LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

  Visti:
    il  decreto legislativo n.490 del 29 ottobre 1999, ora abrogato e
sostituito  dal  decreto  legislativo  n.  42  del 22 gennaio 2004, e
successive   modifiche  e  integrazioni,  recante  «Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137», e in particolare gli articoli 136 e seguenti;
    il  Regolamento,  approvato  con  regio decreto 3 giugno 1940, n.
1357, per l'applicazione della legge n. 1497/1939;
    la   legge   regionale   1° agosto  1978,  n.  26,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Premesso  che l'area in questione era gia' stata interessata da una
proposta  di  vincolo  paesaggistico pubblicato all'Albo Pretorio del
Comune  di Ravenna in data 3 giugno 1976, successivamente decaduta in
conseguenza  dell'art.  10,  comma 5,  della legge regionale n. 6 del
30 gennaio   1995,  che  disponeva  la  conclusione  di  diritto  dei
procedimenti   di   apposizione   del   vincolo   paesaggistico   non
perfezionati  alla  data  di  entrata in vigore della legge stessa, a
decorrere dal novantesimo giorno;
  Premesso, inoltre, che:
    con  nota  del 24 dicembre 2002, prot. n. 3403, la Soprintendenza
per  i  beni  architettonici  e per il paesaggio di Ravenna, ai sensi
dell'art.  144,  comma 1,  del  decreto  legislativo  n. 490/1999, ha
proposto  nuovamente al Ministero per i beni e le attivita' culturali
di  apporre  il  vincolo paesaggistico all'area litoranea fra la foce
dei  fiumi Uniti e il molo foraneo sud, insistente nel territorio del
comune di Ravenna;
    la relativa proposta di vincolo paesaggistico e' stata pubblicata
all'Albo  Pretorio  del comune di Ravenna in data 30 dicembre 2002, e
da  tale  data  e'  iniziata  a  decorrere per l'area in questione la
misura   di   salvaguardia,   consistente  nell'obbligo  di  rilascio
dell'autorizzazione  paesaggistica,  di cui all'art. 151, del decreto
legislativo  n. 490/1999, (ora agli articoli 146 e 159 del Codice dei
beni culturali e del paesaggio);
    contro  il provvedimento di apposizione del vincolo paesaggistico
proposto  dalla Soprintendenza di Ravenna, e' stato proposto gravame,
in  sede  di giurisdizione amministrativa, dall'Autorita' Portuale di
Ravenna,   eccependo  che  l'area  oggetto  di  proposta  di  vincolo
paesaggistico  e'  sede di previsioni urbanistico-edilizie essenziali
per  l'attuazione  del  Piano  Regolatore  Portuale, finalizzato allo
sviluppo  del  porto,  al corretto utilizzo e alla valorizzazione del
Demanio  Portuale,  alla qualificazione economica, turistica e urbana
dei centri di Marina di Ravenna e Porto Corsini;
    in  data  17 febbraio  2003, il Sindaco del Comune di Ravenna, al
fine  di  superare  il  contenzioso in essere tra la Soprintendenza e
l'Autorita'  Portuale, ha richiesto la convocazione della Commissione
Provinciale  per  le  Bellezze  Naturali  della Provincia di Ravenna,
cosi'   da   sottoporre   all'esame  della  stessa  una  proposta  di
complessivo  aggiornamento dell'elenco delle bellezze naturali di cui
all'art. 140 del previgente decreto legislativo n. 490/1999;
    durante le sedute della Commissione Provinciale, tenutesi in data
18 marzo  2003, 1° aprile 2003, 15 aprile 2003 e 29 maggio 2003, alle
quali  hanno  partecipato  anche  l'Autorita' Portuale di Ravenna, la
Regione  Emilia-Romagna  e  il  Consorzio del Parco del Delta del Po,
sono  state  approfondite  tutte  le problematiche inerenti l'area in
questione,   in   particolare   in   merito  a  sistemi  vincolistici
sovraordinati  gia' esistenti e alle necessita' di un'azione concreta
e mirata di intervento idraulico ed ambientale;
    sulla  base  di  tali approfondimenti, nella seduta del 24 luglio
2003  della  Commissione  Provinciale,  gli  Enti  interessati  hanno
definito una proposta unitaria di dichiarazione di notevole interesse
pubblico  relativo  a  tutto  il  territorio costiero fra la foce dei
fiumi  Uniti e canale Candiano, compresa la parte della Piallassa del
Piombone  gia' inclusa nel Parco del Delta del Po e nella proposta di
SIC e ZPS; inoltre, la Provincia di Ravenna, il Comune di Ravenna, la
Regione Emilia-Romagna, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e
il   Paesaggio  di  Ravenna,  l'Autorita'  Portuale  di  Ravenna,  il
Consorzio  del  Parco  Regionale  del  Delta del PO, hanno concordato
l'approvazione  di  un Protocollo d'intesa finalizzato al risanamento
della  Piallassa  del  Piombone  e  all'individuazione  delle aree da
proporre  alla  Commissione  Bellezze  Naturali  ai fini della tutela
paesistica ai sensi del previgente decreto legislativo n. 490/1999;
    in  relazione  al  risanamento  della  Piallassa del Piombone, la
Regione  Emilia-Romagna,  la  Provincia  di  Ravenna,  il  Comune  di
Ravenna,  il  Consorzio  del  Parco Regionale del Delta del Po, hanno
commissionato,  sulla  base  di  un  Accordo  di Programma firmato il
17 luglio  1997,  un  progetto di risanamento della Piallassa, giunto
alla  fase della progettazione definitiva, che prevede la separazione
fisica  delle  due parti della Piallassa a diversa destinazione e che
sullo  stesso  progetto in sede di V.I.A. il Ministero dell'ambiente,
di  concerto  con  il Ministero dei beni e le attivita' culturali, ha
espresso  il  giudizio con decreto del 6 novembre 2000 con specifiche
osservazioni e prescrizioni;
    con il Protocollo d'Intesa sopracitato, siglato in data 24 luglio
2003,   gli   Enti  interessati  hanno  concordato  che  il  progetto
definitivo  per  il complessivo risanamento dell'area della Piallassa
sia   perfezionato  tenendo  conto  delle  prescrizioni  dettate  dal
Ministero,  e  che,  successivamente,  sia  sottoposto a procedura di
V.I.A.,  ai  sensi  della  legge  regionale  n.  9/1999  e successive
integrazioni;
    il Protocollo, impegna gli Enti firmatari ad assumere i risultati
della  procedura  di  V.I.A.,  ai  fini  delle conseguenti iniziative
tendenti  al  risanamento  della Piallassa, in particolare per quanto
riguarda   l'iter   procedurale   delle   autorizzazioni   ambientali
prescritte dalla legislazione nazionale e regionale vigente;
    con  il  Protocollo d'Intesa, inoltre, gli Enti firmatari si sono
impegnati  a  definire,  con  un  successivo Accordo di Programma, le
modalita'  di realizzazione del progetto per il risanamento dell'area
della  Piallassa,  specificando  che  le  opere  di  arginatura  sono
finanziate  ed  attuate  dall'Autorita'  Portuale  con  le  modalita'
precisate  dalla  procedura  di  V.I.A.,  e  che nessun intervento in
attuazione  degli  strumenti  di  pianificazione che riguardi le aree
interessate   dal   progetto  di  riqualificazione  ambientale  della
Piallassa  puo'  essere  attuato  prima  dell'approvazione in sede di
procedura  di  V.I.A. e successivo finanziamento del progetto stesso,
fatte  salve  le  opere  gia' precedentemente autorizzate. E' inoltre
precisato che nessuna nuova opera di escavo del Canale Piombone e del
relativo   bacino   di   evoluzione   deve  essere  effettuata  prima
dell'approvazione  citata,  anche a seguito della pubblicazione della
proposta   di   vincolo,   salvo  che  per  eventuali  interventi  di
manutenzione ordinaria e straordinaria, il ripristino e l'adeguamento
dei fondali atti a garantire la funzionalita' delle banchine in corso
di realizzazione, per i quali deve essere attivata la procedura della
valutazione d'incidenza ai sensi della Direttiva Habitat n. 92/43 CEE
secondo  quanto  disposto dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 357/1997;
    a   seguito   dell'approvazione   del   Protocollo  d'Intesa,  la
Soprintendenza  di  Ravenna,  in  attuazione  del  punto  6  di  tale
documento,  con nota del 27 agosto 2003, prot. n. 2046, ha chiesto al
Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali, il ritiro della
precedente proposta di vincolo paesaggistico;
  Visti  i  verbali  della Commissione per le Bellezze Naturali della
Provincia di Ravenna del 24 luglio 2003 e del 27 maggio 2004;
  Considerato  che allo stato attuale sull'area e/o su porzioni della
stessa, gravano numerosi vincoli e in particolare:
    sito   di   interesse   comunitario   (SIC),   istituito  con  la
deliberazione della Giunta regionale n. 1242/2002, quindi rettificato
con   la   deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  1333/2002,  e
definitivamente   ratificato   con   la  deliberazione  della  Giunta
regionale n. 167/2006;
    zona  di  Protezione  Speciale  (ZPS) limitatamente alla foce dei
Fiumi  Uniti, cosi' come individuato dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 869/2008;
    parco  del Delta del Po istituito con legge regionale n. 27/1988.
