IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Merkuschina Tatiana, nata a Bryansk (Russia) il 3 settembre 1977, cittadina russa, diretta ad ottenere, ai ensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/92, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso, conseguito in Russia, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «ingegnere»; Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico professionale di «Diploma di laurea», conseguito presso l'«Istituto psicologo-sociale di Mosca» in data 5 maggio 2003 e che il titolo cosi' conseguito conferisce in Russia il diritto ad esercitare la professione di psicologo; Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 19 settembre 2008; Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di categoria nella conferenza sopra citata; Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di Psicologo e quella di cui e' in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sez. A, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative; Visti gli articoli 9 del decreto legislativo n. 286/1998 cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 e successive integrazioni, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno; Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciata dalla Questura di Catanzaro, come da quest'ultima confermato in data 22 novembre 2005; Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/92; Visto l'art. 49 co. del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Merkushina Tatiana, nata a Bryansk (Russia) il 3 settembre 1977, cittadina russa, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Psicologi» sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.