Avvertenza:

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

    Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni (( ... )).

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
             Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133

  1. Alla  legge  4 maggio  1998, n. 133, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nel titolo le parole: «o destinati» sono soppresse;
    b) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
  «Art.  1  (Trasferimento  d'ufficio).  -  1. Ai fini della presente
legge, per trasferimento d'ufficio si intende ogni tramutamento dalla
sede  di  servizio  per  il  quale non sia stata proposta domanda dal
magistrato,  ancorche'  egli  abbia  manifestato  il  consenso  o  la
disponibilita',  e  che  determini  lo  spostamento in una delle sedi
disagiate  di  cui  al comma 2, comportando una distanza superiore ai
100  chilometri  dalla  sede  ove  il  magistrato presta servizio. La
presente   legge  non  si  applica  alle  assegnazioni  di  sede  dei
magistrati   al  termine  del  tirocinio,  ai  trasferimenti  di  cui
all'articolo 2,   secondo   comma,   del  regio  decreto  legislativo
31 maggio   1946,   n.   511,   e   successive  modificazioni,  e  ai
trasferimenti   di   cui   all'articolo 13  del  decreto  legislativo
23 febbraio 2006, n. 109.
((  2.  Per  sede  disagiata  si intende l'ufficio giudiziario per il
quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:
    a) mancata  copertura  dei  posti  messi  a  concorso nell'ultima
pubblicazione;
    b) quota   di  posti  vacanti  non  inferiore  al  20  per  cento
dell'organico. ))
  3.  Il  Consiglio  superiore  della  magistratura, con delibera, su
proposta  del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi
disagiate,  in  numero  non  superiore  a  sessanta, ed indica tra le
stesse  le  sedi  a  copertura  immediata,  in misura non superiore a
dieci,   individuate  tra  quelle  rimaste  vacanti  per  difetto  di
aspiranti dopo due successive pubblicazioni.
  4.   Alle   sedi   disagiate  possono  essere  destinati  d'ufficio
magistrati  provenienti da sedi non disagiate, che abbiano conseguito
almeno  la  prima  valutazione  di  professionalita',  in  numero non
superiore  a  cento  unita'. (( Il termine previsto dall'articolo 194
dell'ordinamento  giudiziario,  di  cui  al  regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, non opera per i tramutamenti nelle sedi disagiate di cui
al comma 2. ))
  5. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso
o  la disponibilita' dei magistrati, delibera con priorita' in ordine
al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate.»;
    c) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
  «Art.   1-bis  (Trasferimento  d'ufficio  nelle  sedi  a  copertura
immediata).  -  1.  Per le sedi a copertura immediata rimaste vacanti
per  difetto  di  aspiranti  e  per  le  quali  non siano intervenute
dichiarazioni  di  disponibilita'  o  manifestazioni  di  consenso al
trasferimento,  il  Consiglio  superiore della magistratura provvede,
anche  in  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo 19  del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, con il
trasferimento  d'ufficio  dei  magistrati che svolgono da oltre dieci
anni  le  stesse  funzioni  o,  comunque,  si  trovano  nella  stessa
posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle
stesse funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza
non  hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad
altro  gruppo  di  lavoro  all'interno  dell'ufficio  ovvero ad altro
ufficio,  o  che tale domanda abbiano successivamente revocato. Resta
fermo   quanto  disposto  dall'articolo 13  del  decreto  legislativo
5 aprile  2006,  n.  160,  e  successive  modificazioni, in ordine al
passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa.
  2.  Non  possono  essere  trasferiti  magistrati in servizio presso
uffici  in  cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento
dell'organico. Non possono essere altresi' trasferiti i magistrati in
servizio presso altre sedi disagiate.
  3.  La percentuale di cui al comma 2 e' calcolata per eccesso o per
difetto  a  seconda  che lo scarto decimale sia superiore o inferiore
allo  0,5;  se  lo  scarto decimale e' pari allo 0,5 l'arrotondamento
avviene per difetto.
  4.  Le  condizioni per il trasferimento d'ufficio devono sussistere
alla  data  di  pubblicazione  della  delibera di cui all'articolo 1,
comma 3.
  5.  Il  trasferimento  di  ufficio  e'  disposto  nei confronti dei
magistrati  di cui al comma 1 che prestano servizio nel distretto nel
quale  sono  compresi  i  posti  da  coprire,  ovvero, se cio' non e'
possibile,  nei distretti limitrofi. (( Nel caso in cui i posti messi
a  concorso siano di numero dispari, il diritto di essere preferiti a
tutti  gli  altri  aspiranti  opera,  altresi', in relazione al posto
eccedente il 50 per cento. Nel caso in cui siano messi a concorso uno
o  due  posti,  il  diritto  di  essere  preferiti  a tutti gli altri
aspiranti opera per tutti i posti. ))
  6.  Nel  caso  di  pluralita' di distretti limitrofi viene dapprima
preso  in  considerazione  il distretto il cui capoluogo ha la minore
distanza  chilometrica  ferroviaria,  e se del caso marittima, con il
capoluogo  del  distretto presso il quale il trasferimento deve avere
esecuzione.
  7.  Nell'ambito  dello stesso distretto, l'ufficio da cui operare i
trasferimenti  e' individuato con riferimento alla minore percentuale
di   scopertura  dell'organico;  in  caso  di  pari  percentuale,  il
trasferimento  e'  operato  dall'ufficio  con  organico  piu'  ampio.
Nell'ambito  dello  stesso  ufficio  e'  trasferito il magistrato con
minore anzianita' nel ruolo.»;
    d) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
  «Art.  2  (Indennita'  in caso di trasferimento d'ufficio). - 1. Al
