Alla   Presidenza   del   Consiglio   dei
                            Ministri;

                            Alle   Amministrazioni   centrali   dello
                            Stato;

                            Agli  Uffici centrali del bilancio presso
                            le Amministrazioni centrali dello Stato;

                            All'Ufficio centrale di ragioneria presso
                            l'Amministrazione  autonoma  dei monopoli
                            di Stato;

                            Alle Ragionerie territoriali dello Stato;

                            Alla  Banca  d'Italia  -  Amministrazione
                            Centrale   -  Servizio  rapporti  con  il
                            Tesoro;

                            All'Agenzia  interregionale  per il fiume
                            Po;

                            Alla Corte dei conti;

                            Alle  Sezioni  regionali  della Corte dei
                            conti;

                            All'Avvocatura Generale dello Stato;

                            Alle Avvocature distrettuali dello Stato;

                            Agli Uffici territoriali del governo;

                            Al Dipartimento delle Finanze;

                            All'Agenzia delle entrate;

                            All'Agenzia del demanio;

                            All'Agenzia del territorio;

                            All'Agenzia delle dogane;

                            Al Dipartimento del tesoro - Direzione V;

                            Alle Direzioni territoriali dell'Economia
                            e delle Finanze;

                            Alle Poste italiane s.p.a.;

                            e p.c.

                            Alla Corte dei conti - Sezioni riunite in
                            sede di controllo;

                            Alle   Amministrazioni   autonome   dello
                            Stato;

                            Ai   Commissari   o   Rappresentanti  del
                            Governo per le Regioni a statuto speciale
                            e   le  Province  autonome  di  Trento  e
                            Bolzano;

                            Alle  Ragionerie  delle Regioni a statuto
                            ordinario,   delle   Regioni   a  statuto
                            speciale  e  delle  Province  autonome di
                            Trento e Bolzano;

                            All'Associazione bancaria italiana.

