IL RAGIONIERE GENERALE
                             dello Stato

  Vista  la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  15 aprile  2002,  n. 63, convertito dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112;
  Visti  i  commi 224,  225,  226,  228 e 229 della legge 30 dicembre
2004, n. 311 (Finanziaria 2005);
  Visto  l'art. 1, commi 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n.
266 (Finanziaria 2006), cosi' come sostituito dall'art. 1, comma 486,
della  legge  27 dicembre  2006,  n.  296  (Finanziaria 2007), che ha
disposto   la   soppressione   dell'Ispettorato   generale   per   la
liquidazione  degli  enti  disciolti (I.G.E.D.) e l'attribuzione, con
decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze, delle competenze
del  soppresso ispettorato ad uno o piu' ispettorati del Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze del
30 aprile  2007,  registrato  alla  Corte dei conti in data 22 maggio
2007,  col  quale,  nelle  more  della revisione organizzativa di cui
all'art.  1,  comma 427,  lettera b),  della  legge  n.  296/2006,  a
decorrere  dal  1° gennaio  2007,  le competenze atte a realizzare il
processo   di   consegna   delle  gestioni  liquidatorie  degli  enti
soppressi,   ai  sensi  della  legge  n.  1404/1956,  nonche'  quelle
necessarie  ad  assicurare  la continuita' dell'azione amministrativa
per  la  gestione  corrente ed il compimento di atti non differibili,
sono   state   attribuite   all'Ispettorato   generale   di  finanza,
nell'ambito  del  quale  sono  stati  istituiti,  in via transitoria,
cinque uffici, ricompresi in apposito Settore enti in liquidazione;
  Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo
3 febbraio  1993,  n.  29,  ora decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del
vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  in  data
12 maggio 1999;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, recante
«Riforma  dell'organizzazione  del  Governo»  in  base  al  quale  il
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
ha  assunto  la  denominazione  di  Ministero  dell'economia  e delle
finanze;
  Vista la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, e la Fintecna -
Finanziaria   per   i  settori  industriali  e  dei  servizi  S.p.A.,
sottoscritta  il  27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti
in  data  7 dicembre  2004 ed in virtu' della quale la gestione della
liquidazione  degli enti disciolti, nonche' del relativo contenzioso,
e'   affidata   a  detta  Societa'  alle  condizioni  indicate  nella
convenzione  medesima,  fermo  restando  la  titolarita'  in  capo al
Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi
e passivi;
  Visto l'atto aggiuntivo alla convenzione, sottoscritto l'8 novembre
2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977,
con  il  quale  sono  stati  individuati,  ai sensi e per gli effetti
dell'art.  12-bis  della  legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le
gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;
  Visto il decreto ministeriale 29 giugno 1977, concernente la nomina
dei  commissari  liquidatori  delle  Casse  mutue di malattia per gli
esercenti   attivita'   commerciali,   per  gli  artigiani  e  per  i
coltivatori diretti;
  Visto   l'art.   1,  del  decreto-legge  30 aprile  1981,  n.  168,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 27 giugno 1981, n. 331,
con   il  quale  e'  stata  disposta  la  cessazione  delle  gestioni
commissariali alla data del 30 giugno 1981;
  Vista   la  legge  22 novembre  1954,  n.  1136,  istitutiva  della
Federazione   nazionale  e  delle  Casse  mutue  di  malattia  per  i
coltivatori diretti;
  Visti  gli  atti  della  gestione  liquidatoria  della  Cassa mutua
provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Teramo;
  Accertato  che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono
ultimate,  per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956,
n.  1404,  puo'  dichiararsi  chiusa  la  liquidazione del patrimonio
dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;
  Visti  il  bilancio  e  la  relazione  illustrativa  della gestione
liquidatoria  di  cui  trattasi da cui si rileva un disavanzo di Euro
68.881,81  ripianato  con  interventi  finanziari  a carico del conto
corrente bancario intestato alla Federazione nazionale Coldiretti;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  La  liquidazione  del  patrimonio  della Cassa mutua provinciale di
malattia  per  i  coltivatori diretti di Teramo e' chiusa a tutti gli
effetti.