In  particolare  parte  dell'area  e'  interessata  dal  progetto  di
Stazione Pineta di S. Vitale e Piallassa della Baiona;
    art.  142, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 42/2004
e  successive  modificazioni  e integrazioni per i territori costieri
compresi  in una fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di
battigia;
    vincolo  idrogeologico  di  cui al regio decreto 30 gennaio 23 n.
3267;
    riserva naturale dello Stato (Pinete Costiere demaniali);
    piano  Territoriale  di Coordinamento Provinciale, in particolare
con  le  seguenti  tutele:  Zone  di  riqualificazione  della costa e
dell'arenile  (art.  13),  Zone  di tutela della costa e dell'arenile
(art.  15), Zone di tutela naturalistica di conservazione (art. 25a);
Bonifiche (art. 23);
  Preso  atto  di  quanto  dichiarato  dal  verbale della Commissione
Bellezze  Naturali  della  Provincia  di  Ravenna  nella  seduta  del
24 luglio  2003  in merito alla proposta di dichiarazione di notevole
interesse pubblico, qui di seguito riportate:
    «Si  rende  necessario individuare un ambito piu' univoco e certo
di tutela e salvaguardia delle emergenze ambientali e naturalistiche,
basato sui seguenti punti:
      inserimento  delle  aree  comprese nei SIC, ZPS, nella Stazione
Pineta  di S. Vitale e Piallassa della Baiona del Parco del Delta del
Po, nella fascia di tutela dei 300 metri dal limite di arenile di cui
alla legge n. 431/1985, definendo un perimetro continuo e omogeneo in
cui   siano   immediatamente   riscontrabili  le  caratteristiche  di
naturalita' della zona;
      mantenere  all'interno del perimetro tutte quelle aree che, pur
gia'  insediate  quali  campeggi, villaggio SAVA e aree ricettive e/o
ricreative,  mantengono quegli elementi di naturalita' che non creano
motivi  di  contrasto  e incompatibilita' con le aree naturali di cui
sono parte integrante;
      esclusione  delle  aree gia' trasformate per usi e destinazioni
che  hanno  perso  le  caratteristiche  di naturalita' e radicalmente
modificato   lo   stato   originario   dei  luoghi,  con  particolare
riferimento   alle  aree  industriali  portuali  comprese  nel  Piano
Regolatore del Porto;
      esclusione  delle  aree urbanizzate ed edificate poste lungo la
litoranea  tra  Marina  di  Ravenna  e  Punta  Marina con particolare
riferimento  al  comparto  a  sud  di Marina di Ravenna e al comparto
Rivaverde»;
  Preso  atto,  inoltre,  delle  motivazioni  in  base  alle quali la
Commissione  Bellezze  Naturali  nella  seduta  del 24 luglio 2003 ha
proposto  la  dichiarazione  di  notevole  interesse pubblico, qui di
seguito riportate:
    «Le    emergenze   naturalistiche   di   notevole   rilievo   che
caratterizzano   tutto   l'arco  del  litorale  si  assottigliano  in
compattezza  e  stato  di  conservazione nel tratto fra Fiumi Uniti e
Candiano, nel quale emergono le seguenti zone da tutelare:
      1. aree  di  superstiti ambienti naturali che ancora conservano
parte  degli  originari  elementi  vegetazionali  e  faunistici e che
meritano  una  tutela  estesa  ad ogni loro stazione di sopravvivenza
(vegetazione  colonizzatrice delle dune e dei terreni sabbiosi e loro
fauna specializzata);
      2. aree  interessate  nel  passato  ed in tempi piu' recenti da
opere   di  riforestazione  nelle  quali  la  natura  ha  operato  la
ricostruzione   ambientale   attraverso   lo  sviluppo  di  complessi
popolamenti  vegetali ed animali. Si tratta delle pinete litoranee di
Punta  Marina,  denominata Rasponi e di Marina di Ravenna, denominata
Piomboni,  (propr.  ASFD)  nelle  quali le essenze principali sono il
Pinus pinea (domestico) e il Pinus pinaster (marittimo). Inoltre sono
compresi   anche  i  due  vivai  dell'ASFD,  denominati  Bolognina  e
Piomboni;
      3. aree  coltivate  interessate  da  attivita'  antropiche,  ma
investite  d'interesse  sia  per mantenere l'unita' paesaggistica del
litorale  come  continuita'  fra  le  zone gia' vincolate, sia per la
conservazione   dei   valori   estetici   agresti   che   fungono  da
alleggerimento  delle  vaste  zone  industriali  ed urbanizzate (aree
agricole ad ovest di Lido Adriano);
      4. zone  umide  una  volta di rilevante interesse naturale, ora
profondamente  degradate  nelle  loro  vitalita'  biologica,  ma  che
rivestono  un ruolo paesaggistico esaltato dalla contiguita' con aree
pinetate che le rendono preziose componenti dell'intero territorio;
      5. parte est della Piallassa del Piombone.
  La  realizzazione  del Canale Candiano, nel XVIII sec., come sbocco
portuale  della  citta'  di Ravenna e' stata accompagnata da opere di
regimazione  idraulica  delle  Piallasse. La funzione delle Piallasse
era quella di accogliere il flusso della marea entrante, limitando le
escursioni  di  livello  sul  canale,  e  di concentrare il flusso di
uscita in sezioni sempre piu' strette, al fine di mantenere libero da
depositi  il  fondo del canale Candiano. Attualmente i canali interni
risultano  quasi  cancellati  a causa della mancanza di manutenzione,
con   un'ampia  zona  centrale  semisommersa  circondata  dal  Canale
Circondariale  Piombone.  L'evoluzione  morfologica  e'  dovuta  alla
subsidenza  nonche'  alla  profonda escavazione del Canale Trattaroli
destro   e  all'abbandono  del  Canale  Circondariale  Piombone,  che
necessiterebbe,  per  una  buona  parte  della sua estensione, di una
pulizia dei sedimenti accumulatisi di recente.
  Sul    limite   nord-est   della   Piallassa,   in   corrispondenza
dell'intersezione  fra  il  Canale  Piombone  e  il  Canale Candiano,
insiste  il  complesso  della  Fabbrica  Vecchia  e  del  Marchesato,
realizzati  nella seconda meta' del secolo XVIII, quando fu decisa la
costruzione  dei  Fiumi  Uniti  e si rese necessario il trasferimento
piu'  a  nord del Porto di Ravenna. Gli edifici, in stato di degrado,
accoglievano  i servizi al porto di sanita', di difesa, di dogana, di
approvvigionamento  e  ricovero, e sono diventati l'emblema del porto
di Ravenna.
  L'integrazione  e  la  sinergia  tra  Pineta  e Piallassa genera un
ecosistema   di   grande   interesse   faunistico,   vegetazionale  e
paesaggistico:  nella  Piallassa  si  rifugiano numerose e importanti
specie  avifaunistiche,  tra  le  quali Cormorani, Garzette, Folaghe,
Germani  Reali,  Tuffetti,  Codoni,  Fischioni,  Mestoloni, Alzavole,
Marzaiole,   Canapiglie,  Moriglioni,  Morette,  Folaghe,  Gallinelle
d'acqua,  Porciglioni,  Beccacce,  Frullini,  Pittime  Reali, Svassi,
Oche,  Pettegole,  Sterne,  Martin pescatori, Aironi, che nelle acque
basse   e   calme   trovano  cibo  (pesci  e  molluschi),  rifugio  e
possibilita'  di riproduzione nelle terre emerse e nei bassi fondali.
