IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni; Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive integrazioni, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Beladel Fatima nata il 3 marzo 1968 a Ouled Abderrahman (Marocco), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale conseguito in Marocco, ai fini dell'accesso all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio in Italia della omonima professione; Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico in lettere indirizzo filosofia, scienze sociali e psicologia nel maggio 1992 presso la Universita' di Sidi Mohamed Ben Abdellah; Considerato che in Marocco la professione di psicologo non e' regolamentata, come attestato dalla dichiarazione di valore del Consolato generale d'Italia a Casablanca; Considerato che la sig.ra Beladel ha documentato di aver esercitato la professione a tempo pieno per due anni nel corso dei precedenti dieci, come previsto dall'art. 13, punto 2 della direttiva 2005/36/CE; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 19 settembre 2008; Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007; Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di psicologo - sezione A dell'albo, e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Beladel Fatima, nata il 3 marzo 1968 a Ouled Abderrahman (Marocco), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e per l'esercizio della professione in Italia.