IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;
  Visto il D.P.R. 13 maggio 1952, n. 458;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sentito  il  Consiglio  dell'Ordine  «Al  merito  della  Repubblica
italiana»;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
                              Decreta:

                               Art. 1.


  Il  numero  massimo delle onorificenze dell'Ordine «Al merito della
Repubblica  italiana»  che potranno essere complessivamente conferite
nelle  ricorrenze  del 2 giugno e del 27 dicembre 2009 e' determinato
in 6.000, cosi' ripartito nelle cinque classi:
   Cavaliere di Gran Croce n. 25;
   Grande Ufficiale n.150;
   Commendatore n. 650;
   Ufficiale n. 875;
   Cavaliere n. 4300.
  La  ripartizione, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i
vari  Ministeri,  del  numero  di onorificenze stabilito dal presente
decreto e' fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'art. 3 del D.P.R. 13 maggio 1952, n. 458.