Molte   specie   di  questi  luoghi  sono  protette  dalla  Direttiva
comunitaria  79/409:  si  tratta,  per  lo  piu', di alcune specie di
Laridi  e di Sternidi e di uccelli come Avocette, Cavalieri d'Italia,
Beccacce  di  mare,  Frantini.  Le acque della Piallassa subiscono un
ricambio   naturale   per  effetto  delle  maree,  che  governano  la
popolazione  ittica,  e  ne  impediscono  la stagnazione. All'interno
delle  acque  della  laguna  lo  zooplancton  e' ben rappresentato da
Crostacei  Cladoceri  a  da  numerose  larve  di Nematodi. Si possono
trovare  Anellidi  Policheti sedentari (Arenicola Marina) ed erranti,
Crostacei  Decapodi  (i  granchi  Macropipus  sp. e Carcinus sp. ed i
gamberetti  Palaemon sp. e Crangon sp.) Crostacei Antipodi (Grammarus
sp.),  Molluschi Bivalvi (Tellina sp. e Myrtilus galloprovincialis) e
di Molluschi Gasteropodi (Rapana venosa). Nella Piallassa si trova la
vegetazione  tipica delle zone paludose, quali la canna palustre e le
tamerici,  che  insieme  ad  altre specie costituiscono un importante
biotopo, unitariamente a olivelle, robinie, pioppi, pini, yucca ecc.
  Per  gli  interventi  che si possono effettuare nella Piallassa del
Piombone,  vale  quanto  previsto  dal  «Protocollo  d'intesa  tra la
Provincia   di   Ravenna,   il   Comune   di   Ravenna,   la  Regione
Emilia-Romagna,  la Soprintendenza per i beni architettonici e per il
paesaggio  di  Ravenna, l'Autorita' portuale di Ravenna, il Consorzio
del  Parco  Regionale  del  Delta  del  Po  per  il risanamento della
Piallassa  del  Piombone  e per la individuazione di zone da proporre
alla  Commissione  BB.NN. ai fini della tutela paesaggistica ai sensi
del  decreto  legislativo  n.  490/1999,  Titolo  II».  Il  complesso
unitario  della  zona  sopra  descritta  e'  riconosciuto pertanto di
notevole  interesse  sia  per  il  suo  valore  panoramico d'insieme,
godibile  da  molteplici  punti  di  vista,  sia in quanto riveste un
caratteristico  aspetto  di  valore  paesaggistico  e  estetico  come
concordanza  spontanea e fusione tra l'espressione della natura ed il
lavoro  umano,  realizzatosi  soprattutto  nelle opere idrauliche, di
rimboschimento e di bonifica».
  Preso atto che:
    ai  sensi  dell'art.  140  del  previgente decreto legislativo n.
490/1999,  la  proposta  di  vincolo  paesaggistico  definita  con il
Protocollo  d'Intesa  di  cui  sopra,  e'  stata  pubblicata  in data
5 agosto  2003  per  tre  mesi  all'Albo  Pretorio della Provincia di
Ravenna  e  all'Albo  Pretorio  del  Comune  di  Ravenna,  ai fini di
permettere  la  presentazione  di  osservazioni da parte dei soggetti
interessati;
    a seguito della pubblicazione, nei successivi tre mesi sono state
presentate alla Regione n. 8 osservazioni e in particolare:
      1. Societa' Belgioioso (prot. reg. n. 21226 del 15 ottobre 2003
e  successiva  integrazione  con  prot.  reg. n. 22046 del 28 ottobre
2003);
      2. Societa'  Marina  Nuova  S.r.l.  (prot.  reg.  n.  21715 del
21 ottobre 2003 e successiva integrazione con prot. reg. n. 22648 del
5 novembre 2003);
      3. Societa'  Carfin  snc  (prot.  reg.  n. 22828 del 7 novembre
2003);
      4. Arch. Franco Stringa in qualita' di Capo Area Pianificazione
Territoriale  del  Comune  di  Ravenna  (prot.  reg.  n.  22826 del 7
novembre 2003);
      5. Sig.ra  Melegari  Anna  (prot.  reg. n. 22640 del 5 novembre
2003);
      6. Societa'  CMC  Immobiliare S.p.a. (prot. reg. n. 22506 del 3
novembre 2003);
      7. Societa'    Bisanzio    Beach    (prot.    reg.   n.   23020
dell'11 novembre 2003);
      8.  Arch.  Sergio  Monducci,  in qualita' di rappresentante del
Comitato  Difesa  Piallassa  del  Piombone  (prot.  reg. n. 22837 del
7 novembre 2003);
  Dato  atto  delle  valutazioni espresse in merito alle osservazioni
presentate e che sono qui di seguito riportate:
    1. la  Societa'  Belgioioso S.r.l., chiede che nella formulazione
del  vincolo paesaggistico venga esclusa l'area di proprieta', per la
quale   il   P.R.G.   di   Ravenna  prevede  gia'  una  potenzialita'
edificatoria;
  a  seguito dell'esame di tale osservazione, e' stato verificato che
l'area   risulta   essere  un  lotto  gia'  urbanizzato,  localizzato
all'interno   di   una  zona  edificata.  Si  ritiene,  pertanto,  di
accogliere  la  richiesta  di  esclusione  della  suddetta  area  dal
perimetro   del  vincolo,  dal  momento  che  il  territorio  risulta
effettivamente  compromesso  e  privo  dei  caratteri  originari.  Si
intende  in  tal senso modificato il limite dell'area da sottoporre a
vincolo;
    2. la Societa' Marina Nuova S.r.l., chiede che nella formulazione
del   vincolo  paesaggistico  venga  esclusa  l'area  di  proprieta',
attualmente  classificata  dal  P.R.G.  di  Ravenna  come  zona C.42,
destinazione residenziale;
  a  seguito  dell'esame  di questa osservazione, e' stato verificato
che  l'area  risulta  essere  un  lotto gia' urbanizzato, localizzato
all'interno   di   una  zona  edificata.  Si  ritiene,  pertanto,  di
accogliere  la  richiesta  di  esclusione  della  suddetta  area  dal
perimetro   del  vincolo,  dal  momento  che  il  territorio  risulta
effettivamente  compromesso  e  privo  dei  caratteri  originari.  Si
intende  in  tal senso modificato il limite dell'area da sottoporre a
vincolo;
    3. la  Societa' Carfin snc chiede di stralciare dal perimetro del
vincolo l'area di proprieta', classificata dal P.R.G. di Ravenna come
zona D8.3, zone portuali di servizio private;
  in  quanto  riferita alla medesima area, la valutazione in merito a
questa  osservazione e' stata riunita a quella relativa alla seguente
osservazione n. 4;
    4. l'Arch.   Franco   Stringa,   in   qualita'   di   Capo   Area
Pianificazione   Territoriale   del  Comune  di  Ravenna,  chiede  di
stralciare  dal  perimetro  del  vincolo l'area della Societa' Carfin
snc, classificata dal P.R.G. di Ravenna come zona D8.3, zone portuali
di servizio private, perche' costituisce un ambito di pertinenza e di
ampliamento  dell'attivita'  gia'  insediata,  oggetto  di precedente
cessione al privato da parte della stessa Amministrazione Comunale;
  a  seguito dell'esame delle due osservazioni riunite (n. 3 e n. 4),
e'  stato  verificato  che  l'area  in oggetto e' in adiacenza sia al
complesso  produttivo  per  cantieristica,  destinata dagli strumenti
urbanistici  vigenti  al  suo ampliamento (a tal fine il Comune aveva
ceduto l'area di sua proprieta' alla Societa' Carfin nell'anno 2000),
sia  al  complesso  storico  monumentale  della  Fabbrica  Vecchia  e
Marchesato.
  Si  mette  in  evidenza  che il complesso storico risulta essere un
antico  esempio  di  archeologia  industriale,  originario nucleo del
moderno porto di Ravenna, sottoposto, a seguito di specifico vincolo,
alle  disposizioni  della legge 1° giugno 1939, n. 1089. Tale vincolo
e'  stato  successivamente esteso, in data 6 luglio 2004 con apposito
decreto,  alle  aree  limitrofe il complesso edilizio stesso, inclusa
l'area oggetto della presente osservazione.
