IL DIRETTORE GENERALE del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita' Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Vista la nota n. 16217 del 20 settembre 2007 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha trasmesso all'organismo comunitario competente la domanda di registrazione della denominazione «Patata della Sila» ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) 510/06; Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992; Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Vista la comunicazione del Comitato promotore della indicazione geografica protetta Patata della Sila, con la quale e' stato indicato per il controllo sulla denominazione «Patata della Sila» l'organismo denominato «ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale» con sede a Bologna, Strada Maggiore n. 29, in sostituzione dell'organismo denominato «Istituto Calabria Qualita'» con sede a Cosenza in via Enrico De Nicola n. 82, precedentemente individuato e segnalato ai servizi comunitari con la documentazione allegata alla nota sopra citata; Considerato che l'organismo «ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Patata della Sila» conformemente allo schema tipo di controllo; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni; Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/99, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; Considerata la necessita', espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che e' stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione; Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 31 ottobre 2008; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999; Decreta: Art. 1. L'organismo denominato «ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale» con sede a Bologna, Strada Maggiore n. 29, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Patata della Sila».