L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 16 ottobre 2008;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il  provvedimento  del Cip 29 aprile 1992, n. 6, come integrato e
modificato  dal  decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  4 agosto  1994  (di  seguito:  provvedimento Cip n.
6/92);
    il   Testo   integrato   delle  disposizioni  dell'Autorita'  per
l'erogazione  dei  servizi  di  trasmissione, distribuzione, misura e
vendita   dell'energia   elettrica  per  il  periodo  di  regolazione
2004-2007  e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e
diritti  fissi, allegato alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio
2004, n. 5/04, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito:
Testo integrato);
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito:  Autorita)  18 dicembre  2006,  n.  292/06 (di seguito:
deliberazione n. 292/06);
    l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 11 aprile 2007, n.
88/07 (di seguito: deliberazione n. 88/07);
    l'allegato  A  alla deliberazione dell'Autorita' 6 novembre 2007,
n. 280/07 (di seguito: deliberazione n. 280/07);
    il   Testo   integrato   delle  disposizioni  dell'Autorita'  per
l'erogazione  dei  servizi  di  trasmissione,  distribuzione e misura
dell'energia  elettrica  per  il  periodo  di  regolazione 2008-2011,
allegato  alla  deliberazione  dell'Autorita'  29 dicembre  2007,  n.
348/07 (di seguito: Testo integrato trasporto);
  Considerato che:
    il  Gestore  dei servizi elettrici - GSE S.p.A. (di seguito: GSE)
ha  segnalato l'esigenza di regolare la misura dell'energia elettrica
prodotta  da  alcuni  impianti la cui produzione di energia elettrica
viene  ritirata  dal  medesimo ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92
ovvero  ai  sensi  della  deliberazione  n.  280/2007, ai fini di una
corretta  applicazione  delle convenzioni siglate evitando meccanismi
di acconto e conguaglio;
    l'Autorita', con la deliberazione n. 88/2007, ha gia' regolato la
misura  dell'energia  elettrica prodotta; e che tale deliberazione si
applica  solo  agli  impianti  di generazione la cui richiesta per la
connessione e' successiva alla data di entrata in vigore del medesimo
provvedimento  (13 aprile 2007), limitatamente ai casi in cui risulti
funzionale  all'attuazione di una disposizione normativa che comporti
l'utilizzo esplicito di detta misura;
    il  Titolo II, punto 7-bis, del provvedimento Cip n. 6/92 prevede
che  il  prezzo di cessione definito dal medesimo provvedimento venga
aggiornato  anche  a  seguito  di  modifiche normative che comportino
maggiori costi o costi aggiuntivi;
    i costi sostenuti dal GSE per il proprio funzionamento sono posti
a  carico  del  Conto  per  nuovi  impianti  da  fonti  rinnovabili e
assimilate,  di  cui  all'art.  54, comma 54.1, lettera b), del Testo
integrato trasporto, alimentato dalla componente tariffaria A3;
    il   GSE   ha   altresi'   manifestato   l'esigenza  di  ricevere
direttamente  dai  gestori  di  rete  le  registrazioni  delle misure
dell'energia  elettrica immessa dagli impianti oggetto di convenzioni
siglate  ai  sensi  del  provvedimento  Cip  n.  6/92, ai fini di una
corretta  applicazione  delle  convenzioni,  evitando,  tra  l'altro,
meccanismi di acconto e conguaglio;
    il  GSE  ha  manifestato  l'esigenza  di  ricevere  dalle imprese
distributrici   anche  le  registrazioni  delle  misure  dell'energia
elettrica  prelevata dagli impianti oggetto di convenzioni siglate ai
sensi  del  provvedimento  Cip  n. 6/1992, qualora necessario ai fini
dell'applicazione delle medesime convenzioni;
    a far data dal 1° gennaio 2008, le disposizioni dell'Autorita' in
merito  all'erogazione  dei  servizi di trasmissione, distribuzione e
misura  dell'energia  elettrica  sono  contenute  nel Testo integrato
trasporto e non piu' nel Testo integrato;
  Ritenuto opportuno:
    prevedere  che  la deliberazione n. 88/07 possa essere applicata,
nei casi in cui risulti necessaria all'attuazione di una disposizione
normativa che comporti l'utilizzo della misura dell'energia elettrica
prodotta,  anche nel caso di impianti di generazione la cui richiesta
per la connessione sia antecedente al 13 aprile 2007;
    prevedere  che,  nel  caso  di  impianti  oggetto  di convenzioni
siglate  ai  sensi  del provvedimento Cip n. 6/92, al fine di evitare
modifiche  normative che comportino maggiori costi o costi aggiuntivi
in  capo ai produttori nonche' la conseguente applicazione del Titolo
II,  punto  7-bis,  del  medesimo provvedimento, l'installazione e la
manutenzione  delle  apparecchiature di misura dell'energia elettrica
prodotta  possa  essere  effettuata dal GSE senza costi aggiuntivi in
capo ai produttori;
    prevedere  che il GSE, ai fini di cui al precedente alinea, operi
secondo principi di efficienza, anche avvalendosi di soggetti terzi e
comunque informando l'Autorita';
    prevedere  che,  nel  caso  di  impianti  oggetto  di convenzioni
siglate  ai  sensi  del  provvedimento Cip n. 6/92, i gestori di rete
trasmettano   al  GSE  le  registrazioni  delle  misure  dell'energia
elettrica  immessa,  applicando le medesime modalita' di cui all'art.
