IL DIRETTORE GENERALE

  Visto gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003, n. 269,
convertito  in  legge  24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni
urgenti  per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione dei conti
pubblici, in particolare i commi 1 e 5;
  Visto  il  decreto  20  settembre  2004,  n. 245 del Ministro della
salute  di  concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il
Ministro  della  funzione  pubblica, concernente «Regolamento recante
norme  sull'organizzazione  ed il funzionamento dell'Agenzia italiana
del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145,
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del lavoro, della salute e delle
politiche sociali del 16 luglio 2008, con il quale e' stato designato
il dott. Guido Rasi, in qualita' di direttore generale dell'AIFA;
  Visto l'art. 1, comma 796, lettera f) della legge 27 dicembre 2006,
n. 296;
  Visto  il  comma  1,  art. 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159, convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222, che prevede che, a
decorrere   dall'anno   2008,   l'onere   a  carico  del  S.S.N.  per
l'assistenza  farmaceutica  territoriale, comprensiva sia della spesa
dei  farmaci  erogati  sulla  base della disciplina convenzionale, al
lordo  delle  quote  di  partecipazione  alla  spesa  a  carico degli
assistiti,  sia  della distribuzione diretta dei medicinali collocati
in classe «A» ai fini della rimborsabilita', inclusa la distribuzione
per  conto  e  la  distribuzione  in dimissione ospedaliera, non puo'
superare  a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del
14 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato;
  Visto  il comma 2, lettera e), art. 5, del decreto-legge 1° ottobre
2007,  n.  159,  convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222 citato,
che  dispone  i  tempi di verifica e le condizioni che danno luogo al
ripiano secondo le regole definite al successivo comma 3;
  Visto  il  comma  3,  art. 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159,  convertito  in  legge  29  novembre  2007,  n.  222 citato, che
definisce le regole per il ripiano dello sfondamento;
  Vista   l'attribuzione   del   budget   definitivo   alle   aziende
farmaceutiche  ai  sensi  della  lettera  c),  comma  2,  art.  5 del
decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.  159,  convertito  in  legge 29
novembre 2007, n. 222;
  Considerato  che  il  consiglio  di  amministrazione ha preso atto,
nella  seduta  del  30  settembre  2008,  della  proposta concernente
l'attribuzione  del  budget  definitivo  alle aziende farmaceutiche e
della relativa metodologia;
  Ritenuto   opportuno,   per   esigenze   di   trasparenza  connesse
all'attuazione  di  obblighi comunitari, procedere alla pubblicazione
delle   modalita'  di  ripiano  in  caso  di  scostamento  dal  tetto
programmato del 14% della spesa farmaceutica territoriale;
                             Determina:

                               Art. 1.
  1.  Sono  approvate  le modalita' di ripiano in caso di scostamento
dal  tetto programmato del 14% della spesa farmaceutica territoriale,
parte integrante della presente determinazione.