IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  Vista  la  legge  11 ottobre 1986, n. 713, modificata con i decreti
legislativi  10  settembre  1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15
febbraio  2005,  n. 50 e n. 194 del 10 aprile 2006, recante norme per
l'attuazione  delle direttive della Comunita' economica europea sulla
produzione e la vendita dei cosmetici;
  Visto,  in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il
quale  stabilisce  che  gli  elenchi  e  le  prescrizioni di cui agli
allegati  della  stessa  sono  aggiornati,  tenuto  conto anche delle
direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
  Visti  i  decreti  ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre
1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25
settembre  1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2
agosto  1995,  2  settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999, 11
giugno  1999,  17  agosto  2000,  30  ottobre  2002, 7 marzo 2003, 15
ottobre 2003, 8 febbraio 2005, 26 agosto 2005, 9 marzo 2006; 9 maggio
2006,  15  novembre  2006, 5 aprile 2007, 21 novembre 2007 e 2 aprile
2008   pubblicati  rispettivamente  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario
n.  3  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  303 del 30 dicembre 1987, nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 48 del 27 febbraio 1989,
nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990,
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 255 del 31 ottobre
1990,  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 299 del 21
dicembre  1991, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28 del
4  febbraio  1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 177
del 30 luglio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 37
del  15  febbraio  1994, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n.
301 del 28 dicembre 1995, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n.  213  del  11  settembre  1996,  nella  Gazzetta Ufficiale - serie
generale  n. 233 del 6 ottobre 1997, nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale  - n. 78 del 3 aprile 1999, nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n.  151  del  30 giugno 1999, nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2000, nella Gazzetta Ufficiale
-  serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2003, nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 94 del 23 aprile 2003, nella Gazzetta Ufficiale
-  serie  generale  -  n  265  del  14  novembre 2003, nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  121  del  26 maggio 2005, nella
Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2005,
nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 276 del 26 novembre
2005,  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 170 del 24
luglio  2006;  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 171 del
25 luglio 2006, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 29 del
5  febbraio  2007, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 163
del 16 luglio 2007, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84
del  9  aprile  2008 e nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
125 del 29 maggio 2008 con i quali si e' provveduto ad aggiornare gli
elenchi  allegati  alla  legge n. 713/1986, anche in attuazione delle
direttive   della   Commissione   della   Comunita'   europea  numeri
85/391/CEE,    86/179/CEE,    86/199/CEE,   87/137/CEE,   88/233/CEE,
89/174/CEE,  90/121/CEE,  91/184/CEE,  92/8/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CE,
94/32/CE,  95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE, 98/62/CE,
2000/6/CE, 2000/11/CE, 2002/34/CE, 2003/1/CE, 2003/16/CE, 2003/83/CE,
2004/87/CE,    2004/88/CE,    2004/94/CE,    2004/93/CE,   2005/9/CE.
2005/42/CE,    2005/52/CE,    2005/80/CE,    2006/65/CE,   2007/1/CE,
2007/22/CE, 2007/53/CE, 2007/54/CE e 2007/67/CE;
  Vista  la  direttiva 2008/14/CE della Commissione, recante modifica
della   direttiva  76/768/CEE  del  Consiglio  relativa  ai  prodotti
cosmetici,  al  fine di adeguare al progresso tecnico l'allegato III,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 42/43
del 16 febbraio 2008;
  Visto  il  parere  espresso dall'Istituto superiore di sanita', con
nota n. 31972 del 26 maggio 2008;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Agli  allegati  della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata
dai decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n.
126  e  15  febbraio  2005,  n.  50 e n. 194 del 10 aprile 2006, sono
apportate le modifiche riportate nell'Allegato del presente decreto.
  2.  A  decorrere  dal  16  novembre  2008  i prodotti cosmetici non
conformi  alle  disposizioni  del presente decreto non possono essere
immessi  sul  mercato  dai  produttori  della Comunita' o distribuiti
dagli  importatori  in  essa stabiliti e non possono essere venduti o
ceduti al consumatore finale dopo il 16 febbraio 2009.
  Il  presente  decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei conti per
la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 15 settembre 2008

  p. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
                     Il Sottosegretario di Stato
                                Fazio

               p. Il Ministro dello sviluppo economico
                     Il Sottosegretario di Stato
                              Martinat

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2008
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 36