IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

    Visto  il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
    Visto,   in  particolare,  l'art.  87,  comma 2,  lettera g)  del
suddetto  provvedimento che, fra l'altro, ha recepito le disposizioni
della  legge  n.  327/2000, in ordine al costo del lavoro determinato
periodicamente,  in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale,  sulla  base dei valori economici previsti dalla
contrattazione  collettiva  stipulata  dai sindacati comparativamente
piu'   rappresentativi,  delle  norme  in  materia  previdenziale  ed
assistenziale,  dei  diversi  fattori merceologici e delle differenti
aree territoriali;
    Visto  l'art.  1, comma 266, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria 2007), in ordine alla riduzione del cuneo fiscale;
    Visto  l'art.  1,  commi 33 e 50 della legge 24 dicembre 2007, n.
244 (legge finanziaria 2008), in ordine alla riduzione delle aliquote
IRES e IRAP;
    Visto  il decreto ministeriale 15 febbraio 2008, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n.  90  del  16 aprile  2008,  concernente  la
determinazione  del  costo  orario  del  lavoro  per  i dipendenti da
aziende   del   settore   Turismo   -   comparto   pubblici  esercizi
«ristorazione collettiva» -, riferito al mese di gennaio 2008;
    Considerata  la necessita' di aggiornare il suddetto costo orario
del lavoro a valere dal mese di luglio 2008;
    Esaminato  il  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro per i
dipendenti da aziende del settore Turismo stipulato il 26 luglio 2007
tra  Federalberghi,  FIPE,  FIAVET,  FAITA,  con la partecipazione di
Confcommercio,  Federreti  e  Filcams  CGIL,  Fisascat CISL, UILTuCS,
nonche'  il  CCNL  del 28 luglio 2007 tra Federalberghi, FIPE, FAITA,
FIAVET,  con  la  partecipazione  di  Confcommercio e UGL Commercio e
Turismo;
    Sentite  le  organizzazioni  sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori   firmatarie  del  sopraindicato  contratto,  al  fine  di
acquisire  dati  sugli  elementi  di  costo variabili e peculiari del
settore di attivita';
    Accertato  che  nell'ambito  del  suddetto  contratto  sono stati
stipulati  accordi  territoriali concernenti la quota provinciale, il
premio di presenza, il terzo elemento e il premio di produttivita' ;

                              Decreta:

                               Art. 1.

    Il costo orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende
del  settore  Turismo  -  comparto  pubblici  esercizi  «ristorazione
collettiva»  -,  riferito  al  mese  di luglio 2008 e' determinato in
distinte tabelle con riferimento rispetti-vamente alla contrattazione
nazionale  e a quella provinciale, limitatamente alle provincie nelle
quali e' intervenuta la contrattazione di secondo livello.
    Le citate tabelle fanno parte integrante del presente decreto.