IL DIRETTORE GENERALE
              della pesca marittima e dell'acquacoltura
    Visto  il Reg. (CE) n. 1198/06 del Consiglio, del 27 luglio 2006,
relativo  a1  Fondo  europeo  per  la pesca (FEP), e, in particolare,
l'art.  21,  lett. a)  punto iii),  che  prevede  la  possibilita' di
concedere  indennita'  per  l'arresto  temporaneo  delle attivita' ad
armatori  e marittimi imbarcati su navi da pesca comunitarie, in caso
di riduzione sostanziale delle possibilita' di pesca nel quadro di un
accordo internazionale, o altra intesa, rapportate al danno realmente
subito,  per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile di altri sei
mesi, per l'intero periodo 2007/2013;
    Visto  il  Reg.  (CE) n. 1801/2006 del Consiglio, del 30 novembre
2006,  relativo  alla  conclusione  di un accordo di partenariato nel
settore   della  pesca  tra  l'Unione  Europea  e  il  Governo  della
Repubblica Islamica di Mauritania;
    Visto  il  Reg.  (CE)  n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo
2007,  recante  modalita' di applicazione del Reg. (CE) n. 1198/2006,
relativo al Fondo europeo per la pesca, ed in particolare l'art. 5;
    Visto  il  Programma  operativo  che  prevede  la possibilita' di
sostegni  finanziari  alla  flotta  da  pesca  comunitaria in caso di
riduzione  sostanziale  delle  possibilita' di pesca nel quadro di un
accordo internazionale, o, altra intesa;
    Sentita  la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni  e  le Province autonome che, nella seduta del 20 marzo 2008,
ha  approvato la ripartizione della spesa pubblica complessiva per il
Programma  Operativo  FEP  2007/2013,  nella  misura del 33% a favore
delle  misure  gestite  dallo  Stato  e del 67% a favore delle misure
gestite dalle regioni e province autonome;
    Visto  il  decreto  n.  902  del  17 marzo 2008 del Governo della
Repubblica  Islamica  di Mauritania con il quale e' stato disposto un
periodo  di  due mesi supplementari di riposo biologico dal 1° aprile
2008  al  31 maggio  2008  per  tutti i pescherecci che esercitano la
pesca  demersale,  e  che  tale  proposta  e'  stata  accettata dalla
Commissione Mista, con processo verbale dell'11 marzo 2008;
    Considerato  che  il  periodo supplementare di fermo biologico di
pesca,  proposto dalla Commissione mista dell'Accordo di pesca, e' il
risultato di indagini scientifiche concernenti lo stato delle risorse
nella ZEE della Mauritania;
    Visto il Piano di adeguamento dello sforzo di pesca relativo alle
navi  da  pesca  italiane  autorizzate  ad  operare nelle acque della
Mauritania,   adottato,  ai  sensi  dell'art.  22,  comma 3,  secondo
capoverso del Reg. (CE) 1198/2006;
    Visto  il  decreto  dell'8 agosto  2008  con  il  quale  e' stato
adottato  il Piano di adeguamento dello sforzo di pesca relativo alle
navi  da  pesca  italiane  autorizzate  ad  operare nelle acque della
Mauritania;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Beneficiari
    1.  In  conseguenza  del  fermo  biologico supplementare dei mesi
di aprile  e maggio  2008,  proposto  dal  Governo  della  Repubblica
Islamica  della  Mauritania  ed  accettato  dalla  Commissione  Mista
nell'ambito  dell'accordo  UE-Mauritania, e' concesso un indennizzo a
parziale  copertura  del danno subito dagli armatori di navi da pesca
italiane,  iscritte  in prima categoria ed abilitate alla pesca oltre
gli  stretti,  autorizzate  a pescare nelle acque della Mauritania in
virtu'  dell'accordo  UE-Mauritania,  di cui al Reg. (CE) n. 1801 del
Consiglio,  del  30 novembre 2006, che non hanno potuto esercitare la
pesca  dal  1° aprile  2008  al  31 maggio 2008, calcolato secondo le
tabelle allegate, nei limiti di quanto disposto dal Reg. (CE) 1198/06
(FEP).
    2.  In  favore  degli  equipaggi  di nazionalita' comunitaria e',
altresi',  concesso  un indennizzo pari al minimo monetario garantito
stabilito  per  gli  imbarcati  su  navi da pesca, secondo il CCNL in
vigore al momento del fermo biologico.
    3.  Al  fine  della  corresponsione  degli  indennizzi  di cui ai
precedenti  commi  1 e 2, gli armatori, entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione   del   presente  decreto,  devono  formulare  apposita
domanda,  redatta secondo gli schemi di cui agli allegati al presente
decreto  numeri  1  e 2, in carta semplice, con firma autenticata, al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione
generale  della  pesca marittima e dell'acquacoltura, viale dell'Arte
n. 16 - 00144 Roma.
    4.  Detti indennizzi non concorrono alla formazione del reddito e
sono scomputati dalla base imponibile determinata a norma dell'art. 5
del decreto legislativo n. 446/1997.