IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, sulla ricerca e coltivazione
degli  idrocarburi  liquidi  e  gassosi nel mare territoriale e nella
piattaforma continentale;
  Vista  la  legge  4 giugno  1973,  n.  443,  recante modifiche agli
articoli 5 e 6 della legge 21 luglio 1967, n. 613;
  Visto  il  decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, in materia
di  condizioni  di  rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;
  Visti, in particolare, l'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre
1996,  n.  625,  che  rende  disponibili  in  maniera permanente alle
attivita'  di  prospezione,  ricerca e coltivazione di idrocarburi il
territorio  nazionale  e  le  zone  del  mare  territoriale  e  della
piattaforma  continentale  gia'  aperte a tali attivita' in base alle
disposizioni   della  legge  21 luglio  1967,  n.  613  e  disciplina
l'apertura  alle stesse attivita' di ulteriori aree nell'ambito della
piattaforma continentale italiana;
  Visto,  altresi',  l'art.  41 del decreto legislativo sopra citato,
che  ha  abrogato,  tra l'altro, l'art. 5, commi 2, 5 e 6 della legge
21 luglio 1967, n. 613;
  Visto    il    decreto   ministeriale   13 giugno   1975,   recante
«delimitazione  dell'area  marina  da nominare "zona F" ai fini della
ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi»;
  Vista  la  legge  23 maggio  1980,  n.  290,  recante  «ratifica ed
esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di
Grecia  sulla delimitazione delle zone della piattaforma continentale
proprie  a  ciascuno  dei  due  Stati,  firmato ad Atene il 24 maggio
1977»;
  Vista  la  legge  12 aprile  1995,  n.  147,  recante  «ratifica ed
esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di
Albania sulla delimitazione della piattaforma continentale propria di
ciascuno dei due Stati, concluso a Tirana il 18 dicembre 1992»;
  Vista  la  legge  3 giugno  1978,  n.  347,  recante  «ratifica  ed
esecuzione  dell'accordo  fra il Governo della Repubblica italiana ed
il  Governo  della  Repubblica  Tunisina  relativo alla delimitazione
della  piattaforma  continentale fra i due Paesi, firmato a Tunisi il
20 agosto 1971»;
  Visto    il    decreto   ministeriale   26 giugno   1981,   recante
«delimitazione  di  due  aree  marine  della piattaforma continentale
italiana  denominate  nel complesso «zona G», ai fini della ricerca e
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi»:
  Visto  il comunicato ministeriale del 30 settembre 2005, pubblicato
sul  Bollettino  ufficiale degli idrocarburi e della geotermia - Anno
XLIX  n.  9 (numero di pubblicazione 113), a seguito della correzione
tecnica  della  linea di delimitazione della piattaforma continentale
comune  italo-croata,  avvenuta  con  scambio  di note verbali tra il
Ministero   degli   affari   esteri  italiano  e  l'Ambasciata  della
Repubblica di Croazia, ed entrata in vigore il 2 agosto 2005;
  Visto il comunicato ministeriale del 31 maggio 2006, pubblicato nel
Bollettino  ufficiale degli idrocarburi e della geotermia - Anno L n.
