IL DIRIGENTE
                  dell'ufficio di farmacovigilanza

  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n. 269,
convertito  nella  legge  24  novembre  2003,  n. 326, che istituisce
l'Agenzia Italiana del Farmaco;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre  2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed il
funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato;
  Visto   il   regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione,
dell'ordinamento  del  personale  dell'AIFA pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 145 del 29 giugno 2005;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 aprile 2006, n. 219 «Attuazione
della  direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di modifica)
relativa  ad  un  codice comunitario concernente i medicinali per uso
umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE» (Gazzetta Ufficiale n. 142
del  21  giugno 2006 - Supplemento Ordinario n. 153), in vigore dal 6
luglio 2006;
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 «Disposizioni
correttive  al  decreto  legislativo  24 aprile 2006, n. 219, recante
Attuazione   della   direttiva   2001/83/CE  relativa  ad  un  codice
comunitario concernente i medicinali per uso umano» ;
  Considerato  che, in virtu' dell'art. 38 del decreto legislativo n.
219/2006,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e'  fatto
obbligo  alle ditte titolari di AIC di presentare domanda di rinnovo,
che il mancato rinnovo comporta la decadenza dell'autorizzazione alla
scadenza  del  quinquennio e che nei casi in cui non venga presentata
domanda di rinnovo, l'AIFA ne da' sollecita comunicazione ai titolari
dell'AIC  e  rende  noto  che  il  medicinale  non  puo'  essere piu'
commercializzato;
  Considerato  che  le  ditte  titolari di AIC dei medicinali, di cui
all'elenco   allegato   alla   presente   determinazione,  non  hanno
presentato  domanda  di  rinnovo  per i medicinali di cui al medesimo
elenco, e che l'AIFA ne ha dato loro sollecita comunicazione, a norma
dell'art. 38, del punto precedente;

                             A d o t t a

                     la seguente determinazione:

  Per  le  considerazioni  di  cui  in  premessa,  le  autorizzazioni
all'immissione  in  commercio  dei  medicinali, riportati nell'elenco
allegato che e' parte integrante della presente, non sono rinnovate.
  I  lotti  gia' in commercio possono essere mantenuti fino alla data
di scadenza indicata in etichetta.
  La   presente   determinazione   viene  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 14 novembre 2008
                                               Il dirigente: Venegoni