  Pertanto,   l'eventuale  utilizzo  dell'area  di  proprieta'  della
Societa' Carfin snc, deve essere necessariamente valutato in rapporto
e  nel  rispetto  del  complesso  storico  monumentale della Fabbrica
Vecchia  e  Marchesato.  In  relazione a quanto sopra determinato, le
osservazioni  in  oggetto  sono  respinte, e si conferma il perimetro
dell'area da sottoporre a vincolo;
    5. la  sig.ra  Melegari  Anna, chiede di stralciare dal perimetro
del  vincolo  l'area  su  cui insiste un fabbricato di sua proprieta'
situato a Punta Marina Terme;
  a   seguito   dell'esame  della  presente  osservazione,  e'  stato
verificato  che  l'area  risulta  essere  un  lotto gia' urbanizzato,
localizzato  all'interno di una zona edificata. Si ritiene, pertanto,
di  accogliere  la  richiesta  di  esclusione della suddetta area dal
perimetro   del  vincolo,  dal  momento  che  il  territorio  risulta
effettivamente  compromesso  e  privo  dei  caratteri  originari.  Si
intende  in  tal senso modificato il limite dell'area da sottoporre a
vincolo;
  6. la  Societa'  CMC  Immobiliare  S.p.a.  chiede di stralciare dal
perimetro  del  vincolo  un'area  facente  parte di una lottizzazione
precedentemente  realizzata  posta  tra  via della Medusa e via delle
Americhe  e  classificata  dal  P.R.G.  di  Ravenna  come  zona C4.2,
residenziale;
  a   seguito   dell'esame  della  presente  osservazione,  e'  stato
verificato  che  l'area  risulta  essere  un  lotto gia' urbanizzato,
localizzato  all'interno di una zona edificata. Si ritiene, pertanto,
di  accogliere  la  richiesta  di  esclusione della suddetta area dal
perimetro   del  vincolo,  dal  momento  che  il  territorio  risulta
effettivamente  compromesso  e  privo  dei  caratteri  originari.  Si
intende  in  tal senso modificato il limite dell'area da sottoporre a
vincolo;
    7.  la  Societa'  Bisanzio  Beach  solleva l'illegittimita' della
proposta  del nuovo vincolo per errore nel presupposto di diritto, in
quanto  ritiene  decaduto il preesistente vincolo. Valuta inoltre, il
difetto  di  motivazione  che  caratterizza l'inserimento dei terreni
della  suddetta  societa'  all'interno  del  perimetro  del  vincolo.
Chiede,  pertanto,  l'esclusione dei propri terreni dalla proposta di
vincolo;
  a  seguito  dell'esame  della osservazione, e' stato verificato che
l'area  in  questione  era  stata  effettivamente  interessata da una
precedente  proposta  di  vincolo  paesaggistico, pubblicato all'Albo
Pretorio del Comune di Ravenna in data 3 giugno 1976, poi decaduta in
conseguenza della legge regionale n. 6/1995, che all'art. 10 comma 5,
dispone:  «i procedimenti per l'apposizione del vincolo paesaggistico
di  cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed alla legge regionale n.
26/1978,  non  perfezionati  alla  data  di  entrata  in vigore della
presente  legge,  sono  conclusi  di diritto, nel senso della mancata
apposizione  del  vincolo  stesso  a decorrere dal novantesimo giorno
dalla data di entrata in vigore della presente legge......».
  Successivamente e' stato ritenuto necessario, dato il lungo periodo
trascorso   dalla   precedente  proposta  di  vincolo,  analizzare  e
approfondire  nuovamente le problematiche inerenti l'area in oggetto.
In seguito a diverse sedute della Commissione provinciale, unitamente
all'Autorita'  portuale di Ravenna, alla Regione Emilia-Romagna, e al
Consorzio   del   Parco   del   Delta  del  Po,  e'  stato  definito,
concordemente, il nuovo perimetro dell'area da assoggettare a vincolo
paesaggistico.
  Tale  perimetro ricomprende anche le aree agricole ad ovest di Lido
Adriano,  oggetto della presente osservazione, collocate in un'area a
sud dell'abitato, a ridosso del litorale marino.
  Tale  territorio, ancorche' interessato da attivita' antropiche, e'
comunque  investito  di interesse sia per la conservazione dei valori
estetici  agresti,  sia  per  mantenere  l'unita'  paesaggistica  del
litorale  come  continuita' fra le zone gia' vincolate. Il comparto a
destinazione turistico-residenziale, pur essendo gia' urbanizzato, si
estende  marginalmente  rispetto al nucleo edificato di Lido Adriano,
in   una   zona   che   presenta   caratteri   di  naturalita'  o  di
seminaturalita'.  L'area  in  oggetto,  infatti,  si  sviluppa  su un
territorio   meno  interessato  da  processi  insediativi  antropici,
periferico   e   separato  rispetto  alla  zona  effettivamente  gia'
edificata   di   Lido  Adriano,  mentre  risulta  essere  interamente
ricompreso  all'interno  del  sistema  costiero,  comune alla zona di
arenile, prospiciente al mare.
  Le  aree  agricole  contribuiscono  alla formazione di un complesso
unitario  di notevole interesse sia in relazione al valore panoramico
d'insieme,  godibile  da  molteplici  punti  di  vista, sia in quanto
riveste un caratteristico aspetto di valore paesaggistico ed estetico
come concordanza spontanea e fusione tra l'espressione della natura e
il  lavoro umano, realizzatosi soprattutto nelle opere idrauliche, di
rimboschimento e di bonifica.
  Pertanto, per quanto sopra argomentato, l'osservazione e' respinta,
ed e' confermato il perimetro dell'area da sottoporre a vincolo;
  8. l'Arch.  Sergio  Monducci,  in  qualita'  di  rappresentate  del
Comitato  Difesa  Piallassa  chiede  di  stralciare la perimetrazione
deliberata   del   vincolo,   a   favore   dell'ipotesi   di  vincolo
paesaggistico   pubblicata  il  30 ottobre  2002,  con  la  quale  si
prevedeva  l'estensione  del  vincolo  a  tutta  la  superficie della
Piallassa  del Piombone compresa una fascia di 30 metri di terraferma
in fregio ad essa;
  a  seguito dell'esame della presente osservazione, si rileva che la
Piallassa  del  Piombone  e'  interessata  sulla  sponda  ovest dalla
presenza  intensificata  di  insediamenti  di carattere industriale e
portuale,  mentre  la  parte  est  presenta ampie zone che conservano
tuttora   caratteristiche  tradizionali  delle  valli  ravennati.  Si
premette  che  la  realizzazione del Canale Candiano, nel XVIII sec.,
come  sbocco  portuale della citta' di Ravenna, e' stata accompagnata
da  opere  di regimazione idraulica delle Pialasse. La funzione delle
pialasse  era  quella  di  accogliere il flusso della marea entrante,
limitando  le  escursioni  di  livello sul canale e di concentrare il
flusso di uscita in sezioni sempre piu' strette, al fine di mantenere
libero da depositi il fondo Canale di Candiano.
  Nel    tempo,   lo   specchio   lacustre   ha   subito   importanti
trasformazioni,   prevalentemente   legate   all'insediamento   delle
attivita'   produttive  e  portuali  che  all'epoca  prevedevano  che
l'intera  Piallassa fosse destinata ad attivita' portuali. Negli anni
successivi  i  Piani  Regolatori  Comunali  del  1973,  1983  e  1993
destinavano  la  parte  della  Piallassa non interessata da attivita'
portuali   a   zona  di  tutela,  modificando  quindi  le  previsioni
originarie degli anni 60.
  Attualmente  i  canali  interni  risultano quasi cancellati a causa
della  mancanza  di  manutenzione,  con  un'ampia  zona centrale semi
sommersa  circondata  dal Canale Circondariale Piombone. L'evoluzione
morfologica   e'   dovuta   alla  subsidenza  nonche'  alla  profonda
escavazione  del  Canale Trattaroli destro e all'abbandono del Canale
Circondariale Piombone.
  Tutto  cio'  premesso, alla luce di quanto sopra, si evidenzia come
allo   stato   attuale,   tutti   gli   strumenti  di  pianificazione
territoriale  (Piano  Strutturale  Comunale,  Piano  Territoriale  di
Coordinamento    Provinciale,    Piano   Territoriale   Paesaggistico
Regionale,   Piano   del   Parco   e   Piano  del  Porto)  concordino
nell'individuare,  relativamente  alla  Piallassa  del  Piombone, due
aree, una ambientale e una portuale.
  Il   perimetro   del   vincolo   proposto,   pertanto,   mira  alla
razionalizzazione  della  presenza  contestuale  delle  due  aree  di
assoluta   diversa   destinazione   ed   e'  finalizzato  ad  evitare
l'annullamento   dell'integrita'   ecologica  e  naturalistica  della
Piallassa del Piombone.
