IL DIRETTORE GENERALE

  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269,
convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data
20 settembre  2004,  n.  245, recante norme sull'organizzazione ed il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto
legge   21 ottobre   1996,  n.  536,  relativa  alle  misure  per  il
contenimento  della  spesa farmaceutica e la determinazione del tetto
di  spesa per l'anno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300
del 23 dicembre 1996;
  Visto  il  provvedimento  della Commissione unica del farmaco (CUF)
datato 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del
19 settembre  2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232
del   4 ottobre   2000,  concernente  l'istituzione  dell'elenco  dei
medicinali  innovativi  la  cui commercializzazione e' autorizzata in
altri  Stati  ma  non  sul  territorio  nazionale, dei medicinali non
ancora  autorizzati  ma  sottoposti  a  sperimentazione clinica e dei
medicinali  da  impiegare  per una indicazione terapeutica diversa da
quella autorizzata da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario
nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi
dell'art.  1,  comma 4,  del  decreto-legge  21 ottobre 1996, n. 536,
convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;
  Visto   ancora   il   provvedimento   CUF  datato  31 gennaio  2001
concernente  il  monitoraggio  clinico  dei  medicinali  inseriti nel
succitato  elenco,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 70 del
24 marzo 2001;
  Atteso  che  il  medicinale  «Lenalidomide»,  gia' registrato ed in
commercio  per  altre  indicazioni  terapeutiche, puo' costituire una
valida  alternativa  terapeutica  nel trattamento di pazienti anemici
trasfusione-dipendenti, con sindrome mielodisplastica a rischio basso
o  intermedio-1, portatori di delezione 5q- associata o meno ad altre
anomalie cromosomiche;
  Ritenuto  opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia
la  prescrizione  di  detto  medicinale  a totale carico del Servizio
sanitario nazionale;
  Ritenuto   necessario   dettare  le  condizioni  alle  quali  detto
medicinale  viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento
datato 20 luglio 2000 concernente l'istituzione dell'elenco stesso;
  Tenuto  conto  della decisione assunta dalla Commissione consultiva
tecnico-scientifica (CTS) nella riunione del 7 e 8 ottobre 2008, come
da stralcio verbale n. 61;
  Ritenuto   pertanto   di  includere  il  medicinale  «Lenalidomide»
nell'elenco  dei  medicinali  erogabili  a totale carico del Servizio
sanitario  nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996,
n.  648,  con  la  seguente  indicazione terapeutica: «trattamento di
pazienti     anemici     trasfusione-dipendenti,     con     sindrome
mielodisplastica   a  rischio  basso  o  intermedio-1,  portatori  di
delezione 5q- associata o meno ad altre anomalie cromosomiche», e con
il  seguente  limite  temporale: fino ad approvazione dell'estensione
dell'indicazione terapeutica, o al massimo per 24 mesi;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del lavoro, della salute e delle
politiche   sociali   del  16 luglio  2008,  registrato  dall'Ufficio
centrale  del  bilancio  al registro visti semplici, foglio n. 803 in
data  18 luglio  2008,  con cui il prof. Guido Rasi e' stato nominato
direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia
italiana del farmaco;
                             Determina:

                               Art. 1.
  Il  medicinale  «LENALIDOMIDE»  e'  inserito, ai sensi dell'art. 1,
comma 4,  del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla
legge   23 dicembre   1996,   n.   648,   nell'elenco  istituito  col
provvedimento della Commissione unica del farmaco citato in premessa.