili  (BSE  e
scrapie),  al  potenziamento  della sorveglianza epidemiologica delle
altre malattie infettive e diffusive degli animali, alla gestione del
sistema  di  identificazione  e  registrazione  degli  animali e allo
svolgimento  delle  attivita'  di  genotipizzazione sulla popolazione
ovina nazionale.
  2.  Il  potenziamento della sorveglianza epidemiologica, allo stato
delle  conoscenze  attuali,  nonche'  della diffusione delle malattie
infettive   e   diffusive   degli   animali,  concerne  programmi  di
sorveglianza ed eradicazione delle seguenti epizoozie e zoonosi:
    a) afta epizootica;
    b) brucellosi bovina;
    c) tubercolosi bovina;
    d) febbre catarrale degli ovini;
    e) brucellosi ovi-caprina;
    f) salmonella zoonotica;
    g) malattia vescicolare dei suini;
    h) peste suina classica;
    i) peste suina africana;
    l) influenza aviaria;
    m) malattia di Aujeszky;
    n) leucosi enzootica bovina;
    o) West Nile disease.