  A  tal  fine,  e'  stato  approvato  un  Protocollo d'intesa tra la
Provincia  di  Ravenna,  la Regione Emilia-Romagna, la Soprintendenza
per  i  beni  architettonici  e  il paesaggio di Ravenna, l'Autorita'
portuale  di  Ravenna, il Consorzio del Parco Regionale del Delta del
Po.
  Con  il suddetto protocollo, gli Enti partecipanti hanno concordato
che  il  progetto  per  il  risanamento  della  Piallassa,  teso alla
salvaguardia  ed  il  ripristino  degli elementi naturalistici propri
dell'area, sia redatto traducendo in termini progettuali i criteri di
intervento  che  riguardano la separazione fisica mediante arginatura
della  zona  oggi  compromessa e destinata alle attivita' portuali da
quella   di  interesse  naturalistico,  e  la  realizzazione  di  una
soluzione  che  consenta  un  adeguato  ricambio  idrico  della  zona
protetta.
  Nello   stesso   protocollo  e'  stabilito,  inoltre,  che  «nessun
intervento  in  attuazione  degli  strumenti  di  pianificazione  che
riguardi  aree ricomprese dal progetto di riqualificazione ambientale
della Piallassa potra' essere attuato prima dell'approvazione in sede
di  procedura  di  V.I.A.  e  successivo  finanziamento  del progetto
stesso,  salvo per le opere gia' autorizzate. Si da' atto che nessuna
nuova  opera di escavo del canale Piombone e del bacino di evoluzione
verra'  effettuata  prima  dell'approvazione citata, salvo che per la
manutenzione ordinaria e straordinaria, il ripristino e l'adeguamento
funzionale  dei  fondali  atti  a  garantire  la  funzionalita' delle
banchine in corso di realizzazione».
  Si  ricorda, infine, che e' stato realizzato dal Comune di Ravenna,
l'intervento  di  collettamento  e  depurazione di tutti gli scarichi
delle  acque  nere  provenienti  dalla  zona  in destra Candiano, che
recapitavano,   non   depurati,   al   Piombone   e  l'intervento  di
collettamento   e   depurazione   delle   acque   di  prima  pioggia,
parzialmente attuato, in fase di completamento.
  Pertanto,   per   quanto  sopra  argomentato,  si  ritiene  di  non
accogliere   la   suddetta  osservazione,  confermando  il  perimetro
dell'area da sottoporre a vincolo;
    sono  state  inoltre  presentate  alla  Regione n. 2 osservazioni
fuori termine:
      1. Arch.  Sergio  Monducci,  in  qualita'  di rappresentate del
Comitato  Difesa  Piallassa  del  Piombone  (prot.  reg.  n. 9531 del
12 maggio 2004);
      2. Soc.  Rosetti  Marino S.p.a (prot. reg. n. 9054 del 5 maggio
2004).
  Dato  atto delle valutazioni espresse in merito a tali osservazioni
che sono qui di seguito riportate:
    1. l'Arch.  Sergio  Monducci,  in  qualita'  di rappresentate del
Comitato   Difesa   Piallassa  del  Piombone  integra  la  precedente
osservazione  (prot.  reg. n. 22837 del 7 novembre 2003) e chiede che
nelle  varie  decisioni  sull'area  della  Piallassa  del Piombone di
tenere  nella massima considerazione il vincolo paesaggistico dettato
dagli  «usi  civici»  definiti  dal previgente decreto legislativo n.
490/1999, art. 146, comma 1, lettera h);
    si  richiama,  in merito all'esame della osservazione in oggetto,
quanto  precedentemente  espresso  relativamente alle motivazioni del
perimetro  del vincolo, basato sulla razionalizzazione della presenza
contestuale  di  due  aree  di assoluta diversa destinazione quale la
sponda   ovest   caratterizzata   dalla   presenza  intensificata  di
insediamenti  di  carattere  industriale  e portuale, e la parte est,
definita   da  ampie  zone  che  conservano  tuttora  caratteristiche
tradizionali delle valli ravennati.
  In  particolare,  per  quanto riguarda gli «usi civici», si ricorda
che  il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 art. 66 -
ha  trasferito alle Regioni tutte le funzioni amministrative relative
alla  materia  degli  usi civici. Con delibera di Giunta Regionale n.
2454  del 16 dicembre 1997, e' stato approvato lo «stralcio relazione
tecnica  riordino beni di uso civico di Ravenna per la parte relativa
al diritto di uso di pesca».
  Si   riporta   nel   merito,   parte  della  relazione  tecnica  di
riordinamento  dei  beni  di  uso civico nel territorio del comune di
Ravenna,  redatta  dall'Arch.  Daniela  Del  Vecchio  e allegata alla
delibera  sopra  richiamata:  «La  trasformazione  recente  dell'area
Piallassa  dei  Piomboni  e' generata dalla realizzazione del sistema
portuale  che  prende  avvio nel 1961 su previsione e direttiva dello
Stato.  Di derivazione legislativa (legge del 13 giugno 1961, n. 528)
la  trasformazione  d'uso  per  pubblico  interesse  di tale comparto
territoriale, prevedeva l'articolazione di due zone:
    una zona destinata alla navigazione ed al porto;
    una  parte  destinata  ad  attrezzature  finalizzate  all'uso del
porto;
  la cui delimitazione sara' demandata a successivi decreti (art. 1).
  Sempre per legge, l'esecuzione delle opere pubbliche, doveva essere
affidata  ad  una  Societa'  per azioni, come di fatto avvenne con la
costituzione  della  S.A.P.I.R.,  la  medesima che ne avrebbe gestito
successivamente  gli  impianti  (concessione con decreto ministeriale
LL.PP/Industria - Marina Mercantile).
  In  particolare,  per  la  cessione  delle  aree,  fu  previsto  lo
strumento espropriativo (Disposizione decreto ministeriale LL.PP/art.
3).
  A questo primo intervento fece seguito un ampliamento relativo alle
opere  pubbliche  interne  (decreto  ministeriale  LL.PP.  11 ottobre
1961),  destinato  alla  sistemazione  ed  all'attrezzatura del porto
canale Corsini di Ravenna.
  Nel   1961  (decreto  ministeriale  LL.PP.  15  dicembre  1961)  in
attuazione  della  legge  nazionale  n. 528/1961, venne delimitata la
zona  relativa  alle  attrezzature  finalizzate  all'uso del porto di
Ravenna.
  Recepita   ed   approvata   dalla   Pubblica   Amministrazione,  la
destinazione  portuale ha conseguentemente caratterizzato tale ambito
territoriale.
  Successivamente,  si  e'  pervenuti  ad ulteriori specificazioni di
carattere territoriale, in particolare:
    a)  1981  (decreto  n. 4/1981) La Capitaneria di porto di Ravenna
decreta  l'appartenenza al pubblico Demanio Marittimo del complessivo
compendio  acqueo  del  Piombone  (art.  28,  comma b), del Codice di
Navigazione);
    b)   1989   (decreto   ministeriale 1397   del  18  maggio  1989)
Approvazione del Piano del Porto di Ravenna in cui sono individuate e
perimetrate   le  aree  per  attivita'  commerciali,  intermodali  ed
industriali  del  porto  includenti  una porzione della Piallassa dei
Piomboni, al medesimo scopo;
    c) 1994 (decreto ministeriale del 6 aprile 1994) Il Ministero dei
trasporti e della navigazione, in applicazione della legge 28 gennaio
1994 n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) ai sensi
dell'art.  6,  comma 1 (istituzione dell'autorita' portuale nei porti
italiani  tra  i  quali  Ravenna) e dell'art. 6, comma 7, individua i
limiti  della  circoscrizione  territoriale  in riferimento alle aree
demaniali marittime interessate dal Piano regolatore portuale ed alle
prospettive di sviluppo delle attivita' portuali.
  In  specifico  l'autorita'  portuale di Ravenna e' costituita dalle
aree  demaniali  marittime,  opere  portuali e dagli antistanti spazi
acquei,  compresi  nel tratto di costa delimitato dalle dighe esterne
del porto, includendo pertanto l'ambito della Piallassa dei Piomboni.
  Attualmente,  ai  sensi dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1994, n.
84,  integrata  e  coordinata della legge 2 dicembre 1996, n. 647, le
aree  ed  i  beni  del  demanio  marittimo compresi nell'ambito della
circoscrizione    portuale    sono    amministrati   dal   Presidente
dell'Autorita' Portuale».
