IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
31 ottobre  2008  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato di
emergenza  nel  territorio  della provincia di Cagliari colpito dalle
eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi il giorno 22 ottobre
2008;
  Considerato  che la natura e la particolare intensita' degli eventi
meteorologici  ha  causato la perdita di vite umane, numerosi feriti,
ingenti danni al tessuto sociale, economico e produttivo, nonche' una
grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumita' e,
pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi
mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
  Ritenuto,  quindi,  necessario  ed  indifferibile porre in essere i
primi  interventi  urgenti  per  favorire  il  ritorno  alle  normali
condizioni di vita delle popolazioni interessate;
  Acquisita l'intesa della regione autonoma della Sardegna;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il presidente della regione autonoma della Sardegna e' nominato
Commissario  delegato  per  il  superamento  dell'emergenza derivante
dagli eventi di cui in premessa.
  2.  Per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento
dell'emergenza,  il  Commissario  delegato, previa individuazione dei
comuni  danneggiati  dagli eventi calamitosi, si avvale dell'opera di
uno  o  piu'  soggetti  attuatori  all'uopo  nominati,  cui  affidare
specifici  settori  di intervento, sulla base di specifiche direttive
ed  indicazioni, nonche' della collaborazione degli uffici regionali,
degli   enti   locali  anche  territoriali  e  delle  amministrazioni
periferiche dello Stato.
  3. Il Commissario delegato in particolare provvede:
    a) alla  puntuale ricognizione e quantificazione dei danni subiti
dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati;
    b) al    ripristino,    in   condizioni   di   sicurezza,   delle
infrastrutture   pubbliche   danneggiate,   alla   pulizia   ed  alla
manutenzione  straordinaria  della  viabilita', degli alvei dei corsi
d'acqua  ed  alla stabilizzazione dei versanti, alla realizzazione di
adeguati  interventi ed opere di prevenzione dei rischi ed alla messa
in  sicurezza  dei  luoghi,  nonche'  alla  realizzazione di adeguati
interventi,  anche  non  infrastrutturali,  di prevenzione dei rischi
idrogeologici ed idraulici;
    c) all'individuazione  di  appositi siti di stoccaggio temporaneo
ove  ubicare  i  fanghi,  i  detriti  ed i materiali rivenienti dalla
situazione  emergenziale  in  atto,  avvalendosi delle deroghe di cui
all'art. 8.
  4. Il Commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti
alle  organizzazioni  di  volontariato,  debitamente  autorizzate dal
Dipartimento  della  protezione  civile, impiegate in occasione degli
eventi  in  premessa,  nonche'  al rimborso degli oneri sostenuti dai
datori  di  lavoro  dei volontari. Il rimborso e' effettuato ai sensi
del  decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194,
sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.
  5.  Il  Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' autorizzato a ricevere risorse derivanti da
donazioni ed atti di liberalita' da destinare per le finalita' di cui
alla presente ordinanza, da trasferire al Commissario delegato.
  6.  Il  Commissario  delegato provvede, altresi', al rimborso delle
spese   effettivamente  sostenute  e  debitamente  documentate  dalle
amministrazioni  pubbliche  e  dal  Centro  operativo misto istituito
presso il comune di Capoterra.
  7.  Al  fine  di  assicurare  una adeguata efficienza operativa del
settore della protezione civile regionale il presidente della regione
autonoma  della Sardegna e' autorizzato a porre in essere i necessari
adempimenti anche organizzativi.