IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista  la  legge  14  luglio  1965,  n. 963 e successive modifiche,
recante disciplina della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639  e  successive  modifiche,  con  il  quale e' stato approvato il
Regolamento di esecuzione della predetta legge;
  Visto   il   decreto  ministeriale  26  luglio  1995  e  successive
modifiche,  concernente  il  rilascio  delle  licenze  di  pesca  per
l'esercizio della pesca marittima;
  Visto  il  decreto  ministeriale  14  settembre 1999 concernente la
disciplina  della  piccola pesca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 31 dell'8 febbraio 2000,
  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio 2004, n. 153, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  145  del 23 giugno 2004 in materia di
pesca marittima;
  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio 2004, n. 154 concernente
modernizzazione  del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1967/2006  del  consiglio  del 21
dicembre  2006,  relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;
  Tenuto  conto dell'attuale possibilita' di installare a bordo delle
unita'   removeliche   della   cosiddetta  «piccola  pesca»  apparati
propulsivi  di  modesta  potenza  da utilizzare esclusivamente per lo
spostamento  verso  e  dalle  aree  di  pesca,  senza  alcun utilizzo
nell'attivita'   di   prelievo,  ai  fini  esclusivi,  quindi,  della
sicurezza della navigazione;
  Viste le richieste delle Associazioni nazionali di categoria intese
ad   ottenere,   ferme   restando  le  finalita'  dell'installazione,
l'impiego  di  apparati  propulsivi sulle unita' da pesca, di potenza
superiore  a  quella attualmente consentita, sempre ai fini esclusivi
della    sicurezza    della   navigazione,   senza   alcun   utilizzo
nell'attivita' di prelievo;
  Tenuto  conto  del parere tecnico formulato dal R.I.Na. con nota n.
UMNT/DSE/64510 in data 20 novembre 2007;
  Considerato   che   l'installazione   degli   apparati   motore  e'
giustificato  dalla  necessita'  di  accrescere in ogni condizione la
sicurezza in mare;
  Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima e
l'acquacoltura  che  nella  seduta  del  22 ottobre 2008 ha espresso,
all'unanimita', parere favorevole;
                              Decreta:

                               Art. 1.


  1.  Gli  armatori  ed  i  proprietari  delle  unita' esercitanti la
piccola  pesca,  ove  munite  di  licenza  di  pesca  per l'esercizio
dell'attivita'   senza  essere  dotate  di  apparato  motore,  previa
richiesta   al   Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali  -  Dipartimento delle politiche europee e internazionali -
Direzione  generale  della pesca marittima e dell'acquacoltura, viale
dell'Arte   n.   16   -  00144  Roma  -  possono  essere  autorizzati
all'installazione  di un apparato motore, di potenza non superiore ai
seguenti massimali:
   a) Kw 29,5 per unita' aventi lunghezza fuori tutto non superiore a
metri 4;
   b)  Kw  44 per unita' aventi lunghezza fuori tutto non superiore a
metri 5;
   c) Kw 74 per unita' aventi lunghezza fuori tutto superiore a metri
5.
  2.  Ai  fini  dell'applicazione  del disposto di cui al punto 1, la
lunghezza  fuori  tutto  presa  in considerazione e' quella calcolata
esclusivamente  in  applicazione  del  regolamento (CEE) n. 2930/86 e
successive modifiche.
  3.  L'utilizzo  del predetto apparato propulsivo e' consentito solo
per  lo  spostamento verso e dalle aree di pesca, senza alcun impiego
nell'attivita'  di  prelievo  e,  quindi,  ai  tini  esclusivi  della
sicurezza della navigazione.
  4.  L'avvenuta  installazione  del  citato apparato propulsivo deve
essere  annotata  sulla  licenza  di  cui all'art. 153 e seguenti del
Codice della navigazione.