Avvertenza:

Il  testo  coordinato  qui  pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

A  norma  dell'art.  15,  comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.


                               Art. 1.

       Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109

  1.  All'articolo  6 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  comma 3 le parole: «ha effetto decorsi tre mesi dalla data
di  entrata  in  vigore del presente decreto.», sono sostituite dalle
seguenti: «ha effetto a decorrere dal (( 31 marzo 2009. ))»;
   b) al comma 5:
    1)  le  parole:  «entro  novanta  giorni dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto.»  sono  sostituite dalle seguenti: «a
decorrere dal (( 31 marzo 2009. ))»;
    2)  dopo  il  primo  periodo,  e' aggiunto, in fine, il seguente:
«Fino  al  ((31  marzo  2009  )) i predetti fornitori di servizi sono
autorizzati  a  conservare  i  dati  del  traffico telematico, di cui
all'articolo  6,  comma  1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in
deroga  a  quanto  previsto dal medesimo comma 1, compresi quelli non
ancora cancellati.».
 
          Riferimenti normativi:

             -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  6  del  decreto
          legislativo  30  maggio  2008,  n.  109  (Attuazione  della
          direttiva  2006/24/CE riguardante la conservazione dei dati
          generati  o trattati nell'ambito della fornitura di servizi
          di  comunicazione  elettronica accessibili al pubblico o di
          reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva
          2002/58/CE) come modificato dalla presente legge:
             «Art.  6  (Disposizioni  transitorie  e  finali).  -  1.
          Dall'attuazione  del  presente  decreto non devono derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
             2.  I  soggetti  pubblici  interessati  provvedono  agli
          adempimenti  derivanti dall'attuazione del presente decreto
          con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
          a legislazione vigente.
             3.  La  disposizione  dell'art.  132,  comma  1-bis, del
          Codice,  introdotta  dall'art.  2,  comma 1, lettera b), ha
          effetto a decorrere dal 31 marzo 2009.
             4.  L'art. 6, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005,
          n.  144,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 31
          luglio 2005, n. 155, e' abrogato.
             5.  I  fornitori di servizi di comunicazione elettronica
          accessibili  al  pubblico  che offrono servizi di accesso a
          internet   (Internet   Access   Provider)   assicurano   la
          disponibilita'  e l'effettiva univocita' degli indirizzi di
          protocollo  internet a decorrere dal 31 marzo 2009. Fino al
          31   marzo  2009  i  predetti  fornitori  di  servizi  sono
          autorizzati a conservare i dati del traffico telematico, di
          cui  all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005,
          n.  144,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 31
          luglio  2005,  n.  155,  in  deroga  a  quanto previsto dal
          medesimo comma 1, compresi quelli non ancora cancellati.».