IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178; Visto il D.P.R. 13 maggio 1952, n. 458; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sentito il Consiglio dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana»; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: Art. 1. Il numero massimo delle onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 2009 e' determinato in 6.000, cosi' ripartito nelle cinque classi: Cavaliere di Gran Croce n. 25; Grande Ufficiale n.150; Commendatore n. 650; Ufficiale n. 875; Cavaliere n. 4300. La ripartizione, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i vari Ministeri, del numero di onorificenze stabilito dal presente decreto e' fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 3 del D.P.R. 13 maggio 1952, n. 458.