magistrato  trasferito d'ufficio ai sensi degli articoli 1 e 1-bis e'
attribuita, per il periodo di effettivo servizio nelle sedi disagiate
e  per  un massimo di quattro anni, un'indennita' mensile determinata
in misura pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto
per  il  magistrato ordinario con tre anni di anzianita'. L'effettivo
servizio   non   include  i  periodi  di  congedo  straordinario,  di
aspettativa  per  qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti
dagli   articoli 32  e  47,  commi 1  e  2,  del  testo  unico  delle
disposizioni  legislative  in  materia  di  tutela  e  sostegno della
maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.
  2.  L'indennita'  di  cui  al  comma 1 non e' cumulabile con quella
prevista  dal  primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge
2 aprile  1979,  n.  97,  come sostituito dall'articolo 6 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
  3.  Al  magistrato trasferito d'ufficio ai sensi degli articoli 1 e
1-bis  l'aumento  previsto  dal  secondo comma dell'articolo 12 della
legge  26 luglio  1978,  n.  417, compete in misura pari a nove volte
l'ammontare della indennita' integrativa speciale in godimento.»;
    e) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
  «Art.  5  (Valutazione  dei servizi prestati nelle sedi disagiate a
seguito di trasferimento d'ufficio). - 1. Per i magistrati trasferiti
d'ufficio  a  sedi  disagiate  ai  sensi  degli  articoli 1  e  1-bis
l'anzianita'  di  servizio  e'  calcolata,  ai  soli  fini  del primo
tramutamento  per  un  posto  di  grado  pari  a  quello  occupato in
precedenza,  in  misura  doppia  per  ogni anno di effettivo servizio
prestato  nella  sede,  fino al sesto anno di permanenza. L'effettivo
servizio e' computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 2.
  2.  Se la permanenza in effettivo servizio presso la sede disagiata
supera   i   quattro   anni,  il  magistrato  ha  diritto  ad  essere
riassegnato,  a  domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti
funzioni,  anche  in  soprannumero  da  riassorbire con le successive
vacanze.
  3.   La   disposizione   di  cui  al  comma 1  non  si  applica  ai
trasferimenti  che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o
semidirettivi  ovvero di funzioni di legittimita'. La disposizione di
cui  al  comma 2  non  si  applica  ai trasferimenti che prevedono il
conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi.»;
    f) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
  «Art.  5-bis (Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate
a  seguito  di applicazione). - 1. Fermo restando quanto previsto dal
comma 3 dell'articolo 5, per i magistrati applicati in sedi disagiate
l'anzianita'  di  servizio  e'  calcolata,  ai  soli  fini  del primo
tramutamento  successivo,  con l'aumento della meta' per ogni mese di
servizio  trascorso  nella sede. Le frazioni di servizio inferiori al
mese non sono considerate.».
  2. L'articolo   3,   i   commi da   1   a   8   dell'articolo 4   e
l'articolo 4-bis della legge 16 ottobre 1991, n. 321, sono abrogati.
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 4 maggio 1998,
n.  133,  come  sostituito  dal  comma 1,  lettera b),  si  applicano
esclusivamente  ai  procedimenti  di  trasferimento  d'ufficio a sedi
disagiate  avviati successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998,
n.  133,  come  sostituito  dal  comma 1,  lettera d),  si  applicano
esclusivamente  ai  magistrati  trasferiti d'ufficio a sedi disagiate
successivamente  alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nei  confronti dei magistrati precedentemente trasferiti, assegnati o
destinati  a  sedi  disagiate  continuano  ad  applicarsi le suddette
disposizioni  nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
  5. La  disposizione  di  cui  all'articolo 5,  comma 2, della legge
4 maggio 1998, n. 133, nel testo antecedente alle modifiche apportate
dalla  lettera e)  del  comma 1,  continua a trovare applicazione nei
confronti  dei magistrati i quali, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono gia' stati trasferiti, assegnati o destinati a
sedi  disagiate,  ma il diritto di essere preferiti a tutti gli altri
aspiranti  opera  limitatamente  al  50  per cento dei posti, di pari
grado,  messi  a concorso nell'ambito di ciascun ufficio. Nel caso in
cui  i  posti messi a concorso siano di numero dispari, il diritto di
preferenza non opera, altresi', in relazione al posto eccedente il 50
per cento.
  6. Le  disposizioni  di  cui  all'articolo 5,  comma 1, della legge
4 maggio  1998,  n.  133, cosi' come modificato dal presente decreto,
non  si  applicano  ai magistrati indicati al comma 5. Per i medesimi
l'anzianita'  di  servizio continua ad essere calcolata, ai soli fini
del  primo tramutamento successivo a quello di ufficio e con i limiti
di  cui all'articolo 5, comma 3, della citata legge 4 maggio 1998, n.
133, cosi' come modificato dal presente decreto, in misura doppia per
ogni  anno  di  effettivo  servizio prestato nella sede dopo il primo
biennio di permanenza.
  7. Le  disposizioni  di cui all'articolo 1-bis della legge 4 maggio
1998,  n.  133,  come  introdotto  dal  comma 1,  lettera c),  non si
applicano  ai  magistrati  che entro un anno dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto presentino domanda di trasferimento ad
altra  funzione  o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio
ovvero  ad  altro  ufficio,  senza  revocarla prima della definizione
della relativa procedura.
  8. Al  terzo  comma dell'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario,
di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il secondo periodo e'
soppresso.
((  8-bis.  L'articolo  36  del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.
160,  come modificato dall'articolo 2, comma 8, della legge 30 luglio
2007, n. 111, e' abrogato. ))
 
