IL DIRETTORE GENERALE
                    del controllo della qualita'
                      e dei sistemi di qualita'

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visti  gli  articoli 10  e  11  del  predetto  Regolamento  (CE) n.
510/2006, concernente i controlli;
  Visto  il  Regolamento (CE) n. 1623/2005 del 4 ottobre 2005, con il
quale  l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione, fra le
altre, della denominazione di origine protetta «Tuscia»;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  legge  comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari;
  Visto   il  decreto  4 novembre  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con
il   quale   la   Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  ed
agricoltura di Viterbo e' stata autorizzata ad effettuare i controlli
sulla denominazione di origine protetta «Tuscia»;
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere  dal  25 ottobre  2005,  data  di  entrata  in  vigore  del
regolamento (CE) n. 1623/05 del 4 ottobre 2005;
  Considerato  che  non  e'  ancora  pervenuta  la segnalazione sulla
conferma   della  Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  ed
agricoltura   di  Viterbo  o  di  un  eventuale  nuovo  organismo  di
controllo,  per  l'effettuazione dei controlli sulla denominazione di
origine protetta «Tuscia»;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la denominazione di origine protetta «Tuscia»
anche  nella  fase  intercorrente  tra  la  scadenza  della  predetta
autorizzazione  e  il  rinnovo  della  stessa oppure l'autorizzazione
all'eventuale nuovo organismo di controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella  autorizzazione  concessa  con  decreto  4 novembre  2005, fino
all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione alla Camera
di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Viterbo oppure
all'eventuale nuovo organismo di controllo;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  L'autorizzazione  rilasciata  alla  camera di commercio, industria,
artigianato  ed  agricoltura di Viterbo, con decreto 4 novembre 2005,
ad  effettuare  i  controlli  sulla denominazione di origine protetta
«Tuscia»,  registrata  con  il  Regolamento della Commissione (CE) n.
1623/2005  del  4 ottobre  2005, e' prorogata fino all'emanazione del
decreto  di  rinnovo  dell'autorizzazione  all'Ente  camerale  stesso
oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.