IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3182 del 14 febbraio 2002, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio-ambientale determinatasi nel settore della depurazione delle acque reflue nel comune di Tolmezzo, in provincia di Udine»; Visto l'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3469 del 13 ottobre 2005; Vista la nota del 16 ottobre 2008, con la quale il Commissario delegato - Presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha rappresentato l'esigenza che siano disciplinate le ulteriori fasi conclusive del collaudo delle opere e degli altri interventi finalizzati a conseguire il definitivo superamento dell'emergenza; Ravvisata la necessita' di assicurare continuita' alle attivita' poste in essere in regime straordinario dal Commissario delegato - Presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e finalizzate ad un rientro nell'ordinarieta'; Ritenuto, quindi necessario adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui consentire al Commissario delegato di procedere al definitivo completamento degli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza socio-ambientale determinatasi nel settore della depurazione delle acque reflue nel comune di Tolmezzo, in provincia di Udine; Acquisita l'intesa della regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il Presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e' confermato, fino al 30 giugno 2009, Commissario delegato per la situazione di criticita' che ancora permane nel settore della depurazione delle acque reflue nel comune di Tolmezzo, in provincia di Udine al fine di assicurare continuita' alle attivita' precedentemente poste in essere in regime straordinario. Il Commissario delegato provvede, in regime ordinario, avvalendosi del soggetto di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3182 del 14 febbraio 2002, all'attuazione ed al completamento delle operazioni di collaudo degli interventi e delle opere del programma commissariale all'uopo definito nonche' alle attivita' finalizzate al trasferimento della titolarita' dell'impianto, ed alle altre comunque accessorie.