Regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita della specialita'
medicinale  «Omnitrope»  (somatropina)  -  autorizzata  con procedura
centralizzata  europea dalla Commissione europea con la decisione del
19 settembre 2007 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali
con i numeri:
EU/1/06/332/007  6,7  mg/ml  soluzione  iniettabile  in una cartuccia
sottocutanea cartuccia (vetro) 1,5 ml 1 cartuccia;
EU/1/06/332/008  6,7  mg/ml  soluzione  iniettabile  in una cartuccia
sottocutanea cartuccia (vetro) 1,5 ml 5 cartuccie;
EU/1/06/332/009  6,7  mg/ml  soluzione  iniettabile  in una cartuccia
sottocutanea cartuccia (vetro) 1,5 ml 10 cartuccie.
Titolare A.I.C.:
  Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria
                        IL DIRETTORE GENERALE
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269,
convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data
20 settembre  2004,  n.  245, recante norme sull'organizzazione ed il
funzionamento  del  l'Agenzia  italiana  del  farmaco,  a  norma  del
comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del lavoro, della salute e delle
politiche   sociali   del  16 agosto  2008,  registrato  dall'Ufficio
centrale  del  bilancio  al Registro visti semplici, foglio n. 803 in
data  16 luglio  2008,  con cui il prof. Guido Rasi e' stato nominato
Direttore generale del-l'Agenzia italiana del farmaco;
  Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi
correttivi  di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art.
8;
  Visto l'art. 85, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante: «Disciplina della
tutela  sanitaria  delle  attivita'  sportive e della lotta contro il
doping»;
  Visto  l'art.  48,  comma 33,  legge  24 novembre 2003, n. 326, che
dispone  la  negoziazione  del  prezzo  per i prodotti rimborsati dal
Servizio    sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari   di
autorizzazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  8 aprile  2003, n. 95, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco
di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 aprile 2006, n. 219, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  142  del
21 giugno  2006,  concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE
(e   successive   direttive   di  modifica)  relativa  ad  un  codice
comunitario  concernenti  i  medicinali  per  uso umano nonche' della
direttiva 2003/94/CE;
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
  Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;
  Vista  la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione
delle  note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
  Vista  la  determinazione  AIFA  del 3 luglio 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;
  Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006,
concernente   «Manovra   per  il  governo  della  spesa  farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»;
  Vista   la   domanda   con   la   quale  la  ditta  ha  chiesto  la
classificazione, ai fini della rimborsabilita';
  Visto  il  parere  della Commissione consultiva tecnico-scientifica
nella seduta del 9-10 settembre 2008;
  Vista la deliberazione n. 19 del 30 settembre 2008 del Consiglio di
amministrazione   dell'AIFA   adottata   su  proposta  del  direttore
generale;
  Considerato  che  per  la  corretta gestione delle varie fasi della
distribuzione,  alla  specialita'  medicinale «Omnitrope» debba venir
attribuito un numero di identificazione nazionale;
                             Determina:
                               Art. 1.
          Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC
  Alla   specialita'   medicinale   OMNITROPE   (somatropina)   nelle
confezioni   indicate   vengono   attribuiti  i  seguenti  numeri  di
identificazione nazionale:
  Confezioni:
    6,7  mg/ml  soluzione  iniettabile  in una cartuccia sottacutanea
cartuccia  (vetro)  1,5  ml  1  cartuccia n. 037106073/E (in base 10)
13DDDT (in base 32);
    6,7  mg/ml  soluzione  iniettabile  in una cartuccia sottocutanea
cartuccia  (vetro)  1,5  ml  5  cartuccie n. 037106085/E (in base 10)
13DDF5 (in base 32);
    6,7  mg/ml  soluzione  iniettabile  in una cartuccia sottocutanea
cartuccia  (vetro)  1,5  ml  10 cartuccie n. 037106097/E (in base 10)
13DDFK (in base 32).
Indicazioni terapeutiche.
  Lattanti,  bambini  e  adolescenti  -  Disturbi  della  crescita da
insufficiente  secrezione  dell'ormone  della crescita (GH). Disturbi
della  crescita  associati  alla  sindrome  di Turner. Disturbi della
crescita  associati  ad  insufficienza renale cronica. Disturbi della
crescita (punteggio di deviazione standard (SDS) dell'altezza attuale
<-2,5  e  SDS  corretta  in  base  alla  statura dei genitori <-1) in
bambini/adolescenti   di   bassa  statura  nati  piccoli  per  l'eta'
gestazionale (SGA) con peso e/o lunghezza alla nascita inferiore a -2
deviazioni  standard  (SD),  che  non  abbiano presentato una ripresa
della  crescita  (velocita' di crescita SDS <0 durante l'ultimo anno)
nei  primi  4  anni o successivamente. Sindrome di Prader-Willi (PWS)
per  il  miglioramento  della crescita e della struttura corporea. La
diagnosi   di  PWS  deve  essere  confermata  specifiche  da  analisi
genetiche  appropriate.  Adulti  -  Terapia sostitutiva in adulti con
marcato  deficit  dell'ormone  della  crescita. I pazienti adulti con
grave  deficit dell'ormone della crescita sono pazienti con patologia
ipotalamo-ipofisaria  nota  che  presentano  la  carenza di almeno un
ormone  pituitario  noto,  che non sia la prolattina. Questi pazienti
devono  effettuare  un  singolo  test  dinamico per la conferma della
diagnosi  o  per l'esclusione del deficit dell'ormone della crescita.
In  pazienti  con deficit dell'ormone della crescita isolato, insorto
in  eta'  infantile  (che  non  presentino  alcun  segno di patologia
ipotalamo-ipofisaria  o che non abbiano subito radioterapia cranica),
devono  essere  eseguiti  due test dinamici, tranne nel caso in cui i
pazienti  presentino  basse  concentrazioni di IGF-I (SDS <-2), per i
quali e' sufficiente un solo test. Il valore soglia del test dinamico
deve essere molto preciso.