IL DIRETTORE PER LE ACCISE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato

  Visto  il  decreto  ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   43   del  20 febbraio  1959,  recante  le
caratteristiche   delle   marche   contrassegno   per  fiammiferi,  e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e
successive modificazioni;
  Vista  la  legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla
normativa  comunitaria  della  disciplina  concernente i monopoli del
tabacco lavorato e dei fiammiferi;
  Visto  il  decreto  ministeriale  21 maggio  1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio per
la  vendita  dei  fiammiferi e' stato fissato nella misura del 10 per
cento del prezzo di vendita al pubblico;
  Visto   l'art.   29  del  decreto-legge  30 agosto  1993,  n.  331,
convertito  nella  legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra
l'altro,  l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi
di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;
  Visto  il  decreto  ministeriale  1° marzo  2002,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  del  15 aprile  2002,  con il quale vengono, tra
l'altro,  rideterminati  gli  scaglioni  di  prezzo  di  vendita  dei
fiammiferi  di  ordinario  consumo  ai  fini  dell'applicazione delle
aliquote di imposta di fabbricazione;
  Vista  la  richiesta  di  iscrizione in tariffa di un nuovo tipo di
fiammifero  denominato  Euromatch «Familiare 100 Eco» tipo Familiari,
presentata dalla Societa' Euromatch;
  Attesa la necessita' di procedere in linea con la citata richiesta;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  E'  iscritto  nella tariffa di vendita al pubblico il seguente tipo
di  condizionamento di fiammiferi denominati Euromatch «Familiare 100
Eco» tipo Familiari, le cui caratteristiche sono cosi' determinate:
Euromatch «Familiare 100 Eco» tipo Familiari.
  Condizionamento:  scatola  di  cartoncino  a bustina contenente 100
fiammiferi di legno paraffinati amorfi.
  Caratteristiche del fiammifero:
    lunghezza: mm. 44;
    lunghezza con capocchia: mm. 48;
    larghezza: mm. 2,0 x 2,0;
    diametro capocchia minimo: mm. 2,4;
    diametro capocchia massimo: mm. 3,00;
    tolleranza massima misure: 2%;
    capocchie al sesquisolfuro di fosforo accendibili ovunque;
  Caratteristiche della scatola:
    dimensioni esterne: mm. 65 x 53 x 14;
    grammatura cartoncino: gr. 350 al mq.;
    ruvido: striscia su un lato di mm. 65 x 15;
    tolleranza del contenuto: 2%.
  Le caratteristiche comuni delle marche contrassegno da applicare su
ciascun  condizionamento  di fiammiferi Euromatch «Familiare 100 Eco»
tipo  Familiari  sono  quelle  previste  all'art. 1, paragrafo I, del
decreto ministeriale 22 dicembre 1958, citato nelle premesse.
  All'art.   1,   paragrafo II,  dello  stesso  decreto  ministeriale
22 dicembre  1958 e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente
numero:
    131)  colore  «Rosso pompeiano», con legenda Euromatch «Familiare
100  Eco»  tipo  Familiari  in  basso, per la scatola di cartoncino a
bustina  con  100  fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominata
Euromatch «Familiare 100 Eco» tipo Familiari.
  Fino  a  nuove  disposizioni,  possono essere applicate sul tipo di
fiammifero denominato Euromatch «Familiare 100 Eco» tipo Familiari le
marche   di   cui   all'art.  1  del  ripetuto  decreto  ministeriale
22 dicembre 1958, indicate al n. 43 di colore rosso violaceo.