5 (numero di pubblicazione 71), sulla delimitazione delle zone marine
«A»,  «B»  e  «F»  in  seguito alla correzione tecnica della linea di
delimitazione  della  piattaforma  continentale  comune  tra Italia e
Croazia;
  Considerato  che  il  decreto  ministeriale  del  13 giugno 1975 di
istituzione  della «zona marina F» e' precedente alla legge 23 maggio
1980, n. 290, nonche' alla legge 12 aprile 1995, n. 147;
  Considerato  che  sia  l'accordo  tra  la  Repubblica italiana e la
Repubblica  di  Grecia, ratificato ed eseguito con la legge 23 maggio
1980,  n.  290,  sia  l'accordo  tra  la  Repubblica  italiana  e  la
Repubblica  di Albania, ratificato ed eseguito con la legge 12 aprile
1995,  n.  147,  rinviano ad ulteriori accordi la delimitazione della
piattaforma  continentale  a  nord  e  a  sud  delle rispettive linee
concordate;
  Considerato   che  il  limite  orientale  della  «zona  marina  F»,
rappresentato  da  archi  di  meridiano  o  parallelo, risulta essere
arretrato   verso  l'Italia  rispetto  alla  linea  di  delimitazione
convenuta negli accordi sopra citati;
  Considerata  la  manifestazione  di  interesse per la ricerca nelle
acque  profonde  del  Mar  Ionio  espressa  dalla  associazione delle
compagnie petrolifere operanti in Italia;
  Considerata  l'opportunita'  di  provvedere ad un ampliamento della
«zona  F»,  prolungando il limite al largo delle coste del Mare Ionio
meridionale lungo la batimetrica dei duemila metri, atteso che l'area
oggetto   di   ampliamento   costituisce   parte   della  piattaforma
continentale  italiana,  ai  sensi  dell'art. 1 della legge 21 luglio
1967,  n.  613,  in  quanto la profondita' delle acque sovrastanti e'
tale  da consentire l'esplorazione e l'eventuale valorizzazione delle
risorse  naturali  esistenti  nel sottofondo marino, tenuto conto dei
grazie   ai  progressi  realizzati  dalla  scienza  e  dalla  tecnica
nell'approntamento dei mezzi di ricerca e di produzione;
  Considerato  l'interesse  per  la  ricerca, a seguito delle recenti
scoperte  di  giacimenti di gas nelle acque del Canale di Sicilia, in
un'area  a  est  del  limite  della  esistente «zona G - Settore sud»
contigua a titoli vigenti;
  Considerata,   altresi',   l'opportunita'   di   provvedere  ad  un
ampliamento  della  «zona  G»  limitatamente alla parte indicata come
«Settore  sud»,  prolungandone  il  limite  orientale  nel  Canale di
Sicilia fino alla batimetrica dei 200 m, atteso che l'area oggetto di
ampliamento   costituisce   parte   della   piattaforma  continentale
italiana, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1967, n. 613, in
quanto  la  profondita' delle acque sovrastanti e' tale da consentire
l'esplorazione  e  l'eventuale  valorizzazione delle risorse naturali
esistenti nel sottofondo marino;
  Vista  la  legge  2 dicembre  1994,  n.  689,  recante  ratifica ed
esecuzione  della  Convenzione  delle  Nazioni  Unite sul diritto del
mare,  con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre
1982,  nonche'  dell'accordo  di  applicazione  della  parte XI della
convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994,
e in particolare, gli articoli 76 e 77;
  Ritenuta,   pertanto,   l'opportunita'  di  rettificare  il  limite
orientale  della «zona marina F» per farlo coincidere con la linea di
delimitazione  concordata  con  gli  Stati  frontisti  sopra  citati,
conformemente   agli   accordi  stipulati  tra  questi  ultimi  e  la
Repubblica italiana;
  Ritenuto  che  la delimitazione della «zona F» a nord e a sud delle
linee  concordate  negli  accordi  sopra citati debba rimanere quella
definita dal decreto ministeriale del 13 giugno 1975;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  ampliare  la «zona F», prolungando il
limite  meridionale  al  largo delle coste del Mare Ionio meridionale
lungo la batimetrica dei duemila metri;
  Ritenuta, altresi', l'opportunita' di ampliare la «zona G - Settore
sud»,  prolungandone  il  limite orientale nel canale di Sicilia fino
alla batimetrica dei 200 m.
                              Decreta:

                               Art. 1.

  1.  La  linea  di delimitazione della «zona F» e' rappresentata dai
punti  di  coordinate geografiche dei vertici riportate nell'allegato
A,  che costituisce parte integrante del presente decreto, unitamente
alla   planimetria  di  cui  all'allegato  B,  ricavata  dalla  Carta
batimetrica  -  Mare  Ionio dell'Istituto Idrografico della Marina n.
1504 alla scala 1:750.000.
  2.  La  linea  di  delimitazione  della  «zona  G - Settore sud» e'
rappresentata   dai  punti  di  coordinate  geografiche  dei  vertici
riportate  nell'allegato  C,  che  costituisce  parte  integrante del
presente  decreto, unitamente alla planimetria di cui all'allegato D,
ricavata  dalla  Carta  batimetrica - Canale di Sicilia dell'Istituto
Idrografico della Marina n. 1503 alla scala 1:750.000.
  3.  A  decorrere  da  tre  mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto i soggetti interessati possono presentare istanze di
permesso  di  prospezione  o  di  ricerca  per  idrocarburi liquidi e
gassosi  ai  sensi  delle norme vigenti nelle aree ampliate di cui ai
commi 1 e 2.
  Il   presente   decreto  e'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale
idrocarburi  e  geotermia  del  Ministero  dello sviluppo economico e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 30 ottobre 2008
                                                 Il Ministro: Scajola