IL DIRETTORE GENERALE
       del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento
(CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento
(CE)  n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visti  gli  articoli  10  e  11  del  predetto  Regolamento (CE) n.
510/2006, concernente i controlli;
  Visto  il  Regolamento  (CE)  n.  1107/96 del 12 giugno 1996 con il
quale  l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione, fra le
altre, della denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese»;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  legge  comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari;
  Visto  il  decreto  18  novembre  2005,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 286 del 9 dicembre 2005, con
il  quale  l'organismo «BioAgriCoop s.c.r.l.» con sede in Casalecchio
di  Reno (Bologna), via Dei Macabraccia n. 8, e' stato autorizzato ad
effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta
«Canestrato Pugliese»;
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere  dal  18  novembre  2005, data di emanazione del decreto di
autorizzazione in precedenza citato;
  Considerato   che   la  Cooperativa  Caseificio  Pugliese  societa'
agricola  coop.va  ha  comunicato,  con  nota  del 1 ottobre 2008, di
confermare  l'organismo  «BioAgriCoop  s.c.r.l.»  quale  organismo di
controllo e di certificazione della denominazione di origine protetta
«Canestrato  Pugliese»  ai  sensi  dei  citati  articoli  10 e 11 del
predetto Reg. (CE) 510/06;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo   concernente   la   denominazione   di   origine  protetta
«Canestrato  Pugliese» anche nella fase intercorrente tra la scadenza
della  predetta  autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di
consentire  all'organismo  «BioAgriCoop  s.c.r.l.» la predisposizione
del piano di controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella  autorizzazione  concessa  con  decreto  18 novembre 2005, fino
all'emanazione     del     decreto     ministeriale     di    rinnovo
dell'autorizzazione all'organismo «BioAgriCoop s.c.r.l.»;
                              Decreta:

                               Art. 1.


  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  «BioAgriCoop s.c.rl.»,
con  decreto  18  novembre  2005,  ad  effettuare  i  controlli sulla
denominazione  di  origine protetta «Canestrato Pugliese», registrata
con  il Regolamento (CE) n. 1107 de 12 giugno 1996, e' prorogata fino
all'emanazione    del    decreto   di   rinnovo   dell'autorizzazione
all'organismo stesso.