IL DIRETTORE GENERALE
              della pesca marittima e dell'acquacoltura
  Considerato  che  l'art. 21, lettera a), punto iii, del Regolamento
(CE)  n.  1198/06,  del  Consiglio  del 27 luglio 2006 che prevede il
sostegno  agli armatori e agli imbarcati, nel caso di mancato rinnovo
o  riduzione  delle  capacita' di pesca lo Stato membro adotti, entro
sei  mesi  dalla  data  della notifica da parte della Commissione, un
piano  di  adeguamento  dello  sforzo di pesca per i pescherecci ed i
pescatori coinvolti;
  Considerato   che   l'art.  22,  comma 3,  secondo  capoverso,  del
Regolamento  (CE)  n.  1198/06,  del  Consiglio  del  27 luglio 2006,
stabilisce che nei suddetti casi di mancato rinnovo o riduzione delle
capacita'  di pesca lo Stato membro adotti, entro sei mesi dalla data
della  notifica  da  parte della Commissione, un piano di adeguamento
dello sforzo di pesca per i pescherecci ed i pescatori coinvolti;
  Visto  il  Regolamento (CE) n. 1198/06, del Consiglio del 27 luglio
2006  che  all'art. 24, comma 1, lettera iv), prevede la possibilita'
di  concedere  indennita' per l'arresto temporaneo delle attivita' ad
armatori  e  a  marittimi  imbarcati  su  navi  da  pesca comunitarie
commisurate   al   danno  realmente  subito,  in  caso  di  riduzione
sostanziale  delle  possibilita'  di  pesca  nel quadro di un accordo
internazionale  o  altra  intesa,  per un periodo massimo di sei mesi
prorogabili di altri sei mesi, per l'intero periodo 2007-2013;
  Visto  il  Programma  Operativo FEP per il settore pesca in Italia,
approvato  dalla Commissione europea in data 19 dicembre 2007, che al
punto  6.2.1  (Asse  prioritario  1  - Misure per l'adeguamento della
flotta  da  pesca comunitaria) prevede la possibilita' di predisporre
uno  specifico  piano  di  adeguamento in presenza di una sostanziale
riduzione  delle  possibilita'  di  pesca  nel  quadro  di un Accordo
internazionale;
  Ritenuta,   pertanto,   la  necessita'  di  adottare  un  piano  di
adeguamento  dello  sforzo  di  pesca  in conseguenza della riduzione
delle  possibilita'  di pesca a carico delle navi italiane e relativi
equipaggi operanti nella Repubblica Islamica di Mauritania;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Ai  sensi  e  per  gli effetti di cui all'art. 22, comma 3, secondo
capoverso  del  Regolamento  (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio
2006,  e'  adottato  il  Piano  di adeguamento dello sforzo di pesca,
allegato 1,   relativo   alle   navi   da  pesca  nazionali  operanti
nell'ambito  dell'accordo  tra  l'Unione  europea  e il Governo della
Repubblica  Islamica di Mauritania di cui al Regolamento (CE) n. 1801
del Consiglio del 30 novembre 2006.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
    Roma, 8 agosto 2008
                                         Il direttore generale: Abate

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2008
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
registro n. 4, foglio n. 5