13 della deliberazione n. 280/07;
    prevedere  che,  nel  caso  di  impianti  oggetto  di convenzioni
siglate   ai   sensi  del  provvedimento  Cip  n.  6/92,  le  imprese
distributrici  trasmettano al GSE anche le registrazioni delle misure
dell'energia  elettrica  prelevata, previa richiesta da parte del GSE
ove necessario ai fini dell'applicazione delle convenzioni siglate ai
sensi del provvedimento Cip n. 6/92, con le medesime modalita' di cui
al precedente alinea;
    modificare  la  deliberazione n. 88/07 al fine di coordinarla con
il Testo integrato trasporto;

                              Delibera:

  1. Di modificare l'Allegato A alla deliberazione n. 88/07 nei punti
di seguito indicati:
    a) all'art.  2,  comma 2.2,  le parole «le disposizioni di cui al
Testo  integrato  per  il  servizio  di misura dell'energia elettrica
immessa»  sono  sostituite  dalle seguenti «le disposizioni di cui al
Testo  integrato  trasporto  per  il  servizio di misura dell'energia
elettrica immessa»;
    b) all'art. 8, il comma 8.1 e' sostituito dal seguente:
    «8.1 Per il periodo di regolazione 2008-2011, il corrispettivo di
cui  all'art.  3, comma 3.2, e' pari alla componente tariffaria MIS1,
prevista  per  la bassa tensione dalla tabella 8.1 dell'Allegato n. 1
al Testo integrato trasporto.»;
    c) all'art. 9, dopo il comma 9.1, sono aggiunti i seguenti:
    «9.2.  Le  disposizioni  di cui al presente provvedimento possono
essere  applicate  anche  qualora la richiesta per la connessione sia
antecedente   alla   data   di   entrata   in   vigore  del  presente
provvedimento,  limitatamente  ai  casi in cui la misura dell'energia
elettrica   prodotta   risulti   necessaria   all'attuazione  di  una
disposizione  normativa che comporti l'utilizzo di detta misura. Tali
casi  sono  individuati  dal  GSE,  previa informativa all'Autorita'.
Viene dato mandato al direttore della Direzione mercati per eventuali
verifiche che si rendessero necessarie;
    9.3.  Nel  caso di impianti di potenza nominale superiore a 20 kW
oggetto di convenzioni siglate ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92
e fino alla loro scadenza, il produttore ha la facolta' di avvalersi,
a  titolo  gratuito,  del  GSE  per l'installazione e la manutenzione
delle  apparecchiature  di misura dell'energia elettrica prodotta. Il
GSE  opera  secondo  principi  di  efficienza,  anche  avvalendosi di
soggetti terzi, e comunque informando l'Autorita'.».
  2. Di  prevedere  che,  nel caso di impianti oggetto di convenzioni
siglate  ai  sensi  del  provvedimento Cip n. 6/92, i gestori di rete
trasmettano   al   GSE   le  misure  dell'energia  elettrica  immessa
applicando  le  stesse  modalita'  di cui all'art. 13 dell'allegato A
alla  deliberazione  n.  280/07;  e  che,  con le medesime modalita',
previa   richiesta   da   parte   del  GSE  ove  necessario  ai  fini
dell'applicazione    delle   convenzioni   siglate   ai   sensi   del
provvedimento  Cip  n.  6/92, le imprese distributrici trasmettano al
medesimo   GSE  anche  le  registrazioni  delle  misure  dell'energia
elettrica prelevata.
  3. Di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e  sul  sito  internet  dell'Autorita'  (www.autorita.energia.it)  il
presente  provvedimento,  che  entra  in  vigore dalla data della sua
prima pubblicazione.
  4.    Di    pubblicare,    sul    sito    internet   dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it),  l'Allegato  A alla deliberazione n. 88/07
nella  versione  risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate
con il presente provvedimento.
    Milano, 16 ottobre 2008
                                                 Il Presidente: Ortis