Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
           Partecipazione di personale delle Forze armate
  1.  E'  autorizzata,  a  decorrere  dal 21 settembre 2008 e fino al
31 dicembre 2008, la spesa di euro 2.058.424 per la partecipazione di
personale,  mezzi  e  materiali  delle  Forze armate alla missione di
vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata: «EUMM Georgia»,
di   cui   all'azione   comune  2008/736/  PESC  del  Consiglio,  del
15 settembre 2008.
  2.  Alla  missione  di  cui  al  comma 1 si applicano l'articolo 4,
commi 1,  lettera a),  2,  4,  6  e  10,  e  gli  articoli 5  e 6 del
decreto-legge  31 gennaio  2008, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 marzo 2008, n. 45.
 
          Riferimenti normativi:
              - Il  testo dell'art. 4, commi 1, lettera a), 2, 4, 6 e
          10,  e  degli  articoli 5  e 6 del decreto-legge 31 gennaio
          2008,  n.  8,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge
          13 marzo  2008,  n.  45,  recante  «Disposizioni urgenti in
          materia  di  interventi  di  cooperazione allo sviluppo e a
          sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche'
          relative  alla  partecipazione  delle  Forze  armate  e  di
          polizia   a   missioni  internazionali»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2008, e' il seguente:
              «Art. 4 (Disposizioni in materia di personale) - 1. Con
          decorrenza  dalla  data  di  entrata  nel territorio, nelle
          acque   territoriali   e   nello  spazio  aereo  dei  Paesi
          interessati  e fino alla data di uscita dagli stessi per il
          rientro   nel   territorio   nazionale,  al  personale  che
          partecipa  alle  missioni internazionali di cui al presente
          decreto e' corrisposta al netto delle ritenute per tutta la
          durata  del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga
          e  agli  altri  assegni  a  carattere fisso e continuativo,
          l'indennita'  di  missione di cui al regio decreto 3 giugno
          1926,  n.  941, nelle misure di seguito indicate, detraendo
          eventuali  indennita'  e contributi corrisposti allo stesso
          titolo   agli   interessati  direttamente  dagli  organismi
          internazionali:
                a) misura del 98 per cento al personale che partecipa
          alle  missioni  UNIFIL, compreso il personale facente parte
          della struttura attivata presso le Nazioni Unite, CIU, MSU,
          Joint Enterprise, Albania 2, EUPT, ALTHEA, PESD dell'Unione
          europea  in  Kosovo,  UNMIK,  TIPH  2, EUBAM Rafah, UNAMID,
          EUFOR Tchad/RCA, MINUSTAH;
                b)- e) (omissis);
              2.  All'indennita'  di  cui al comma 1 e al trattamento
          economico  corrisposto  al  personale  che  partecipa  alle
          attivita'  di  assistenza alle Forze armate albanesi di cui
          all'art.  3,  comma 12,  non si applica l'art. 28, comma 1,
          del  decreto-legge  4 luglio  2006, n. 223, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
              3. (omissis);
              4.  Per  il  periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre
          2008,  ai  militari  inquadrati  nei  contingenti impiegati
          nelle  missioni  internazionali di cui al presente decreto,
          in sostituzione dell'indennita' di impiego operativo ovvero
          dell'indennita'  pensionabile percepita, e' corrisposta, se
          piu'  favorevole,  l'indennita'  di impiego operativo nella
          misura  uniforme  pari  al  185% dell'indennita' di impiego
          operativo  di  base  di  cui all'art. 2, primo comma, della
          legge  23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, se
          militari  in servizio permanente, e a euro 70, se volontari
          di  truppa in ferma breve o prefissata. Si applicano l'art.
          19,   primo   comma,   del  testo  unico  delle  norme  sul
          trattamento  di quiescenza dei dipendenti civili e militari
          dello   Stato  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'art. 51, comma 6,
          del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
          successive modificazioni.
              5. (omissis);
              6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di
          servizio  e  di  imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze
          armate  e  dell'Arma  dei  carabinieri presso i comandi, le
          unita',  i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento
          delle  missioni  internazionali  di cui al presente decreto
          sono   validi  ai  fini  dell'assolvimento  degli  obblighi
          previsti  dalle  tabelle  1,  2  e  3  allegate  ai decreti
          legislativi  30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n.
          298, e successive modificazioni.
              7-9 (omissis);
              10.   Al   personale   che   partecipa   alle  missioni
          internazionali  di cui al presente decreto si applicano gli
          articoli 2,  commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge
          28 dicembre  2001,  n.  451, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
              11. (omissis).».
              «Art.  5  (Disposizioni  in  materia  penale)  -  1. Al
          personale    militare    che    partecipa   alle   missioni
          internazionali  di  cui al presente decreto si applicano il
          codice  penale  militare  di  pace  e l'art. 9, commi 3, 4,
          lettere a), b), c)   e d),   5   e   6,  del  decreto-legge
          1° dicembre  2001,  n.  421, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
              2.  I  reati  commessi dallo straniero nei territori in
          cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali
          di  cui  al  presente  decreto,  a  danno  dello Stato o di
          cittadini  italiani  partecipanti  agli  interventi  e alle
          missioni   stessi,  sono  puniti  sempre  a  richiesta  del
          Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa
          per  i  reati  commessi  a danno di appartenenti alle Forze
          armate.
              3.  Per  i  reati  di  cui  al  comma 2  e  per i reati
          attribuiti  alla  giurisdizione  dell'autorita' giudiziaria
          ordinaria  commessi, nel territorio e per il periodo in cui
          si  svolgono gli interventi e le missioni internazionali di
          cui  al  presente decreto, dal cittadino che partecipa agli
          interventi  e  alle  missioni  medesimi,  la  competenza e'
          attribuita al Tribunale di Roma.».
              «Art.  6  (Disposizioni in materia contabile) - 1. Alle
          missioni  internazionali  delle  Forze  armate  di  cui  al
          presente  decreto  si  applicano le disposizioni in materia
          contabile   previste   dall'art.   8,   commi 1  e  2,  del
          decreto-legge  28 dicembre  2001,  n.  451, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
              2.  Le  disposizioni  di cui al comma 2 dell'art. 8 del
          decreto-legge    n.   451   del   2001,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla legge n. 15 del 2002 sono estese alle
          acquisizioni  di  materiali d'armamento, di equipaggiamenti
          individuali e di materiali informatici e si applicano entro
          il  limite  complessivo  di  euro 50.000.000 a valere sullo
          stanziamento di cui all'art. 7.
              3.  Per  consentire  la  stipulazione  dei contratti di
          assicurazione  e  di  trasporto  di durata annuale relativi
          alle missioni internazionali di cui al presente decreto, il
          Ministero  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a
          corrispondere ai Ministeri interessati che ne fanno domanda
          anticipazioni   pari  al  previsto  importo  dei  contratti
          stessi.».