IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  recante  norme  di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello   straniero,   a  norma  dell'art.  1,  comma  6,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328  contenente  «Modifiche  ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra Merkuschina Tatiana, nata a Bryansk
(Russia)  il  3 settembre 1977, cittadina russa, diretta ad ottenere,
ai  ensi  dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n.
394/99 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n.
115/92,  il  riconoscimento  del  titolo  professionale  di cui e' in
possesso,  conseguito  in  Russia,  ai  fini dell'accesso all'albo ed
esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;
  Preso  atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
professionale  di  «Diploma di laurea», conseguito presso l'«Istituto
psicologo-sociale  di  Mosca»  in  data 5 maggio 2003 e che il titolo
cosi'  conseguito  conferisce  in  Russia il diritto ad esercitare la
professione di psicologo;
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta del 19 settembre 2008;
  Sentito   il  conforme  parere  del  rappresentante  del  Consiglio
Nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione
di   Psicologo  e  quella  di  cui  e'  in  possesso  l'istante,  per
l'iscrizione   nella   sez.  A,  e  che  risulta  pertanto  opportuno
richiedere misure compensative;
  Visti gli articoli 9 del decreto legislativo n. 286/1998 cosi' come
modificato dalla legge n. 189/2002 e successive integrazioni, per cui
lo  straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da
almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un
numero  indeterminato  di  rinnovi, puo' richiedere il rilascio della
carta di soggiorno;
  Considerato  che  la  richiedente possiede una carta di soggiorno a
tempo  indeterminato, rilasciata dalla Questura di Catanzaro, come da
quest'ultima confermato in data 22 novembre 2005;
  Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/92;
  Visto l'art. 49 co. del decreto del Presidente della Repubblica del
31 agosto 1999, n. 394;
                              Decreta:


                               Art. 1.

  Alla  sig.ra  Merkushina  Tatiana,  nata  a  Bryansk  (Russia) il 3
settembre   1977,   cittadina   russa,   e'  riconosciuto  il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo degli «Psicologi» sezione A, e l'esercizio della professione
in Italia.