Avvertenza:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092, nonche'
dell'art.  10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare  la  lettura  sia  delle  disposizioni  del decreto-legge,
integrate  con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che
di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano  invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

   Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

                               Art. 1.

       Disposizioni in materia di raccolta del gioco Enalotto

  1. Al fine di assicurare la tutela di preminenti interessi pubblici
connessi  alla  continuita'  di  gestione  dell'esercizio  del  gioco
Enalotto  e  del  suo  gioco  opzionale  ed  in  considerazione della
riscontrata  impossibilita'  di avvio nei tempi inizialmente previsti
della  nuova  concessione  per  la  gestione  dei  giochi  numerici a
totalizzatore  nazionale, in corso di affidamento a seguito del bando
di  gara  in data 29 giugno 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione  europea  n.  S  126-154552  del  4 luglio 2007, ai sensi
dell'articolo  1,  comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la
gestione  di  tali  giochi continua ad essere assicurata dall'attuale
concessionario,  alle  condizioni  vigenti  alla  data  di entrata in
vigore del presente decreto, fino alla piena operativita' della nuova
concessione e comunque non oltre il 1 luglio 2009.
 
             Riferimenti normativi.
          -  Si  riporta  il  testo  vigente del comma 90 dell'art. 1
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato» (legge finanziaria 2007):
              «90.  Con  provvedimenti  del Ministero dell'economia e
          delle  finanze  -  Amministrazione autonoma dei monopoli di
          Stato,  sono  stabilite, entro novanta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente legge, le modalita' di
          affidamento   in  concessione  della  gestione  dei  giochi
          numerici   a  totalizzatore  nazionale,  nel  rispetto  dei
          seguenti criteri:
              a)  aggiudicazione,  in  base  al criterio dell'offerta
          economicamente  piu'  conveniente,  della concessione ad un
          soggetto da individuare a seguito di procedura di selezione
          aperta  ai  piu'  qualificati operatori italiani ed esteri,
          secondo  i  principi  e le regole previste in materia dalla
          normativa  nazionale  e  comunitaria,  evitando comunque il
          determinarsi  di  posizioni dominanti sul mercato nazionale
          del gioco;
              b)  inclusione,  tra  i giochi numerici a totalizzatore
          nazionale   da   affidare   con   procedura  di  selezione,
          dell'Enalotto, dei suoi giochi complementari ed opzionali e
          delle  relative forme di partecipazione a distanza, nonche'
          di  ogni  ulteriore  gioco  numerico  basato  su  un  unico
          totalizzatore a livello nazionale;
             c)  revisione  del  regolamento e della formula di gioco
          dell'Enalotto  e  previsione  di  nuovi  giochi  numerici a
          totalizzatore  nazionale,  anche  al  fine di assicurare il
          costante allineamento dell'offerta del gioco all'evoluzione
          della domanda dei consumatori;
              d)   assicurazione  del  costante  miglioramento  degli
          attuali  livelli  di  servizio  al  pubblico  dei  giochi a
          totalizzatore nazionale, al fine di preservare i preminenti
          interessi   pubblici   connessi   al   loro   regolare   ed
          ininterrotto  svolgimento, anche con l'apporto dei punti di
          vendita  titolari  di  contratti  con  concessionari per la
          commercializzazione di tali giochi;
              e) coerenza della soluzione concessoria individuata con
          la   finalita'   di  progressiva  costituzione  della  rete
          unitaria   dei   giochi   pubblici,   anche  attraverso  la
          devoluzione allo Stato, alla scadenza della concessione, di
          una  rete di almeno 15.000 punti di vendita non coincidenti
          con  quelli  dei concessionari della raccolta del gioco del
          Lotto.
             (omissis).».