          Riferimenti normativi:

              - Il  titolo  della  legge  4 maggio 1998, n. 133, come
          modificato   dalla  presente  legge,  reca:  «Incentivi  ai
          magistrati   trasferiti   d'ufficio   a  sedi  disagiate  e
          introduzione   delle   tabelle  infradistrettuali.»  ed  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1998, n. 105.
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  4  della  legge
          16 ottobre  1991,  n.  321  (Interventi straordinari per la
          funzionalita'  degli  uffici  giudiziari e per il personale
          dell'Amministrazione  della  giustizia),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1991, n. 243, come modificato
          dalla presente legge:
              «Art. 4. - 1.-8. (Abrogati).
              9.  Sono  abrogati  i commi quarto e quinto dell'art. 4
          della   legge  25 luglio  1966,  n.  570,  come  modificato
          dall'art. 4 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.».
              - Si  riporta  il testo dell'art. 192 del regio decreto
          30 gennaio 1941, n. 12, recante: «Ordinamento giudiziario»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1941, n. 28,
          come modificato dalla presente legge:
              «Art. 192 (Assegnazione delle sedi per tramutamento). -
          L'assegnazione  delle  sedi  per  tramutamento  e' disposta
          secondo le norme seguenti:
                la  vacanza  di  sedi  giudiziarie  e' annunciata nel
          Bollettino  ufficiale  del Ministero di grazia e giustizia.
          L'annuncio  puo', peraltro, essere omesso per necessita' di
          servizio.
              Le  domande  di tramutamento ad altra sede sono dirette
          per  via  gerarchica  al  Ministro  di grazia e giustizia e
          possono    essere    presentate   in   qualunque   momento,
          indipendentemente    dall'attualita'    della   vacanza   o
          dall'annuncio di questa nel Bollettino ufficiale.
              All'assegnazione  di  ciascuna  sede si procede in base
          alle  domande.  La  scelta  tra  gli aspiranti e' fatta dal
          Ministro, con riguardo alle attitudini di ciascuno di essi,
          al  suo  stato  di  famiglia  e  di  salute,  al  merito ed
          all'anzianita'.
              Sono  titoli  di  preferenza,  a  parita'  delle  altre
          condizioni personali quelli indicati nell'art. 148.
              Non  sono ammesse domande di tramutamento con passaggio
          dalle  funzioni  giudicanti  alle  requirenti  o viceversa,
          salvo  che  per  tale passaggio esista il parere favorevole
          del consiglio superiore della magistratura.
              Se  la  vacanza  e'  stata  annunciata  nel  Bollettino
          ufficiale,  i  magistrati  che  aspirano  alla sede vacante
          debbono  fare  domanda  di  tramutamento, ove non l'abbiano
          presentata   precedentemente,   entro  dieci  giorni  dalla
          pubblicazione dell'annuncio. Trascorso tale termine, non si
          tiene conto della domanda.».
              - L'art.  36  del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.
          160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche'
          in  materia  di  progressione  economica  e di funzioni dei
          magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della
          legge  25 luglio  2005,  n.  150) pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  29 aprile  2006,  n.  99, supplemento ordinario,
          abrogato dalla presente legge, recava:
              «Art.  36  (Magistrati  ai  quali e' stato prolungato o
          ripristinato   il   rapporto  di  impiego  ai  sensi  degli
          articoli 3,  commi 57  e  57-bis,  della  legge 24 dicembre
          2003,  n.  350,  e  2,  comma 3, del decreto-legge 16 marzo
          2004,  n.  66,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          11 maggio 2004, n. 126 ».