IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  decreto  30 novembre  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - serie generale - n. 289 del
13 dicembre  2006  relativo  alla  protezione transitoria accordata a
livello  nazionale  alla  denominazione  «Ciliegia  dell'Etna» per la
quale  e'  stata  inviata  istanza  alla  Commissione  europea per la
registrazione come denominazione di origine protetta;
  Visto  il  decreto  14 febbraio  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  serie generale - n. 47 del
25 febbraio  2008  che modifica il decreto 30 novembre 2006, relativo
alla  protezione  transitoria  accordata  a  livello  nazionale  alla
denominazione  «Ciliegia  dell'Etna»  per  la  quale e' stata inviata
istanza   alla   Commissione   europea   per  la  registrazione  come
denominazione di origine protetta;
  Visto l'art. 10 del decreto 21 maggio 2007, relativo alla procedura
a  livello  nazionale  per la registrazione delle D.O.P. e I.G.P., ai
sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;
  Considerato  che  la  protezione  transitoria  accordata  a livello
nazionale   alla   denominazione  «Ciliegia  dell'Etna»  con  decreto
30 novembre 2006 e' stata revocata ai sensi dell'art. 10, comma 4 del
citato decreto 21 maggio 2007;
  Considerato  che  con  istanza  del  31 ottobre 2008 l'Associazione
produttori  «Ciliegia  dell'Etna»,  con sede in Giarre (Catania), via
Emilia   n.   21,  ha  chiesto  nuovamente  la  protezione  a  titolo
transitorio   della  denominazione  «Ciliegia  dell'Etna»,  ai  sensi
dell'art.   5,   comma 6  del  predetto  regolamento  (CE)  510/2006,
espressamente  esonerando  lo Stato italiano, e per esso il Ministero
delle   politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  da  qualunque
responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato
accoglimento  della  citata  istanza  della  denominazione di origine
protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati
che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Vista  la nota protocollo n. 2667 del 1° febbraio 2008 con la quale
il  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con la
quale  il  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
ha  trasmesso  il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione
«Ciliegia dell'Etna» modificato in accoglimento delle richieste della
Commissione UE;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,   in   accoglimento   dell'istanza   avanzata  dall'Associazione
produttori  «Ciliegia  dell'Etna»,  con sede in Giarre (Catania), via
Emilia n. 21, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello
nazionale   della  denominazione  «Ciliegia  dell'Etna»,  secondo  il
disciplinare  di  produzione  consultabile  nel sito istituzionale di
questo Ministero all'indirizzo www.politi cheagricole.gov.it;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  ai  sensi  dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento
(CE) n. 510/2006, alla denominazione «Ciliegia dell'Etna».