IL DIRETTORE GENERALE della pesca marittima e dell'acquacoltura Visto il Reg. (CE) n. 1198/06 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo a1 Fondo europeo per la pesca (FEP), e, in particolare, l'art. 21, lett. a) punto iii), che prevede la possibilita' di concedere indennita' per l'arresto temporaneo delle attivita' ad armatori e marittimi imbarcati su navi da pesca comunitarie, in caso di riduzione sostanziale delle possibilita' di pesca nel quadro di un accordo internazionale, o altra intesa, rapportate al danno realmente subito, per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile di altri sei mesi, per l'intero periodo 2007/2013; Visto il Reg. (CE) n. 1801/2006 del Consiglio, del 30 novembre 2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione Europea e il Governo della Repubblica Islamica di Mauritania; Visto il Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalita' di applicazione del Reg. (CE) n. 1198/2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, ed in particolare l'art. 5; Visto il Programma operativo che prevede la possibilita' di sostegni finanziari alla flotta da pesca comunitaria in caso di riduzione sostanziale delle possibilita' di pesca nel quadro di un accordo internazionale, o, altra intesa; Sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome che, nella seduta del 20 marzo 2008, ha approvato la ripartizione della spesa pubblica complessiva per il Programma Operativo FEP 2007/2013, nella misura del 33% a favore delle misure gestite dallo Stato e del 67% a favore delle misure gestite dalle regioni e province autonome; Visto il decreto n. 902 del 17 marzo 2008 del Governo della Repubblica Islamica di Mauritania con il quale e' stato disposto un periodo di due mesi supplementari di riposo biologico dal 1° aprile 2008 al 31 maggio 2008 per tutti i pescherecci che esercitano la pesca demersale, e che tale proposta e' stata accettata dalla Commissione Mista, con processo verbale dell'11 marzo 2008; Considerato che il periodo supplementare di fermo biologico di pesca, proposto dalla Commissione mista dell'Accordo di pesca, e' il risultato di indagini scientifiche concernenti lo stato delle risorse nella ZEE della Mauritania; Visto il Piano di adeguamento dello sforzo di pesca relativo alle navi da pesca italiane autorizzate ad operare nelle acque della Mauritania, adottato, ai sensi dell'art. 22, comma 3, secondo capoverso del Reg. (CE) 1198/2006; Visto il decreto dell'8 agosto 2008 con il quale e' stato adottato il Piano di adeguamento dello sforzo di pesca relativo alle navi da pesca italiane autorizzate ad operare nelle acque della Mauritania; Decreta: Art. 1. Beneficiari 1. In conseguenza del fermo biologico supplementare dei mesi di aprile e maggio 2008, proposto dal Governo della Repubblica Islamica della Mauritania ed accettato dalla Commissione Mista nell'ambito dell'accordo UE-Mauritania, e' concesso un indennizzo a parziale copertura del danno subito dagli armatori di navi da pesca italiane, iscritte in prima categoria ed abilitate alla pesca oltre gli stretti, autorizzate a pescare nelle acque della Mauritania in virtu' dell'accordo UE-Mauritania, di cui al Reg. (CE) n. 1801 del Consiglio, del 30 novembre 2006, che non hanno potuto esercitare la pesca dal 1° aprile 2008 al 31 maggio 2008, calcolato secondo le tabelle allegate, nei limiti di quanto disposto dal Reg. (CE) 1198/06 (FEP). 2. In favore degli equipaggi di nazionalita' comunitaria e', altresi', concesso un indennizzo pari al minimo monetario garantito stabilito per gli imbarcati su navi da pesca, secondo il CCNL in vigore al momento del fermo biologico. 3. Al fine della corresponsione degli indennizzi di cui ai precedenti commi 1 e 2, gli armatori, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, devono formulare apposita domanda, redatta secondo gli schemi di cui agli allegati al presente decreto numeri 1 e 2, in carta semplice, con firma autenticata, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma. 4. Detti indennizzi non concorrono alla formazione del reddito e sono scomputati dalla base imponibile determinata a norma dell'art. 5 del decreto legislativo n. 446/1997.