  Sulla base di tali motivazioni, si rileva che l'osservazione non e'
pertinente, in quanto l'area non e' piu' soggetta a uso civico;
    2. la Societa' Rosetti Mario S.p.a, chiede che nella formulazione
del vincolo paesaggistico venga corretto un errore materiale relativo
alla  non corrispondenza tra la delimitazione dell'area naturalistica
e  il  perimetro  di  separazione  tra  l'area  portuale  e l'area di
interesse naturalistico del Piano Regolatore Comunale;
  constatata  l'effettiva  non  corrispondenza  tra  le  due linee di
delimitazione,  si  ritiene  di  procedere alla correzione del limite
dell'area da sottoporre a vincolo, per mero errore materiale.
  Dato atto che:
    la  Regione,  nello  svolgere l'istruttoria, ha verificato che la
proposta  di  vincolo  paesaggistico  non  ha previsto la definizione
della specifica normativa sugli interventi e usi ammissibili, atta ad
assicurare  la  valorizzazione  paesaggistico-ambientale dell'area in
questione, cosi' come previsto dall'art. 8, comma 4, lettera a) della
legge   regionale   n.   26/1978,   e   successive  modificazioni  ed
integrazioni,  e  pertanto  ha  interrotto  la  stessa istruttoria di
proposta di vincolo paesaggistico;
    in   data   1° maggio  2004  e'  entrato  in  vigore  il  decreto
legislativo  n.  42  del  22 gennaio  2004,  recante «Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio
2002,  n. 137», che all'art. 138, comma 2, prevede che le proposte di
dichiarazione di notevole interesse pubblico devono essere «dirette a
stabilire  una  specifica  disciplina di tutela e valorizzazione, che
sia  maggiormente  rispondente  agli  elementi  peculiari e al valore
degli  specifici  ambiti paesaggistici e costituisca parte integrante
di quella prevista dal piano paesaggistico»;
    a  seguito della richiesta della Regione e della analoga modifica
normativa,  la Commissione Provinciale di Ravenna e' stata nuovamente
convocata   al   fine   di  definire  tale  disciplina  di  tutela  e
valorizzazione,   divenuta  indispensabile  per  poter  approvare  la
dichiarazione di notevole interesse pubblico per l'area in questione;
    nella  seduta  del  27 maggio 2004, la Commissione Provinciale di
Ravenna  ha approvato la «Specifica disciplina sugli interventi e usi
ammissibili   dei  beni  paesaggistici-ambientali  tutelati  relativa
all'area  litoranea fra la foce dei Fiumi Uniti e il molo foraneo sud
in comune di Ravenna», qui di seguito riportata:
  «La  presente disciplina costituisce riferimento vincolante al fine
del  rilascio  delle  autorizzazioni  paesaggistiche,  ai  sensi  del
decreto   legislativo  n.  42/2004,  in  conformita'  agli  obiettivi
specifici  di  tutela espressi dall'atto di dichiarazione di notevole
interesse  pubblico  della  zona paesaggistica fra i Fiumi Uniti e il
molo  foraneo  sud  in  Comune  di  Ravenna, corredato dalla relativa
planimetria   redatta  in  scala  idonea  alla  sua  identificazione,
proposto  dalla  Commissione  provinciale  BB.NN.  di Ravenna in data
24 luglio  2003, gia' pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia di
Ravenna  e  all'Albo Pretorio del Comune di Ravenna dal 5 agosto 2003
al  6 novembre  2003 e attualmente in salvaguardia, volto alla tutela
delle  seguenti  categorie  di  beni,  per le quali si esplicitano le
seguenti   disposizioni   e  indirizzi,  anche  in  riferimento  agli
strumenti urbanistici vigenti:
    costa:  il  sistema  costiero tutelato e' costituito dall'insieme
delle  aree naturali e antropizzate poste nella parte piu' ad est del
territorio  comunale,  come meglio specificato nell'area perimetrata.
Per   tali   aree   la   tutela  e'  volta  al  mantenimento  e  alla
ricostituzione   delle   componenti   naturali  e  alla  salvaguardia
all'individuazione degli elementi strutturanti del sistema ambientale
locale,  posti  in  continuita'  con  l'entroterra,  in una logica di
gestione integrata della fascia costiera.
  In  particolare, per quanto riguarda le aree con le caratteristiche
proprie    dell'arenile,   la   valutazione   degli   interventi   di
trasformazione   si  atterra'  agli  indirizzi  e  alle  disposizioni
vincolanti   degli   strumenti   di  pianificazione  sovracomunale  e
comunale.  In  tali  aree  sono  ammessi  gli  interventi  e  gli usi
compatibili con la tutela e il mantenimento del sistema dunoso ancora
esistente   e   volti   alla  riduzione  delle  superfici  coperte  e
impermeabilizzate.   A   tal   fine,   i  manufatti  delle  attivita'
turistiche,  ricreative  e  sportive  a  servizio  della  balneazione
dovranno  essere  di  facile  rimozione  e  realizzati  con materiali
congrui  ai  caratteri  e  alle  dinamicita' dei luoghi; non potranno
essere  comunque  realizzate  strutture  permanenti  quali  piscine e
impianti  sportivi.  Non  sono  ammesse  strutture  portuali  per  il
ricovero delle imbarcazioni, salvo alaggi;
    zona  agricola:  La  tutela  delle  zone agricole interessate dal
vincolo  e'  volta  alla  conservazione  degli elementi naturali meno
interessati  da processi antropici, al recupero dei complessi edilizi
di   valore   storico   testimoniale   e  di  valore  tipologico,  al
mantenimento  e  al ripristino dei varchi tra l'entroterra ed il mare
con  la  finalita' di creare una continuita' visuale e funzionale tra
le  zone  agricole  naturali  ed il mare e di consentire una organica
fruizione degli spazi naturali esistenti. In tali ambiti le modalita'
di  intervento e gli usi ammissibili sono regolati dagli strumenti di
pianificazione  comunale,  secondo  le  finalita' di salvaguardia del
patrimonio   edilizio  e  del  paesaggio  rurale.  Non  sono  ammessi
interventi  di  espansione dei centri abitati, cosi' come perimetrati
dal  PRG  vigente alla data di pubblicazione del presente vincolo, ad
eccezione della realizzazione di attrezzature ed edifici pubblici e/o
di  interesse  pubblico,  necessari  alla funzionalita' e vivibilita'
degli  abitati  stessi. L'utilizzo di tali zone ai fini estrattivi e'
regolata  dal  PAE,  unicamente fino all'esaurimento delle previsioni
del  PAE  vigente  senza  prevedere nuova escavazione, fermo restando
l'obbligo di rinaturalizzazione e recupero delle cave esaurite a fini
ambientali,  colturali  e/o  ad usi ricreativi e sportivi compatibili
per qualita', carico urbanistico e caratteristiche ambientali;
    pinete  e  zone  cespugliate:  la  tutela  di tali aree (quali le
Riserve  Naturali  dello Stato, le pinete comunali, ecc.) e' volta al
mantenimento  e alla salvaguardia della compagine boschiva esistente,
oltre  che  alla sua integrazione in una piu' ampia e articolata rete
ecologica.   Per   tali   zone  valgono  le  disposizioni  dei  Piani
territoriali di Stazione del Parco regionale del Delta del Po e degli
appositi  Enti  per le specifiche zone di competenza Statale (Riserve
dello  Stato)  e  comunale  per le proprie pinete. In tali ambiti non
sono  ammessi  nuovi  insediamenti;  gli  interventi  sulle strutture
esistenti  (campeggi,  villaggi  turistici,  attrezzature sportive, e
simili)  nell'ambito  delle  zone  tutelate  sono  rivolte  alla loro
riqualificazione  e  ad  un  miglioramento  della  qualita'  del loro
inserimento  paesaggistico.  I  singoli  interventi  dovranno  essere
conformi   alle  norme  della  pianificazione  sovracomunale  e  agli
strumenti   e   regolamenti   comunali  specifici,  privilegiando  la
realizzazione  di  progetti di biorchitettura che prevedano strutture
amovibili  e  l'utilizzo  di  materiali  naturali,  in  un'ottica  di
qualificazione e di integrazione ambientale;
    piallassa  piombone:  la  tutela  e'  volta alla salvaguardia dei
caratteri  ambientali  e naturali della zona umida, secondo i criteri
espressi  nel Progetto di Risanamento della Piallassa del Piombone in
corso di elaborazione definitiva e sulla base di quanto contenuto nel
Protocollo  d'Intesa  firmato  in  data  24 luglio  2003  da Comune e
Provincia  di  Ravenna,  Regione Emilia-Romagna, Soprintendenza per i
beni architettonici e per il paesaggio di Ravenna, Autorita' Portuale
di Ravenna, Consorzio del Parco Regionale del delta del Po.