  La presente circolare risponde all'esigenza, sempre piu' avvertita,
di  consentire  comportamenti  univoci da parte degli Uffici preposti
alle  operazioni  di  chiusura delle scritture relative all'esercizio
finanziario in gestione.
  A  tal  fine  gli Uffici in indirizzo procederanno all'espletamento
delle  attivita'  per  l'esercizio  2008,  avendo come riferimento le
«Istruzioni»  di  cui  all'Allegato  1 nel quale vengono definiti gli
adempimenti  in  materia di entrate e di spese nonche' del patrimonio
dello  Stato  connessi  con la chiusura dell'esercizio, di competenza
delle  Amministrazioni statali e delle Tesorerie, cosi' come previsto
dalla  normativa  contabile  e  dall'art.  193, 3° comma, delle nuove
Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato per le operazioni di
chiusura  relative  alla  gestione  delle  entrate, delle spese e del
patrimonio   dello   Stato   nel  rispetto  della  vigente  normativa
contabile.
  Si desidera tuttavia richiamare l'attenzione su alcune disposizioni
in particolare.
  «Entrate»:
    per  quanto  riguarda  la  resa della contabilita' amministrativa
delle  entrate,  gli  Uffici  interessati  sono  tenuti alla rigorosa
osservanza  degli  articoli 254  e  257  del  vigente Regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato.
  Al  fine  di  superare le difficolta' operative rappresentate dalle
Ragionerie   territoriali  dello  Stato  e  dalla  Banca  d'Italia  e
consentire,  quindi,  la  corretta  contabilizzazione  delle  entrate
erariali,   si   ritiene   possibile   derogare,  limitatamente  alle
operazioni  di  chiusura,  alla  disposizione  contenuta nell'art. 62
delle   nuove  Istruzioni  sul  servizio  di  tesoreria  dello  Stato
riguardante   le   rettifiche  e  l'annullamento  delle  quietanze  e
consentire  altresi'  che  le modifiche di imputazione possano essere
eseguite anche in mancanza dell'originale della quietanza.
  Per  le  operazioni  di  chiusura riguardanti l'esercizio 2008, gli
Uffici  di  Ragioneria  (R.T.S.,  U.C.B.  e  U.C.R.) continueranno ad
avvalersi  delle  funzionalita' S.I.E. «Sistema Informativo Entrate»,
accessibile  dall'ambiente  intranet  della Ragioneria Generale dello
Stato.
  «Spese»:
    Corre  l'obbligo  di  raccomandare alle Amministrazioni centrali,
nonche'  agli  Uffici  periferici  competenti ad emettere aperture di
credito  a  valere sui fondi assegnati ai sensi della legge 17 agosto
1960,  n. 908, di effettuare un oculato esame e vaglio dei fabbisogni
prima  di  concedere  l'apertura  di  credito,  onde evitare che, per
effetto  di  errate  previsioni,  a  fine  esercizio  rimangano sulle
aperture di credito cospicui fondi non utilizzati.
  La  predetta raccomandazione a commisurare l'importo delle aperture
di  credito  alle  effettive necessita' dei funzionari delegati, trae
anche  giustificazione  -  specialmente  per  i capitoli con gestione
esclusivamente  delegata  -  dal  fatto  che  la  riduzione piuttosto
consistente degli ordini di accreditamento comporta l'accertamento di
residui passivi non quantificabili in sede di bilancio di previsione,
con la determinazione di una massa spendibile di gran lunga superiore
agli  stanziamenti  di  cassa. In tali casi gli stanziamenti di cassa
del  nuovo  esercizio risulterebbero insufficienti per l'emissione di
ordini  di  accreditamento  in  conto residui a fronte di mod. 32 bis
C.G. o di mod. 62 C.G.
  Va  peraltro  precisato  che  una  valutazione piu' attenta di tali
necessita'  consentirebbe  di non lasciare privo di fondi il capitolo
interessato  per le necessita' proprie delle Amministrazioni centrali
e   periferiche.  Analoghe  considerazioni  vanno  svolte  in  ordine
all'applicazione  delle  disposizioni recate dall'art. 2 della citata
legge n. 908/1960.
  In  particolare  tale  norma,  nel  disporre che le Amministrazioni
centrali  possano  ripartire, in tutto o in parte, le somme stanziate
sui  singoli  capitoli  di  spesa tra i dipendenti Uffici periferici,
prevede  la  possibilita' di effettuare, nel corso dell'esercizio, le
variazioni  che  si rendessero necessarie alle ripartizioni medesime.
Cio',  ovviamente,  al fine di consentire l'adeguamento delle risorse
in  relazione  alle  effettive  necessita'  dei singoli Uffici e, nel
contempo,  di  evitare  che da un lato rimangano somme non impegnate,
quindi  destinate  ad  economia di gestione, e dall'altro che i fondi
assegnati  risultino  insufficienti  per  far  fronte ai pagamenti di
competenza  di altri centri di spesa. In proposito corre l'obbligo di
segnalare  che  nei  decorsi esercizi finanziari, in sede di bilancio
consuntivo,  sui  capitoli gestiti ai sensi della menzionata legge n.
908/1960,  sono  state  rilevate  numerose  economie  sulle  quote di
stanziamento  assegnate  a vari Uffici periferici mentre sugli stessi
capitoli  sono  state  registrate  eccedenze  di  spesa  sulle  quote
mantenute in gestione dalle corrispondenti Amministrazioni centrali.
  Al  fine  di  evitare  il  ripetersi  del  problema  segnalato,  si
raccomanda  a  queste  ultime  di  procedere,  ove  occorra nel corso
dell'esercizio, ma in ogni caso non oltre la data di sistemazione dei
titoli di spesa, con le stesse modalita' previste per la ripartizione
delle  somme  stanziate  sui singoli capitoli, alle variazioni che si
rendessero  necessarie,  quindi anche riducendo le assegnazioni degli
Uffici  periferici  per  la parte non impegnata ad integrazione della
quota a se stesse riservata.
  Si  reputa  essenziale  rivolgere  invito  agli  Uffici  periferici
affinche'  comunichino  tempestivamente  alla propria Amministrazione
centrale   gli   eventuali   esuberi  di  assegnazioni  ricevute  per
consentire   a   ciascuna  di  esse  di  procedere  alle  conseguenti
variazioni,   prima  della  predisposizione  dei  D.A.R.  di  propria
competenza.  Sempre  per evitare che a fine esercizio rimangano sulle
aperture  di  credito  cospicui fondi non utilizzati e per ridurre al
minimo  la  formazione  dei  residui passivi ed il trasporto al nuovo
esercizio  di  ordinativi  su ordini di accreditamento, e' necessario
