IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Vista  la legge 18 dicembre 1986, n. 891, e, in particolare, l'art.
5  come  novellato  dall'art.  3 della legge 30 aprile 1999, n. 136 e
successive  modificazioni,  il  quale  prevede  che  con  decreto del
Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica
sono  stabiliti  con  periodicita' annuale, anche in deroga ai limiti
indicati  dall'art.  2 della legge medesima i tassi da applicare alle
rate  ed alle estinzioni anticipate dei mutui per l'acquisto da parte
dei  lavoratori  dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree
ad alta tensione abitativa previsti dalla legge medesima;
  Considerato  che, ai sensi della citata disposizione legislativa il
Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica
nella  determinazione  dei predetti tassi tiene conto dell'evoluzione
del  tasso  ufficiale  di  sconto,  garantendo  comunque l'equilibrio
economico del fondo;
  Considerato,  altresi',  che i tassi non possono comunque superare,
di norma, di piu' di un punto il tasso ufficiale di sconto;
  Considerato  che  il  tasso ufficiale di sconto e' stato sostituito
dal  tasso ufficiale di riferimento e che questo e' stato fissato con
provvedimento  della  Banca  Centrale  Europea  in data 6 giugno 2007
nella misura del 4 per cento;
  Visto  l'art.  2, comma 1, della predetta legge n. 891 del 1986, il
quale  prevede  che il tasso di ammortamento annuo e' comprensivo del
corrispettivo  spettante  agli  Istituti  di  credito per il servizio
prestato;
  Visto  il decreto del Ministro del tesoro in data 11 febbraio 1987,
con il quale e' stato approvato lo schema generale di convenzione tra
la  Cassa  depositi  e  prestiti  e  gli  Istituti  di credito per la
concessione dei mutui fondiari previsti dalla legge n. 891 del 1986;
  Considerato  che  nel  predetto schema di convenzione e' stabilito,
all'art. 12, che spetta all'istituto di credito per i compiti da esso
svolti  un  compenso semestrale pari a 0,40 punti per ogni cento lire
di  capitale  mutuato per l'intera durata del mutuo, oltre al periodo
di preammortamento;
  Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 23 settembre 1989,
con  il quale e' stato approvato lo schema di atto modificativo delle
convenzioni stipulate tra la Cassa depositi e prestiti e gli Istituti
di credito, ai sensi della legge n. 891 del 1986;
  Visto l'art. 7-bis della legge n. 891 del 1986 che ha disposto, con
decorrenza  1° gennaio  1999,  il trasferimento alla Cassa depositi e
prestiti delle attivita' e passivita' del fondo speciale con gestione
autonoma;
  Visto  il  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269 convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   24 novembre   2003,  n.  326  e,  in
particolare,  l'art.  5,  ai  sensi  del  quale  la  Cassa depositi e
prestiti   si   e'   trasformata   in  societa'  per  azioni  con  la
denominazione di «Cassa depositi e prestiti societa' per azioni» (CDP
S.p.A.);
  Visto  l'art.  3  del  decreto  del  Ministro dell'economia e delle
finanze  in  data  3 dicembre  2003,  il  quale  prevede, al comma 4,
lettera g)  che  il  Ministero dell'economia e delle finanze subentra
alla Cassa depositi e prestiti nei rapporti in essere alla data della
sua   trasformazione,  tra  i  quali  quelli  derivanti  dalla  legge
18 dicembre  1986, n. 891 e dalle convenzioni stipulate in attuazione
alla  medesima legge e, al comma 5, che i rapporti trasferiti restano
regolati   dalle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  e  dai
provvedimenti   e   dalle  convenzioni  applicabili  al  momento  del
trasferimento;
  Visto, altresi', l'art. 4, comma 2, lettera c) del predetto decreto
ministeriale  5 dicembre 2003, il quale prevede, tra l'altro, che per
l'esercizio  della  funzione  inerente  alla  gestione  dei  rapporti
trasferiti  al  Ministero  dell'economia e delle finanze la CDP S.p.A
provvede a rappresentare a tutti gli effetti il Ministero medesimo;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  A  decorrere  dalla  rata  scadente  il  30 giugno 2008 il tasso di
interesse  da  applicare  per  il  calcolo  della rata massima di cui
all'art.  2,  commi 1 e 3, all'art. 5, comma 1 e all'art. 7, comma 3,
della  legge 18 dicembre 1986, n. 891 e' determinato nella misura del
4,5 per cento.