  Nell'ambito  naturale  andra'  inoltre  perseguito  un  riordino  e
ridimensionamento degli «insediamenti per la pesca e la caccia» lungo
le  aree  perimetrali mediante l'elaborazione di uno specifico «Piano
di  recupero  e  risanamento»,  a cura dell'Amministrazione comunale.
Tale  piano  dovra'  perseguire la salvaguardia delle aree di valenza
naturalistica  attraverso la conservazione del suolo, del sottosuolo,
delle  acque, della flora e della fauna oltre che degli equilibri tra
tali   componenti,   verificando  la  compatibilita'  della  presenza
antropica  e  delle  strutture  esistenti  con  il sistema naturale e
precisando  le discipline d'uso e d'intervento atte a conseguire tale
finalita'.
  Fino all'adozione di tale Piano, sono ammessi unicamente interventi
di  manutenzione  ordinaria sulle strutture regolarmente autorizzate,
in   conformita'  ai  requisiti  architettonici  e  igienico-sanitari
contenuti  nei  regolamenti  comunali  e comunque in conformita' alla
disciplina del Parco regionale del Delta del Po;
    Altre  zone  urbane  e/o  ricadenti  nell'ambito  del  territorio
soggetto  a  trasformazione:  per  la disciplina delle zone vincolate
ricadenti nelle zone urbane e/o nell'ambito del territorio soggetto a
trasformazione  si  fa  riferimento  alle  norme della pianificazione
comunale, nel rispetto delle disposizioni e degli indirizzi del PTCP.
In    particolare    dovranno    essere   perseguiti   obiettivi   di
riqualificazione dell'esistente e di tutela e salvaguardia delle zone
piu'  prossime  all'arenile  migliorando  l'inserimento paesaggistico
degli  interventi,  nonche'  la  loro  caratterizzazione  e  coerenza
rispetto  al  contesto paesaggistico locale. Nell'ambito della stessa
pianificazione  comunale  andra',  inoltre, perseguita l'eliminazione
delle opere incongrue;
    autorizzazioni paesaggistiche: gli interventi ricadenti nell'area
tutelata  sono  sottoposti  alle  disposizioni  del  «Codice dei beni
culturali  e del paesaggio» (Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio
2004), integrato dall'Accordo tra Ministero per i Beni e le attivita'
culturali  e  le  Associazioni  delle  Autonomie locali del 9 ottobre
2003, ed eventuali modifiche e integrazioni»;
    ai  sensi  dell'art.  139  del decreto legislativo n. 42/2004, la
«Specifica  disciplina  sugli interventi ed usi e usi ammissibili dei
beni    paesaggistici-ambientali    tutelati   relativa   alla   zone
paesaggistica  tra  Fiumi  Uniti  e  molo  foraneo  sud  in comune di
Ravenna»,  e'  stata  pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di
Ravenna  e  all'Albo Pretorio del Comune di Ravenna in data 1° luglio
2004, ai fini di permettere la presentazione di osservazioni da parte
dei soggetti interessati;
    la  Regione  ha cosi' potuto riprendere l'istruttoria finalizzata
alla  verifica  dei  presupposti  di  legge  per l'approvazione della
dichiarazione di vincolo paesaggistico per l'area in questione;
    a  seguito  della pubblicazione, nei successivi tre mesi e' stata
presentata alla Regione n. 1 osservazione e in particolare:
      1. Arch.  Sergio  Monducci,  in  qualita'  di rappresentate del
Comitato Difesa Piallassa Piombone (prot. reg. n. 13869 del 14 luglio
2004)  che  ha  integrato  le  precedenti osservazioni (prot. reg. n.
22837  del  7 novembre  2003 e prot. reg. n. 9531 del 12 maggio 2004)
inviando  copia  di  due sentenze del Commissario per la Liquidazione
degli Usi Civici di Bologna, la prima n. 1366 del 2 novembre 1939, la
seconda  n.  93  del 21 luglio 1942, con le quali e' stato dichiarato
l'uso civico di pesca nella Piallassa del Piombone;
    si   considera   e   si   richiama,  nel  merito  della  presente
osservazione,   quanto   gia'  espresso  in  precedenza  in  risposta
all'osservazione prot. reg. n. 9531 del 12 maggio 2004, e pertanto si
ritiene  che  l'osservazione  in  oggetto  non risulta pertinente, in
quanto l'area non e' piu' soggetta a uso civico;
    e' stata inoltre presentata n. 1 osservazione fuori termine:
      1.  Societa' Bisanzio Beach (prot. reg. n. 24024 del 2 dicembre
2004)  che  integra  la  precedente osservazione (prot. reg. n. 23020
dell'11 novembre   2003)   per   contestare   la  legittimita'  della
«Specifica  disciplina  sugli  interventi ed usi ammissibili dei beni
paesaggistici -ambientali tutelati» in riferimento alle zone agricole
e  alle  zone  urbane  ricadenti  in ambito del territorio soggetto a
trasformazione.
  In  particolare  e'  contestata  la  normativa  relativa  alla zona
agricola,  in quanto nel determinare che «non sono ammessi interventi
di  espansione  dei  centri abitati, cosi' come perimetrati dal Piano
Strutturale  Comunale vigente alla data di pubblicazione del presente
vincolo»  sottenderebbe  l'esercizio  di una funzione urbanistica. E'
inoltre  contestata  la  normativa  relativa  alle  zone  urbane  e/o
ricadenti  nell'ambito  del  territorio soggetto a trasformazione, in
quanto nel «perseguire obiettivi di riqualificazione dell'esistente e
di  tutela e salvaguardia...» non terrebbe conto che «tra gli attuali
contenuti  della pianificazione comunale vi sono elaborati interventi
costruttivi costituenti oggetto di piani convenzionati della Societa'
Bisanzio Beach»;
    a seguito dell'esame della presente osservazione, si considera in
merito  al  primo  punto  sollevato,  come  la  specifica  disciplina
proposta  faccia comunque riferimento al perimetro definito dal Piano
Strutturale  Comunale  del  Comune  di  Ravenna. Si mette in evidenza
pertanto  che  in  zona  agricola  non sono assentibili aree di nuova
previsione  o  edificazione se non per scopi agricoli, fatte salve le
previsioni   gia'   assentite   dal  piano  strutturale  vigente;  si
richiamano  nel  merito  i disposti normativi degli articoli 28 e A16
della  legge  regione n. 20/2000, «Disciplina generale sulla tutela e
l'uso del territorio».
  Per  quanto riguarda il secondo punto, si mette in evidenza come la
disciplina  di  tutela e valorizzazione, che qui si contesta, rinvii,
anche  in  questo  caso,  agli strumenti di pianificazione comunale e
provinciale,  limitandosi  ad  evidenziare alcuni obiettivi stabiliti
all'art.  2  della  legge  regionale n. 20/2000. Pertanto, per quanto
sopra argomentato, l'osservazione e' respinta;
  Visto   il  decreto  legislativo  26 marzo  2008,  n.  63,  recante
«Disposizioni   correttive  e  integrative  del  decreto  legislativo
22 gennaio  2204,  n.  42,  in  relazione  al  paesaggio», che non ha
apportato sostanziali modifiche agli articoli relativi alla procedura
di dichiarazione di notevole interesse pubblico;
  Dato  atto,  alla  luce di cio', che la procedura fin qui svolta ai
fini  della  dichiarazione  di  notevole interesse pubblico dell'area
litoranea compresa fra la foce dei fiumi Uniti e il molo foraneo sud,
in  Comune  di Ravenna conserva la sua validita', ai sensi del Codice
dei   beni  culturali  e  del  paesaggio,  cosi'  come  modificato  e
integrato;
  Ritenuto,  quindi,  sulla  base  della proposta di dichiarazione di
notevole   interesse  pubblico  della  Commissione  per  le  Bellezze
Naturali  della  Provincia  di Ravenna e delle modifiche e correzioni
apportate  a seguito della valutazione delle osservazioni presentate,
di  dover procedere alla dichiarazione di notevole interesse pubblico
dell'area  litoranea  compresa  fra la foce dei fiumi Uniti e il molo
foraneo  sud,  in  Comune  di  Ravenna, ai sensi degli articoli 136 e
seguenti  del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e successive
integrazioni e modificazioni;
  Ritenuto, pertanto, di approvare:
    a) la  perimetrazione  della zona da sottoporre a vincolo come da
planimetria  CTR  in  scala 1:10.000, sulla base della individuazione
effettuata  dalla  Commissione  Bellezze  Naturali della Provincia di
Ravenna  mediante  la proposta di dichiarazione di notevole interesse
pubblico,  modificata  e  corretta  a seguito dalle valutazioni delle
osservazioni,  cosi'  come  risultante dalla cartografia 1:10.000, di
cui  all'allegato  A,  parte  integrante  e  sostanziale del presente
provvedimento;
    b)  la  «Specifica disciplina sugli interventi ed usi ammissibili
dei   beni   paesaggistici-ambientali   tutelati»  individuata  dalla
Commissione  Bellezze  Naturali  della  Provincia  di  Ravenna con la
proposta  di  dichiarazione  di  notevole  interesse  pubblico,di cui
all'allegato   B,   parte   integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;
  Dato atto:
    che  sia la perimetrazione dell'area individuata sia la specifica
disciplina  relativa  vengono depositate presso il Comune di Ravenna,
la   Provincia   di   Ravenna,   la   Regione   Emilia-Romagna  e  la
Soprintendenza  per  i  beni architettonici e per il paesaggio per le
province  di  Ravenna, Ferrara, Forli-Cesena e Rimini, a disposizione
del pubblico e di quanti siano interessati;
  Preso atto:
    che,  ai sensi dell'art. 140, comma 2, del decreto legislativo n.
