IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

    Visto  il  decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n. 237, recante
disposizioni  relative  alla  modifica della disciplina in materia di
servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari;
    Visto  il  provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
del  14 novembre  2001,  avente  ad  oggetto l'approvazione del nuovo
modello  F23  per  il  pagamento  di tasse, imposte, sanzioni e altre
entrate;
    Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e
le   relative   disposizioni   di  attuazione,  che  disciplinano  il
versamento  unitario  delle  imposte,  tasse, contributi e premi, con
eventuale compensazione dei crediti;
    Visto  il  regolamento  approvato  con  decreto interministeriale
22 maggio  1998,  n.  183,  recante  norme per l'individuazione ed il
funzionamento  della  struttura  di  gestione, prevista dall'art. 22,
comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alla quale e'
affidato  il compito di ripartire in favore degli enti destinatari le
somme riscosse attraverso il sistema del versamento unificato;
    Visto  il  decreto interministeriale del 15 ottobre 1998, recante
norme  per la determinazione delle modalita' tecniche di ripartizione
fra  gli  enti destinatari delle somme riscosse attraverso il sistema
del versamento unificato;
    Visto  il  provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
del   23 ottobre  2007,  prot.  n.  2007/160612,  avente  ad  oggetto
l'approvazione  dei nuovi modelli di versamento «F24» ed «F24 accise»
per  l'esecuzione  dei  versamenti  unitari  di  cui  all'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni;
    Visto  il  provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
dell'8 novembre   2007,  prot.  n.  2007/172338,  avente  ad  oggetto
l'approvazione   del  modello  «F24  enti  pubblici»  (F24  EP),  che
utilizzano  gli  enti  pubblici  e  le amministrazioni centrali dello
Stato per il pagamento dell'IRAP e delle ritenute alla fonte;
    Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive
modifiche  e integrazioni, che ha approvato lo statuto speciale della
regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
    Visto  il  decreto  legislativo  31 luglio  2007, n. 137, recante
norme  di  attuazione  dello  statuto speciale della regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale;
    Visto, in particolare, l'art. 1 del citato decreto legislativo n.
137 del 2007, il quale prevede, tra l'altro, che le quote di proventi
erariali  spettanti  alla  regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia,
oggetto   di   versamento   unificato   e  compensazione  nell'ambito
territoriale,  sono riversate dalla struttura di gestione individuata
dall'art.   22   del   decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n.  241
direttamente alla regione a decorrere dal 1° gennaio 2008;
    Visto  il successivo art. 2 del menzionato decreto legislativo n.
137  del  2007 che demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e
delle   finanze,   da   adottarsi   previa  intesa  con  la  regione,
l'individuazione  dei  criteri  contabili  di  imputazione, sul conto
infruttifero,  della quota del gettito erariale spettante, nonche' le
forme di compensazione delle anticipazioni effettuate a seguito delle
compensazioni  operate  dai  contribuenti  ai  sensi del capo III del
decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n.  241  e dell'erogazione dei
rimborsi eseguiti a favore dei contribuenti residenti nella regione;
    Vista  la  nota  n. 8974/GAB/1-6-6, del 30 settembre 2008, con la
quale  la  regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  ha  espresso la
prescritta intesa;
    Visti  gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.   165,  recanti  disposizioni  relative  all'individuazione  della
competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;
                              Decreta:

                               Art. 1.

                      Oggetto del provvedimento

    1. Con il presente decreto sono definite:
      a) le  modalita'  ed i criteri contabili per l'imputazione, sul
conto   infruttifero   di  tesoreria  unica  intestato  alla  regione
Friuli-Venezia Giulia, delle quote di gettito erariale spettanti alla
regione medesima;
      b) le  forme  di compensazione delle anticipazioni effettuate a
seguito  delle  compensazioni  operate dai contribuenti, ai sensi del
capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
      c) le  forme  di compensazione delle anticipazioni effettuate a
seguito dell'erogazione dei rimborsi fiscali.
    2.  Le  disposizioni del presente decreto si applicano, in quanto
compatibili,  anche  alle  quote di gettito erariale riscosse ed alle
compensazioni esercitate attraverso sistemi di pagamento che verranno
in futuro sviluppati.