IL DIRIGENTE
             dell'uff. 11° dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato

  Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme
per  l'istituzione  del  gioco  del Bingo ai sensi dell'art. 16 della
legge 13 maggio 1999, n. 133;
  Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con
la  quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo
e' stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000
con il quale e' stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento
in concessione della gestione del gioco del Bingo;
  Visti   i   decreti   direttoriali   16 novembre  2000  concernente
l'approvazione  del  regolamento  di  gioco del bingo e le successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  decreto  direttoriale  11 luglio  2001  concernente  la
graduatoria  delle  concessioni per la gestione del gioco, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 163 - serie generale - del 16 luglio 2001
e successive modificazioni;
  Visto  il decreto direttoriale n. 2007/12428/giochi/UD del 6 aprile
2007,  in materia di atti relativi alla gestione delle convenzioni di
concessione, compresi gli atti di revoca e di decadenza;
  Vista  la convenzione di concessione n. 301/TL/06 stipulata in data
23 novembre 2006 tra l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
e  la  Maxlive  s.r.l. per la gestione del gioco del bingo nella sala
sita in Potenza, via della Tecnica n. 8;
  Visto,  in particolare, l'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale
31 gennaio  2000,  n. 29, che prevede che il concessionario del gioco
del  bingo  presti «all'Amministrazione finanziaria cauzione, a mezzo
di  fidejussione  bancaria a "prima richiesta" o polizza assicurativa
equivalente, di lire 1 miliardo (pari a Euro 516.456,89) per ciascuna
sala, al fine di garantire l'adempimento dei propri obblighi»;
  Visto l'atto di fidejussione n. 104547151106.03 emesso dalla Stella
Finanziaria  s.p.a.  in  data  15  novembre 2006 di Euro 516.456,89 a
garanzia,  ai  sensi  dell'art.  9, comma 1, del decreto ministeriale
31 gennaio 2000, n. 29, dell'adempimento degli obblighi convenzionali
assunti dalla «Maxlive s.r.l.»;
  Visto  che  la suindicata societa' finanziaria e' stata cancellata,
con  decreto ministeriale 16 luglio 2007, dall'elenco di cui all'art.
106  del  decreto legislativo n. 385/1993 (T.U.L.B.) e che, pertanto,
la  suddetta  fidejussione  non  e'  idonea  a garantire gli obblighi
assunti;
  Visto che la esistenza di una valida ed idonea cauzione costituisce
elemento essenziale per la prosecuzione del rapporto convenzionale;
  Visto    che    con    lettera    raccomandata    a/r,   prot.   n.
2007/30921/giochi/BNG  del 6 settembre 2007 (ricevuta il 13 settembre
2007)  e'  stato richiesto alla Maxlive s.r.l., per i motivi indicati
nella  lettera  stessa  di  provvedere alla sostituzione dell'atto di
fidejussione  della  Stella  Finanziaria  s.p.a. con valida ed idonea
cauzione pari ad Euro 516.456,89 ai sensi e per gli effetti dell'art.
9,  comma 1  del  decreto  ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, ed e'
stato  comunicato  che,  nel  caso  non provveda entro trenta giorni,
sara'  avviato  il  procedimento  di revoca della concessione essendo
venuto a mancare un elemento essenziale, tassativamente richiesto dal
sopraindicato  art.  9,  comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio
2000, n. 29, per la prosecuzione del rapporto convenzionale;
  Visto  che  la  richiesta  di  sostituzione  dell'atto fidejussorio
rilasciato  dalla Stella Finanziaria s.p.a. e' stata reiterata con le
note  prot.  n.  2007/35227/giochi/BNG  del 9 ottobre 2007 e prot. n.
2007/40581/giochi/BNG del 20 novembre 2007;
  Visto    che    con    successiva   raccomandata   a/r   prot.   n.
2008/29554/giochi/BNG  del  28 luglio 2008 (ricevuta in data 5 agosto
2008),  e'  stato  comunicato alla Maxlive s.r.l., ai sensi e per gli
effetti degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/90 l'avvio del
procedimento  di revoca della convenzione di concessione n. 301/TL/06
del  23 novembre 2006, per la gestione del gioco del bingo nella sala
sita in Potenza, via della Tecnica n. 8;
  Considerato  che  fino  alla  data odierna la Maxlive s.r.l. non ha
provveduto a prestare la cauzione stabilita dall'art. 9, comma l, del
decreto  ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, elemento essenziale per
la prosecuzione del rapporto convenzionale;
  Considerato che, pertanto, e' necessario concludere il procedimento
di  revoca  della  concessione  n.  301/TL/06  del  23 novembre 2006,
avviato  con  la  citata  nota n. 2008/29554/giochi/BNG del 28 luglio
2008;

                              Decreta:

  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  3, comma 1, del decreto
ministeriale  31 gennaio  2000,  n.  29,  e  dell'art.  13,  comma 1,
lettera d) della convenzione di concessione, per i motivi indicati in
premessa,  e'  revocata,  nei  confronti  della  Maxlive  s.r.l.,  la
concessione  n.  301/TL/06  del  23 novembre 2006 per la gestione del
gioco del bingo nella sala sita in Potenza, via della Tecnica n. 8.
  Avverso  il  presente  decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana, e' ammesso ricorso nei modi e
nei tempi previsti dalla normativa vigente.
    Roma, 24 ottobre 2008
                                                   Il dirigente: Poso