IL DIRETTORE GENERALE

  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269,
convertito  nella  legge  24 novembre  2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco;
  Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute di concerto con i
Ministri  della  funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in
data  20  settembre  2004  recante  norme  sull'organizzazione  ed il
funzionamento  dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del
comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del lavoro, della salute e delle
politiche   sociali   del  16 agosto  2008,  registrato  dall'Ufficio
centrale  del  bilancio  al Registro visti semplici, foglio n. 803 in
data  16  luglio  2008, con cui il prof. Guido Rasi e' stato nominato
direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;
  Vista  la circolare del Ministero della sanita' del 18 luglio 1997,
n.  9  «Modalita'  di  presentazione  delle domande di autorizzazione
all'immissione in commercio dei medicinali»;
  Visto  il  decreto  legislativo  29  maggio  2001, n. 283 «Norme di
attuazione  dello  statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige
concernenti  modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di processo penale e di
processo civile, nonche' in materia di assegnazioni di sedi notarili,
e  in  materia  di redazione in doppia lingua delle etichette e degli
stampati illustrativi dei farmaci»;
  Visto  il  regolamento della Commissione europea del 3 giugno 2003,
n.  1084/2003,  relativo  all'esame  delle  modifiche  dei termini di
un'autorizzazione  all'immissione  in commercio di medicinali per uso
umano  o per uso veterinario rilasciata da un'autorita' competente di
uno  Stato  membro, che prevede termini di 14 e 30 giorni lavorativi,
rispettivamente  per  le  variazioni  di  tipo  IA  e  IB ai quali si
aggiungono  5 giorni lavorativi per il caricamento delle informazioni
nelle banche dati e per il chek-in amministrativo;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 aprile 2006, n. 219, attuazione
della  direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di modifica)
relativa  ad  un  codice comunitario concernente i medicinali per uso
umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE;
  Visto il comma 4 dell'art. 2, decreto legislativo 29 dicembre 2007,
n.  274,  che  modifica  l'art.  35 del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, introducendo il comma 1-bis;
  Considerato che l'Agenzia italiana del farmaco deve dare attuazione
a   quanto  previsto  dal  comma  1-bis,  dell'art.  35  del  decreto
legislativo del 24 aprile 2006, n. 219;
  Considerato   che   il   disposto  non  si  applica  ai  medicinali
biologici/biotecnologici, ai vaccini, tossine, sieri ed allergeni, ai
medicinali   omeopatici,  ai  medicinali  vegetali  tradizionali,  ai
radiofarmaci,  nonche'  alle variazioni di tipo II od alle variazioni
di  tipo  I conseguenti o gerarchicamente correlate ad una variazione
di  tipo II od alle variazioni n. 41 «Modifica della dimensione della
confezione  del prodotto finito» ed in tutti gli altri casi nei quali
la  variazione richiesta configuri una aggiunta di confezione, e alla
variazione 46;
  Tenuto   conto   che  e'  possibile  l'annullamento  d'ufficio  del
provvedimento  formatosi  tacitamente,  rimanendo  di  fatto salvo il
diritto  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  di  agire  in  via  di
autotutela, a norma delle vigenti leggi, poiche' anche se decorrono i
termini  previsti,  il  silenzio  assenso  non  sana  gli  errori del
richiedente   ne'   esclude   la  responsabilita'  anche  penale  del
produttore e del titolare dell'A.I.C.;

                             Determina:

                               Art. 1.

  A  partire dal 4 novembre 2008 l'Agenzia italiana del farmaco dara'
attuazione  al  comma 1-bis  dell'art.  35  del  decreto  legislativo
24 aprile  2006,  n.  219,  ed  in caso di valutazione positiva della
variazione di tipo IA e di tipo IB, comprovata dalla mancata adozione
da  parte  dell'Agenzia  stessa  di un provvedimento di rifiuto anche
solo  parziale,  il  richiedente,  scaduti  i  termini  previsti  dal
regolamento  (CE)  n.  1084/2003,  potra' dare corso alla modifica, a
condizione  che  le certificazioni siano ancora efficaci alla data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.