che  tutti  gli  uffici  ed  i funzionari preposti alla ordinazione e
liquidazione  delle  spese  adottino le opportune e tempestive misure
perche'  la  liquidazione ed il pagamento delle medesime avvengano al
piu'   presto,  senza  attendere  gli  ultimi  giorni  dell'esercizio
finanziario in corso.
  Si  segnala,  inoltre,  la necessita' di effettuare la sistemazione
contabile  degli  ordinativi emessi e pagati in esercizi precedenti e
tuttora  scritturati  al  conto  sospeso «collettivi» presso la Banca
d'Italia.  Tali  titoli,  emessi  a  carico del bilancio dello Stato,
rappresentano  pagamenti  che  le  Tesorerie hanno gia' addebitato al
«conto  disponibilita'» per i quali le suddette Tesorerie non possono
rendicontare fino a quando non e' disponibile la nuova imputazione al
bilancio per la relativa scritturazione in esito definitivo.
  La  sistemazione contabile in parola dovra' procedere a partire dai
titoli  di  epoca piu' remota, secondo le indicazioni e la tempistica
riportata   nelle  sopraindicate  «Istruzioni»  al  titolo  SPESE  DA
SISTEMARE,  lettera  B  «Spese  in  gestione  ai  funzionari delegati
rimaste insolute».
  Per quanto concerne le contabilita' speciali intestate a funzionari
delegati di vari uffici statali periferici, si precisa che l'utilizzo
di  somme  accreditate  su  un  capitolo  per  far  fronte a spese di
pertinenza  di  altro  capitolo deve configurarsi esclusivamente come
mera anticipazione di cassa in attesa che vengano accreditati i fondi
per ricostituire la disponibilita' dei capitoli in questione.
  Sara',   pertanto,   cura   del   funzionario  delegato  richiedere
tempestivamente    alla    propria   amministrazione   centrale   gli
accreditamenti  occorrenti al ripiano, che dovranno ad ogni buon fine
essere effettuati entro la chiusura dell'esercizio di competenza.
  «Patrimonio»
  Si   richiamano  le  disposizioni  in  materia  di  rendicontazione
patrimoniale  recate  dalla  legge  3 aprile  1997,  n.  94  e quelle
contenute  negli  articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 279 del
1997, nonche' il decreto interministeriale 18 aprile 2002, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  24 del 30 gennaio 2003, relativo alla
«Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio
dello Stato e loro criteri di valutazione».
  Le  linee di fondo che sorreggono la rappresentazione del documento
contabile  convergono  sulla  necessita'  di rispondere alle leggi di
riforma  sotto  il  profilo  di  una sua maggiore significativita' in
riferimento   all'economicita'   della  gestione  patrimoniale.  Come
indicato,  poi,  dalla  circolare  del  Dipartimento della Ragioneria
generale  dello  Stato  n.  13 del 12 marzo 2003, il documento espone
distintamente   i   conti  accesi  ai  componenti  attivi  e  passivi
significativi   del   patrimonio   dello   Stato  raccordandoli  alla
classificazione  delle  poste  attive  e passive riportate nel SEC 95
(Regolamento n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996, relativo al
Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunita').
  Per  quanto  concerne i beni mobili ed immobili, in particolare, si
ricorda  che  tale  classificazione non sostituisce la distinzione in
«categorie»  dei  beni dello Stato, ma e' aggiuntiva ad essa; cio' in
quanto,   dovendosi   esprimere   una   logica   economica   per   la
rappresentazione  dell'attivo  patrimoniale,  si  e'  reso necessario
affiancare   alla   tradizionale   distinzione   in   «categorie»  la
classificazione secondo i criteri dettati dal SEC 95.
  A   cio'  si  aggiunga  che  con  l'art.  3  del  suddetto  decreto
interministeriale  sono  stati  definiti  i  criteri  di valutazione,
basati  su  principi  di  carattere economico degli elementi attivi e
passivi del patrimonio dello Stato. Tali criteri, ai sensi del citato
art.  14,  comma 2, sono applicabili anche ai beni immobili demaniali
di  cui  all'art. 822 del codice civile suscettibili di utilizzazione
economica.
  Riguardo,  poi, alla chiusura delle contabilita' dei beni mobili di
proprieta'  dello  Stato,  va  ricordato  che a seguito dell'avvenuta
integrazione con il S.I.R.G.S. della procedura informatizzata «GE.CO.
-  Sistema  informatico  di gestione e controllo dei beni mobili», di
cui  alla circolare n. 41 del 15 novembre 2002, i consegnatari che la
utilizzano   sono  sollevati  dall'obbligo  di  inviare  agli  uffici
riscontranti  il prospetto delle variazioni annuali dei beni mobili -
mod. 98 C.G. a conferma delle registrazioni effettuate, pur rimanendo
a  loro  carico l'adempimento della trasmissione della documentazione
giustificativa  delle  variazioni  nella consistenza dei beni nonche'
dell'apposita comunicazione del dirigente responsabile degli acquisti
o   del   titolare   dell'ufficio  periferico  attestante  l'eseguita
validazione delle risultanze del mod. 98 C.G.
  Gli  uffici  riscontranti  potranno  operare  la  validazione delle
risultanze  contabili  presenti  al  Sistema  informativo, verificate
sulla base della documentazione ricevuta.
  Infine, relativamente ai beni immobili, l'avvenuta integrazione dei
sistemi informativi dell'Agenzia del Demanio e del Dipartimento della
Ragioneria  generale  dello Stato, consente al S.I.R.G.S. di ricevere
telematicamente  le  informazioni, che andranno vistate dalle singole
Ragionerie  territoriali  dello  Stato  e che determineranno, ai fini
della  rendicontazione patrimoniale, le risultanze contabili connesse
alle variazioni intervenute nella consistenza immobiliare.
  In  relazione  poi  all'operativita'  delle procedure che attengono
alla  chiusura  delle gestioni da parte degli Uffici tenuti alla resa
delle   contabilita',   viene   altresi'   riportato  nelle  predette
Istruzioni  il  «Calendario  degli  adempimenti»  per  consentire  il
rispetto  dei  termini  previsti per l'espletamento degli adempimenti
legati alle operazioni di chiusura delle suddette gestioni contabili.
  La  presente  circolare infine e' disponibile nella specifica area,
accessibile attraverso il sito «www.rgs.mef.gov.it».
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio