L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 17 ottobre 2008
  Visti:
    la  direttiva  2003/54/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio
del  26 giugno  2003,  relativa a norme comuni per il mercato interno
dell'energia  elettrica  e  che  abroga  la  direttiva  96/92/CE  (di
seguito: direttiva europea 2003/54/CE);
    la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
    il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto
legislativo n. 79/99);
    il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre
2002,  recante  criteri generali integrativi per la definizione delle
tariffe dell'elettricita' e del gas;
    la legge 23 agosto 2004, n. 239;
    il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con
il  Ministro  dell'Economia  e  delle Finanze, delle Politiche per la
Famiglia  e  della  Solidarieta'  sociale  28 dicembre  2007, recante
«Determinazione  dei  criteri  per la definizione delle compensazioni
della  spesa  sostenuta  per  la fornitura di energia elettrica per i
clienti   economicamente  svantaggiati  e  per  i  clienti  in  gravi
condizioni di salute» (di seguito: decreto 28 dicembre 2007);
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito:  Autorita)  26 giugno  2006,  n.  126/06  (di  seguito:
deliberazione n. 126/06);
    la  deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 2007, n. 348/07 e in
particolare   l'Allegato   A,   come   successivamente  modificata  e
integrata;
    la  deliberazione dell'Autorita' 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08 (di
seguito: ARG/elt 42/08);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  29 luglio 2008, ARG/elt 101/08
(di seguito: deliberazione ARG/elt 101/08);
    la deliberazione dell'Autorita' 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08 (di
seguito: deliberazione ARG/elt 117/08);
    i  documenti  per la consultazione 18 gennaio 2007, Atto n. 3/07,
21 maggio 2007, Atto n. 22/07 e 20 dicembre 2007, Atto n. 56/07;
    la   comunicazione   del   Ministro   dello   Sviluppo  Economico
dell'1 ottobre 2008, ricevuta dall'Autorita' il 6 ottobre 2008, prot.
generale n. 0029419 (di seguito: comunicazione 1° ottobre 2008).
  Considerato che:
    con  il  decreto  28 dicembre 2007, il Governo ha dato attuazione
alla  previsione  di adozione di misure di tutela a favore di clienti
vulnerabili,  contenute nella direttiva europea 2003/54/CE, ritenendo
opportuno   includere  in  tale  categoria  non  solo  i  clienti  in
condizioni  di disagio economico, ma anche quelli in gravi condizioni
di   salute   che   necessitano   dell'utilizzo   di  apparecchiature
medico-terapeutiche  alimentate  ad energia elettrica, necessarie per
il mantenimento in vita;
    ai  sensi  dell'art. 3, comma 1, del decreto 28 dicembre 2007, la
compensazione  della  spesa  sostenuta  per  la  fornitura di energia
elettrica  e'  riconosciuta  ai  clienti  domestici  nel  cui  nucleo
familiare  sono  presenti  persone che versano in gravi condizioni di
salute,    tali   da   richiedere   l'utilizzo   di   apparecchiature
medico-terapeutiche  necessarie  per  la  loro  esistenza  in vita, e
alimentate  ad  energia  elettrica, al fine di compensare la maggiore
onerosita' connessa all'utilizzo di dette apparecchiature;
    ai  sensi  dell'art. 4, comma 6, del decreto 28 dicembre 2007, il
Ministero   della  Salute  puo'  adottare  apposite  misure  ai  fini
dell'individuazione  delle apparecchiature medico-terapeutiche di cui
al precedente punto;
    l'art.  3,  comma 2,  del  decreto  28 dicembre 2007, dispone che
l'Autorita'  sottoponga all'approvazione del Ministero dello Sviluppo
Economico  possibili  modalita' compensative, riferite sia al maggior
impegno  di  potenza,  sia  al  maggior  consumo di energia elettrica
connessi      all'utilizzo      delle      citate     apparecchiature
medico-terapeutiche;
    con deliberazione ARG/elt 117/08, l'Autorita':
      a) ha  dato  attuazione  operativa  al sistema di compensazione
della  spesa  per  la  fornitura  di  energia  elettrica  ai  clienti
domestici  in condizioni di disagio economico e/o in gravi condizioni
di  salute,  in  coerenza con le disposizioni del decreto 28 dicembre
2007;
      b) ha     introdotto     disposizioni     transitorie     circa
l'individuazione  delle  apparecchiature  medico  terapeutiche di cui
all'art.   3,  comma 1,  del  decreto  28 dicembre  2007,  in  attesa
dell'adozione  delle  apposite  misure  da  parte del Ministero della
salute,  in  relazione  a  quanto  previsto dall'art. 4, comma 6, del
medesimo decreto 28 dicembre 2007;
      c) ha  rinviato  a  un  successivo  provvedimento la disciplina
delle  modalita'  compensative  per  i clienti in gravi condizioni di
salute  che  necessitano  per  l'esistenza in vita di apparecchiature
medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica;
    sulla base di informazioni raccolte dall'Autorita', le principali
apparecchiature  medico-terapeutiche  vicarianti  o  ausiliarie della
funzione   respiratoria  e/o  della  funzione  alimentare  e/o  della
funzione  renale,  presentano  prelievi di potenza che, di norma, non
superano  i  500  Watt,  ma  richiedono  un  utilizzo  per  un numero
rilevante  di  ore al giorno o, in alcuni casi, continuativo sulle 24
ore;
    l'utilizzo  di  apparecchiature  medico-terapeutiche quali quelle
indicate al precedente punto, inoltre:
      a) comporta  una  prolungata  presenza negli ambienti domestici
con  conseguente  aumento  del  coefficiente  di  utilizzazione delle
potenze impegnate;
      b) e'  frequentemente  associato ad esigenze di climatizzazione
dei   locali  e  di  ausili  al  movimento,  alimentati  con  energia
elettrica;
    nell'ambito  del procedimento di cui alla deliberazione n. 126/06
l'Autorita',  con  il supporto della Federazione Italiana Superamento
Handicap  (FISH),  ha  effettuato una raccolta dati presso i maggiori
distributori   di   energia   elettrica   italiani,   finalizzata  ad
evidenziare  eventuali  incrementi  nei  consumi di energia elettrica
connessi   alla   presenza   di  apparecchiature  medico-terapeutiche
alimentate ad energia elettrica;
    dall'analisi dei dati raccolti, risulta che:
      a) oltre  l'80%  dei  clienti  che  hanno  installato presso la
propria  abitazione  le  apparecchiature  di  cui al precedente punto
dispone  di  una potenza contrattualmente impegnata non superiore a 3
kW;
      b) i  medesimi clienti presentano, in media, consumi annui pari
a circa 3.500 kWh;
    con   deliberazione  ARG/elt  101/08  l'Autorita'  ha  sottoposto
all'approvazione  del Ministero dello Sviluppo Economico le possibili
modalita'  compensative  per  i  clienti  domestici  nel  cui  nucleo
familiare  sono  presenti  persone che versano in gravi condizioni di
salute,    tali   da   richiedere   l'utilizzo   di   apparecchiature
medico-terapeutiche  necessarie  per  la  loro  esistenza  in  vita e
alimentate ad energia elettrica;
    le  modalita'  compensative di cui al precedente alinea prevedono
che  la  compensazione  sia dimensionata in modo tale da produrre una
riduzione  indicativamente  dell'80% della maggior spesa sostenuta da
un  cliente  domestico  con  contratto di fornitura per abitazioni di
residenza  anagrafica,  con  potenza  contrattuale  di 3 kW e consumo
annuo  di 3.500 kWh rispetto al cliente domestico tipo, avente uguale
contratto di fornitura e consumo annuo pari a 2.700 kWh;
    in  relazione  alla  citata  deliberazione ARG/elt 101/08, con la
comunicazione  1° ottobre  2008 il Ministero dello Sviluppo Economico
ha   approvato,   formulando   alcune   osservazioni,   la   proposta
dell'Autorita'.
  Considerato inoltre che:
    alcune   segnalazioni   formulate   da   operatori  attivi  nella
distribuzione e nella vendita di energia elettrica, hanno evidenziato
esigenze   di  chiarimento  e  precisazione  di  alcune  disposizioni
contenute nella deliberazione ARG/elt 117/08.
  Ritenuto opportuno:
    integrare  la deliberazione ARG/elt 117/08 e il relativo Allegato
A,   al   fine  di  completare  il  quadro  normativo  rilevante  per
l'attuazione  operativa  delle  misure  di  compensazione della spesa
sostenuta  per  la fornitura di energia elettrica introdotte mediante
il  decreto  28 dicembre  2007,  anche  con  riferimento  ai  clienti
domestici nel cui nucleo familiare siano presenti persone che versano
in  gravi  condizioni  di  salute  tali  da  richiedere l'utilizzo di
apparecchiature  medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza
in vita;
    in   relazione  all'integrazione  di  cui  al  precedente  punto,
attenersi  alle  osservazioni  formulate dal Ministero dello Sviluppo
Economico con comunicazione 1° ottobre 2008;
    apportare alcune modifiche e precisazioni alle disposizioni della
deliberazione  ARG/elt  117/08, specificatamente con riferimento alla
retroattivita'   della   compensazione   e  al  rimborso  all'impresa
distributrice delle compensazioni non erogate;
                              Delibera:

                               Art. 1.
   Modificazioni e integrazioni alla deliberazione ARG/elt 117/08

  1.1 Al comma 4.1 della deliberazione ARG/elt 117/08, dopo le parole
«ai  clienti finali domestici» sono aggiunte le parole «, in possesso
di attestazione ISEE in corso di validita',».
  1.2  Alla  lettera a)  del  comma 4.1,  della deliberazione ARG/elt
117/08,  dopo  le parole «dell'Allegato A» sono aggiunte le parole «,
fermo  restando  quanto  disposto dal comma 6.5 del medesimo Allegato
A».
  1.3  Il  comma 4.2 della deliberazione ARG/elt 117/08 e' sostituito
dal  seguente  comma:  «4.2  Ai  clienti  finali domestici diversi da
quelli di cui al precedente comma 4.1, che presentano la richiesta di
accesso  alla  compensazione  ai  sensi del comma 3.1 dell'Allegato A
entro  il  28 febbraio 2009, in caso di ammissione alla compensazione
la medesima viene riconosciuta:
    a)  retroattivamente  a  far  data  dal 31 dicembre 2008, fino al
1° gennaio   2008,   ovvero  fino  alla  data  di  attivazione  della
fornitura, se successiva al 1° gennaio 2008, qualora i clienti finali
siano in possesso di attestazione ISEE rilasciata nel corso dell'anno
2007;
    b) retroattivamente,  a  partire  dalla  data  di  termine  della
validita'  dell'attestazione  ISEE,  fino  al 1° gennaio 2008, ovvero
fino  alla  data  di  attivazione  della  fornitura, se successiva al
1° gennaio  2008,  qualora  i  clienti  finali  siano  in possesso di
attestazione ISEE rilasciata nel corso dell'anno 2008».
  1.4 Al comma 4.3 della deliberazione ARG/elt 117/08, dopo le parole
«servizio  di  trasporto»,  sono  aggiunte  le  parole «, fatto salvo
quanto disposto al successivo comma 4.6».
  1.5  Il  comma 4.4 della deliberazione ARG/elt 117/08 e' sostituito
dal  seguente:  «Ai  fini  del riconoscimento degli importi di cui al
comma 4.1, lettera b) ovvero comma 4.2:
    a) la  formula di cui al comma 12.1 dell'Allegato A e' sostituita
dalla seguente:


                 ARR    + CCE
                    TOT      i
               --------------- * gg
                     365

dove
  ARR(in  base)TOT  e'  l'importo  totale  riconosciuto  ai sensi del
comma 4.1, lettera b) ovvero comma 4.2;
  CCE(in base)i e' la componente tariffaria compensativa, espressa in
euro  per  punto  di  prelievo  per  anno,  di  cui  alla  tabella  3
dell'Allegato  A, differenziata in relazione alla tipologia di nucleo
famigliare  i.  Tale componente e' pari a 0 (zero) nei casi di cui al
comma 4.2;
  gg  sono i giorni considerati nel documento di fatturazione ai fini
degli addebiti tariffari.
    b) la  formula di cui al comma 14.1 dell'Allegato A e' sostituita
dalla seguente


                 ARR    + CCF
                    TOT
               --------------- * gg
                     365

dove:
  ARR(in  base)TOT  e'  l'importo  totale  riconosciuto  ai sensi del
comma 4.1, lettera b) ovvero comma 4.2;
  CCF  e' la componente tariffaria compensativa, espressa in euro per
punto  di  prelievo  per anno, di cui alla tabella 4 dell'Allegato A.
Tale componente e' pari a 0 (zero) nei casi di cui al comma 4.2;
  gg  sono i giorni considerati nel documento di fatturazione ai fini
degli addebiti tariffari;
    c) la  formula di cui al comma 15.1 dell'Allegato A e' sostituita
dalla seguente


                 ARR    + CCE  + CCF
                    TOT      i
               --------------------- * gg
                          365

dove:
  ARR(in  base)TOT  e'  l'importo  totale  riconosciuto  ai sensi del
comma 4.1, lettera b) ovvero comma 4.2;
  CCE(in base)i e' la componente tariffaria compensativa, espressa in
euro  per  punto  di  prelievo  per  anno,  di  cui  alla  tabella  3
dell'Allegato  A, differenziata in relazione alla tipologia di nucleo
famigliare  i.  Tale componente e' pari a 0 (zero) nei casi di cui al
comma 4.2;
  CCF  e' la componente tariffaria compensativa, espressa in euro per
punto  di  prelievo  per anno, di cui alla tabella 4 dell'Allegato A.
Tale componente e' pari a 0 (zero) nei casi di cui al comma 4.2;
  gg  sono i giorni considerati nel documento di fatturazione ai fini
degli addebiti tariffari.».
  1.6  Dopo  il  comma 4.5  della deliberazione 6 agosto 2008 ARG/elt
117/08 e' aggiunto il seguente comma:
  «4.6  Nei  casi  di  cui  al comma 4.1 e 4.2 ai clienti finali che,
all'atto della richiesta di ammissione, risultano non disporre di una
fornitura di energia elettrica attiva, in luogo di quanto previsto al
comma 4.4,   l'impresa   distributrice   provvede   ad   erogare   la
compensazione  spettante,  determinata  in  funzione  del  periodo di
vigenza  del  diritto, in soluzione unica mediante assegno recapitato
all'indirizzo del richiedente.».