42/2004  e  successive  integrazioni  e modificazioni, e dell'art. 8,
comma 6,  della legge regionale 1° agosto 1978, 26, la perimetrazione
dell'area   tutelata   e  la  relativa  «Specifica  disciplina  sugli
interventi  ed  usi  ammissibili  dei  beni  paesaggistici-ambientali
tutelati»,   costituiscono   parte  integrante  della  pianificazione
paesaggistica;
    che  la  sede  dove  e' proponibile ricorso giurisdizionale e' il
T.A.R.  dell'Emilia-Romagna secondo le modalita' di cui alla legge n.
1034/1971,  ovvero  e'  ammesso  ricorso  straordinario al Capo dello
Stato  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n.
1199/1971,  rispettivamente  entro  60  e  120  giorni  dalla data di
avvenuta pubblicazione del presente atto;
  Dato atto:
    del   parere   favorevole  dell'Istituto  per  i  Beni  artistici
culturali  e  naturali  della  Regione Emilia-Romagna, rilasciato con
atto  n. 36 del 30 ottobre 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 5, della
legge   regionale   n.   26/1978   e   successive   modificazioni  ed
integrazioni;
    del  parere  della  Commissione  assembleare competente, espresso
nella  seduta del 9 ottobre 2008 ai sensi dell'art. 8, comma 5, della
legge   regionale   n.   26/1978   e   successive   modificazioni  ed
integrazioni;
    del  parere  di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore
Generale  Programmazione  territoriale e negoziata, intese. Relazioni
europee  e internazionali dott. Enrico Cocchi, ai sensi dell'art. 37,
comma 4,   della   legge   regionale   n.  43/2001  e  della  propria
deliberazione n. 450/2007 e successive modificazioni;
  Tutto cio' premesso e considerato;
  Su   proposta   dell'Assessore   alla   Programmazione  e  Sviluppo
Territoriale,    Cooperazione    col    Sistema    delle   Autonomie,
Organizzazione;

                       A voti unanimi e palesi
                              Delibera:

  1.  Di dichiarare di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.
140  del  decreto  legislativo  22 gennaio  2004, n. 42, e successive
integrazioni  e  modificazioni, l'area litoranea compresa fra la foce
dei  Fiumi  Uniti  e  il  molo  foraneo sud, in Comune di Ravenna, in
quanto  area  individuata ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere c)
e d),  sulla  base  della  proposta della Commissione per le Bellezze
Naturali  della  Provincia  di  Ravenna e a seguito delle modifiche e
correzioni apportate in conseguenza delle decisioni assunte in merito
alle   osservazioni   presentate,   delle  quali  si  e'  dato  conto
singolarmente in premessa e che qui si intendono richiamate;
  2. Di approvare, pertanto, a tal fine:
    la  perimetrazione  della  zona  da  sottoporre a vincolo come da
planimetria  CTR  in  scala 1:10.000, sulla base della individuazione
effettuata  dalla  Commissione  Bellezze  Naturali della Provincia di
Ravenna  mediante  la proposta di dichiarazione di notevole interesse
pubblico,  modificata  e  corretta  a seguito dalle valutazioni delle
osservazioni,  cosi'  come  risultante dalla cartografia 1:10.000, di
cui  all'allegato  A,  parte  integrante  e  sostanziale del presente
provvedimento;
    la  «Specifica disciplina sugli interventi ed usi ammissibili dei
beni paesaggistici-ambientali tutelati» individuata dalla Commissione
Bellezze  Naturali  della  Provincia  di  Ravenna  con la proposta di
dichiarazione  di notevole interesse pubblico, di cui all'allegato B,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. Di depositare sia la perimetrazione dell'area individuata sia la
specifica  disciplina  relativa  presso  il  Comune  di  Ravenna,  la
Provincia  di  Ravenna, la Regione Emilia-Romagna e la Soprintendenza
per  i  beni  architettonici  e  per  il paesaggio per le province di
Ravenna,  Ferrara, Forli-Cesena e Rimini, a disposizione del pubblico
e dei soggetti interessati.
  4.  Di  disporre  che,  al  fine  di  tutelare  le  caratteristiche
paesistiche peculiari dell'area, gli interventi di trasformazione del
territorio da attuarsi nell'ambito assoggettato a tutela, individuato
sulla  base  della  perimetrazione  di  cui alla cartografia in scala
1:10.000  depositata  presso gli Enti interessati, dovranno attenersi
alle   prescrizioni   e  agli  indirizzi  indicati  dalla  «Specifica
disciplina   sugli   interventi   ed   usi   ammissibili   dei   beni
paesaggistici-ambientali tutelati».
  5.  Di  dare atto che, ai sensi dell'art. 140, comma 2, del decreto
legislativo  n.  42/2004 e successive integrazioni e modificazioni, e
dell'art.  8,  comma 6,  della legge regionale 1° agosto 1978, n. 26,
sia la perimetrazione dell'area tutelata sia la «Specifica disciplina
sugli interventi ed usi ammissibili dei beni paesaggistici-ambientali
tutelati»,   costituiscono   parte  integrante  della  pianificazione
paesaggistica.
  6. Di dare atto che gli interventi di trasformazione del territorio
da   attuarsi   nell'area   assoggettata   a   tutela  paesaggistica,
individuato  ai  sensi  del presente provvedimento, sono assoggettati
alla  procedura di rilascio dell'autorizzazione di cui agli art. 146,
147  e  159  del  decreto  legislativo  22 gennaio  2004,  n.  42,  e
successive integrazioni e modificazioni.
  7.  Di  disporre  la pubblicazione della presente deliberazione, ai
sensi  e  per gli effetti dell'art. 140 del decreto legislativo n. 42
del 22 gennaio 2004, e successive integrazioni e modificazioni, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonche' nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
  8.  Di  invitare  il  Sindaco  di  Ravenna, ai sensi dell'art. 140,
comma 4,  del  decreto  legislativo  n.  42  del  22 gennaio  2004, e
successive   modificazioni  e  integrazioni,  ad  affiggere  all'Albo
Pretorio  copia  della  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana
contenete la presente deliberazione per un periodo di novanta giorni.
Il  Comune  stesso  dovra'  tenere  a  disposizione,  presso i propri
uffici,   copia   della  dichiarazione,  della  planimetria  e  della
specifica disciplina per la libera visione al pubblico, come previsto
dallo  stesso  art.  140,  comma 4,  del decreto legislativo n.42 del
22 gennaio 2004, e successive modificazioni e integrazioni.
  9.  Di inviare la presente deliberazione al Comune di Ravenna, alla
Provincia   di   Ravenna,   alla   Regione   Emilia-Romagna   e  alla
Soprintendenza  per  i  beni architettonici e per il paesaggio per le
province di Ravenna, Ferrara, Forli-Cesena e Rimini.
    Bologna, 20 ottobre 2008
                                            Il segretario: Zanichelli