IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;
  Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998,
e  successive  integrazioni, che prevede l'applicabilita' del decreto
legislativo  stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7 settembre  2005,  relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza della sig.ra Beladel Fatima nata il 3 marzo 1968 a
Ouled Abderrahman (Marocco), cittadina italiana, diretta ad ottenere,
ai  sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n.
394/1999, e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 16
del  decreto  legislativo  n.  206/2007, il riconoscimento del titolo
professionale  conseguito  in  Marocco, ai fini dell'accesso all'albo
degli  psicologi  -  sezione  A e l'esercizio in Italia della omonima
professione;
  Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico in
lettere  indirizzo filosofia, scienze sociali e psicologia nel maggio
1992 presso la Universita' di Sidi Mohamed Ben Abdellah;
  Considerato  che  in  Marocco  la  professione  di psicologo non e'
regolamentata,  come  attestato  dalla  dichiarazione  di  valore del
Consolato generale d'Italia a Casablanca;
  Considerato che la sig.ra Beladel ha documentato di aver esercitato
la  professione  a  tempo pieno per due anni nel corso dei precedenti
dieci,   come   previsto   dall'art.  13,  punto  2  della  direttiva
2005/36/CE;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 19 settembre 2008;
  Sentito  il  rappresentante  del  consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
  Visto   l'art.   49,  comma 3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione di psicologo - sezione A dell'albo, e quella di cui e' in
possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure
compensative;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Alla   sig.ra   Beladel  Fatima,  nata  il  3 marzo  1968  a  Ouled
Abderrahman  (Marocco), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  psicologi  -  sezione  A  e  per  l'esercizio  della
professione in Italia.