IL DIRIGENTE
                  dell'ufficio di farmacovigilanza

  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003, n. 269,
convertito  nella  legge  24  novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco, di seguito denominata AIFA;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri  della funzione pubblica e dell'economia e finanze datato 20
settembre  2004,  n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione ed il
funzionamento dell'AIFA;
  Visto  il  Regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento  del  personale  dell'Agenzia  italiana  del farmaco
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2005;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in particolare
l'art. 141;
  Vista  la domanda di rinnovo all'autorizzazione in commercio per la
specialita'  UBIDEX  50 mg cps presentata dalla Azienda OFF (Officina
Farmaceutica   Fiorentina  s.r.l.)  con  sede  legale  in  Viareggio,
quartiere  Varignano 12/13/14, codice fiscale 01187770464 e pervenuta
all'AIFA (prot. 0128862 - 17 dicembre 2007);
  Visto  il  provvedimento AIFA UAO/43026/P/I.5.i.a.7.3 del 23 aprile
2008  in  cui  veniva  disposto  il  ritiro  su  tutto  il territorio
nazionale  della suddetta specialita', in quanto la ditta OFF operava
in assenza di autorizzazione alla produzione;
  Vista  la  lettera  di diniego al rinnovo inviata a codesta Azienda
dall'Ufficio di farmacovigilanza (prot. AIFA/VI - 53699/P - 26 maggio
2008)  in  cui  si  comunica che il rinnovo all'AIC della specialita'
medicinale in oggetto non puo' essere rilasciato in quanto la domanda
di  rinnovo  manca  di  una  valida  autorizzazione  alla  produzione
dell'Officina farmaceutica fiorentina rilasciata da parte dell'AIFA;
  Visto  il  parere  della sottocommissione di farmacovigilanza nella
seduta  del  9  giugno  2008 che concorda sul diniego alla domanda di
rinnovo;
  Visto  il  parere  della  commissione tecnico scientifica dell'AIFA
nella  seduta  del  10-11  giugno  2008  che ratifica il parere della
sottocommissione di farmacovigilanza;
  Vista  la  lettera  pervenuta  da  codesta  Azienda al-l'Ufficio di
farmacovigilanza  (prot.  0067137  -  26/06/2008) in cui si chiede di
riconsiderare   nuovamente  la  richiesta  di  rinnovo  dell'AIC  del
medicinale in oggetto, revocando il diniego alla domanda di rinnovo;
  Vista  la  lettera  (prot. AIFA/VI - 78476/P del 25/7/2008) inviata
dall'Ufficio  di  farmacovigilanza  a  codesta azienda in cui vengono
concessi  sessanta  giorni  per la presentazione della documentazione
mancante    e    tutte    le   domande   di   variazione   necessarie
all'aggiornamento  del  dossier ed in cui viene intimato che, decorso
tale  termine l'autorizzazione al commercio del medicinale in oggetto
sarebbe stata revocata;
  Vista la comunicazione, pervenuta da codesta azienda all'Ufficio di
farmacovigilanza  attraverso  posta  elettronica in data 22 settembre
2008, e ribadita con nota del 23 settembre 2008 ricevuta il 1 ottobre
2008  (prot. 0099460), in cui si fa presente che codesta azienda alla
data  non  e'  ancora  in grado di poter presentare la documentazione
completa  al  fine  di  richiedere  la variazione del sito produttivo
all'Ufficio  AIFA  competente,  e  quindi di rispondere compiutamente
alla lettera AIFA del 25 luglio 2008 entro il termine indicato;
  Visto  che  il  comma  3  dell'art.  141 del decreto legislativo n.
219/2006  sancisce  che  l'autorizzazione e' revocata qualora vengano
meno   i   requisiti   previsti  dall'art.  8  del  medesimo  decreto
legislativo;  l'art.  8  al punto p) reca, infatti, espressa menzione
dell'obbligo  del possesso da parte del titolare di "idoneo documento
dal  quale  risulta  che  il produttore ha ottenuto nel proprio paese
l'autorizzazione a produrre medicinali";
  Vista  la  nota  dell'AIFA  (prot. AIFA/VI- P/102627 del 10 ottobre
2008)  in  cui  e'  stata contestata formalmente a codesta Azienda la
violazione dell'art. 141 comma 3 del decreto legislativo n. 219/2006;
  Considerato che, trascorso il termine perentorio di quindici giorni
decorrenti  dalla  notifica  della suddetta contestazione (15 ottobre
2008),  sono  pervenute  all'AIFA  osservazioni  da  parte di codesta
Azienda oltre il lasso di tempo concesso (30 ottobre 2008);
  Esaminata la documentazione spedita dall'Azienda in data 31 ottobre
2008, in risposta alla nota sopra citata del 25 luglio 2008;
  Considerato  che,  alla  luce  di  quanto  sopra  esposto l'azienda
Officina  farmaceutica  fiorentina,  a  tutt'oggi  non e' in grado di
esibire un documento in cui si attesti l'autorizzazione a produrre da
parte  di  un'officina  di prodotto finito da questa individuata, ne'
tanto  meno risulta presentata, in data utile all'ufficio competente,
una  richiesta  di  variazione  per  la sostituzione dell'officina di
produzione revocata;
  Considerato  che  l'azienda Officina farmaceutica fiorentina non ha
fornito nella documentazione inviata agli atti alcun riferimento alla
certificazione  GMP  del produttore della sostanza attiva, ne' alcuna
dichiarazione   a   firma   della   Qualified  Person  attestante  la
conformita'  alle Good Manufacturing Practice secondo quanto previsto
dall'art. 54 del decreto legislativo n. 219/2006;
  Considerato  che  l'azienda Officina farmaceutica fiorentina non ha
fornito  il  piano  di  variazioni per l'aggiornamento del dossier di
autorizzazione   del  medicinale  resesi  necessarie  a  seguito  dei
progressi  scientifici  e  tecnici  nei  metodi  di  produzione  e di
controllo,  in  base  a  quanto  previsto  dall'art.  34  del decreto
legislativo  n.  219/2006,  ne' tantomeno quelle relative a tutti gli
aspetti  attinenti  alla  qualita',  alla  sicurezza  e all'efficacia
necessarie  per  l'aggiornamento del dossier ai fini del rinnovo come
previsto dall'art. 38 del decreto legislativo n. 219/2006;
  Considerato  che  l'azienda  Officina  farmaceutica  fiorentina  ha
fornito  un  report  di  Post  Marketing  Experience  limitato ad una
verifica   triennale  (2005-2008)  piuttosto  che  quinquennale  come
richiesto;
  Ritenuto,  a  tutela  della  salute pubblica, necessario ed urgente
provvedere   alla   revoca   dell'autorizzazione   all'immissione  in
commercio della specialita' medicinale UBIDEX 50 mg cps, che non puo'
venire  rinnovata  in assenza del necessario presupposto della valida
autorizzazione alla produzione;
                             Determina:

                               Art. 1.


  L'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  della  specialita'
medicinale  Ubidex  50  mg cps A.I.C. n. 027408 e' revocata (ai sensi
dell'art  141,  comma 3 decreto legislativo n. 219/2006) in quanto il
titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio non possiede
un  idoneo  documento dal quale risulta che il produttore ha ottenuto
nel proprio paese l'autorizzazione a produrre medicinali.