L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 19 dicembre 2007;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79;
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  21 novembre  2000  (di seguito: decreto 21 novembre
2000);
    il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre
2003,  recante  approvazione del testo integrato della Disciplina del
mercato elettrico (di seguito: decreto 19 dicembre 2003);
    il  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo economico 14 dicembre
2006;
    il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 novembre 2007
recante  determinazione  delle  modalita' per la vendita sul mercato,
per  l'anno 2008, dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12,
del  decreto  legislativo  16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore
dei  servizi  elettrici  -  GSE S.p.A. (di seguito: GSE) (di seguito:
decreto 15 novembre 2007);
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di   seguito:   l'Autorita)   9 giugno   2006,   n.   111/06,   come
successivamente  integrata e modificata (di seguito: deliberazione n.
111/06);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  29 marzo  2007,  n.  82/07 (di
seguito: deliberazione n. 82/07).
  Considerato che:
    l'art.  2  del  decreto  15 novembre  2007  prevede che l'energia
elettrica  ritirata  dal GSE ai sensi del decreto 21 novembre 2000 e'
ceduta  agli  operatori tramite procedure di assegnazione, effettuate
dal  GSE entro il 31 dicembre 2007, e disciplinate dalle disposizioni
di cui all'art. 3 del medesimo decreto 15 novembre 2007;
    il  decreto  15 novembre 2007 richiama l'opportunita' di definire
condizioni  di  cessione  che riflettano il prezzo medio dell'energia
elettrica come risultante dal sistema delle offerte di cui all'art. 5
del decreto legislativo n. 79/1999, mantenendo rispetto a tale prezzo
condizioni  di  approvvigionamento  vantaggiose,  senza  incidere  in
maniera rilevante sulle tariffe;
    l'art.  3  del  decreto 15 novembre 2007 prevede che il prezzo di
assegnazione  (di  seguito:  prezzo  CIP6),  per  il  primo trimestre
dell'anno  2008,  sia  pari  a  68 euro/MWh e venga adeguato in corso
d'anno,   con   modalita'   indicate   dall'Autorita',   in  funzione
dell'andamento,   calcolato  su  base  trimestrale,  dell'indice  dei
prezzi, di cui all'art. 5 del decreto 19 dicembre 2003;
    con  la  deliberazione n. 82/07, ai sensi del decreto 14 dicembre
2006,  l'Autorita'  ha  adottato  un  meccanismo di aggiornamento del
prezzo  CIP6  per  l'anno  2007  basato  su criteri analoghi a quelli
previsti dal decreto 15 novembre 2007;
    il meccanismo di aggiornamento individuato dalla deliberazione n.
82/07:
      - adegua   in   corso   d'anno   il   prezzo  CIP6  sulla  base
dell'andamento  trimestrale  dei  prezzi  registrati  nel mercato del
giorno  prima  ed  in  particolare  del  prezzo di acquisto di cui al
comma 30.4,  lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06
(di seguito: PUN);
      - fissa   come  riferimento  il  valore  della  media  del  PUN
nell'ultimo  trimestre  dell'anno precedente a quello per il quale si
calcola l'aggiornamento.
  Ritenuto che:
    l'adozione  per l'anno 2008 di un meccanismo di aggiornamento del
prezzo  CIP6  analogo  a  quello  utilizzato  per  l'anno  2007 possa
consentire  agli  operatori  una  migliore  pianificazione e gestione
degli approvvigionamenti per l'anno 2008;
    anche  alla luce delle attuali stime dell'andamento del PUN 2008,
il  meccanismo  di  aggiornamento  adottato  nel  2007  sia  idoneo a
garantire  per  l'energia  di  cui all'art. 2 del decreto 15 novembre
2007  il mantenimento di condizioni di approvvigionamento vantaggiose
rispetto  al  prezzo  dell'energia  come risultante dal sistema delle
offerte;
    alla  luce di quanto sopra, sia opportuno confermare le modalita'
di  adeguamento  del  prezzo di assegnazione adottate per l'anno 2007
con la deliberazione n. 82/07;
                              Delibera:
  1. Di  prevedere che il prezzo CIP6 per ciascun trimestre dell'anno
2008   a   partire   dal  secondo  sia  determinato,  a  partire  dal
corrispondente  prezzo  per il primo trimestre del medesimo anno, con
la seguente formula:


                    {PUN T
PCIP6 = PCIP6 1 . ---------
                   PUN {T1}

  Dove:
    PCIP6 1  e' il prezzo CIP6 del primo trimestre 2008, fissato pari
a 68 Euro/MWh;
      PUN T  e'  la media aritmetica del PUN nel trimestre precedente
quello cui l'aggiornamento si riferisce;
    PUN «T1»  e'  la  media  aritmetica del PUN nell'ultimo trimestre
dell'anno 2007.
  2. Di  prevedere che GSE pubblichi sul proprio sito internet, entro
il  decimo giorno del primo mese di ciascun trimestre dell'anno 2008,
a  partire  dal  secondo, il prezzo CIP6 determinato sulla base della
presente deliberazione.
  3. Di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it),  affinche' entri in vigore contestualmente
al decreto 15 novembre 2007.
    Milano, 19 dicembre 2007
                                                 Il presidente: Ortis