IL RETTORE

  Visto   il   D.M.  22.12.2006  prot.  n.  472  recante  in  rubrica
"Statizzazione  dell'Universita' degli Studi di Urbino 'Carlo Bo'" ed
in particolare l'art. 2, comma 2;
  vista  la  corrispondenza  intercorsa  con  il  MIUR in ordine alla
procedura per l'adozione dello Statuto di autonomia;
  visto il D.R. n. 628 del 20 luglio 1999 di emanazione dello Statuto
dell'Universita'  e  successive  modificazioni  e  integrazioni ed in
particolare l'art. 7;
  vista la Legge 16.5.1989, n. 168;
  viste  le  disposizioni  legislative  e  normative  riguardanti  le
Universita';
  vista  la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 154 del
21 luglio 2008 di approvazione del testo dello Statuto;
  vista  la  deliberazione del Senato Accademico n. 121 del 10 luglio
2008  di  proposta  delle  modificazioni  dello  Statuto,  sentite le
Facolta';
  ritenuto  che  le  modificazioni riguardano l'adeguamento normativo
alla    trasformazione   dell'ente   in   Universita'   statale,   la
partecipazione  piu'  incisiva  di  tutte  le  componenti  al governo
dell'Universita' e il maggior coinvolgimento del territorio nel pieno
rispetto delle disposizioni normative vigenti;
  vista  la lettera Raccomandata prot. n. 11984 del 28 luglio 2008 di
trasmissione del testo dello Statuto di autonomia dell'Universita' al
Ministero  dell'Istruzione,  dell'Universita'  e della Ricerca per il
prescritto controllo di legittimita' e di merito;
  ritenuto che il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della
Ricerca  non  ha comunicato la formulazione di rilievi o osservazioni
sul testo dello Statuto di autonomia trasmesso;
  ritenuto  che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo
previsto   per   l'emanazione   dello   Statuto  di  autonomia  della
Universita';

                               DECRETA

  1.  E' emanato lo Statuto di autonomia dell'Universita' degli Studi
di Urbino "Carlo Bo" nel testo sottoriportato:

                        STATUTO DI AUTONOMIA
          DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO "CARLO BO"

                      Art. 1- Principi generali

  1.  L'Universita'  degli  Studi di Urbino "Carlo Bo" e' istituzione
pubblica,  ha  personalita'  giuridica  e  piena capacita' di diritto
pubblico    e   privato;   ha   autonomia   didattica,   scientifica,
organizzativa, finanziaria e contabile, si organizza ed opera secondo
il presente Statuto, espressione fondamentale della sua autonomia.
  2.  Ai  fini  del  presente Statuto per "Universita'" si intende la
<<Universita' degli Studi di Urbino "Carlo Bo">>.
  3.   I   fini   primari   dell'Universita'  sono  la  promozione  e
l'organizzazione   della   ricerca   scientifica   e  dell'istruzione
superiore,   l'elaborazione   e   la  trasmissione  delle  conoscenze
scientifiche,  la formazione dei docenti, la preparazione culturale e
professionale  degli studenti, la formazione permanente e ricorrente,
l'innovazione  culturale,  scientifica  e  tecnologica nella societa'
nonche',  nelle  forme  che  le  sono  proprie,  lo  sviluppo socio -
economico - culturale del territorio.
  4.  L'Universita',  per  assolvere  ai  propri  compiti  formativi,
promuove  e  sostiene  attivita'  di  orientamento  e  di  assistenza
didattica   agli   studenti   nonche'  iniziative  atte  a  favorirne
l'inserimento al lavoro.
  5.  Per  il conseguimento delle proprie finalita' promuove forme di
consultazione  periodica  e  collaborazione  con Enti di cultura e di
ricerca  e  con  Istituzioni  ed aziende pubbliche e private, locali,
nazionali ed internazionali.
  6.  Quale espressione della sua vocazione internazionale, favorisce
gli scambi culturali, la mobilita' dei docenti e degli studenti ed il
riconoscimento  dei  loro  curricula  didattici, secondo la normativa
stabilita dagli organismi didattici competenti.
  7.  Garantisce  pari  opportunita'  nell'accesso  agli  studi e nei
meccanismi  di  reclutamento  e  di  carriera,  senza  distinzione di
genere,  di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali.
  8.  L'Universita'  adotta i provvedimenti necessari a realizzare il
diritto allo studio degli studenti disabili.