IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO del Ministero dell'economia e delle finanze e IL SEGRETARIO GENERALE del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Visto l'art. 81, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che: al comma 29, istituisce un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti; al comma 32, dispone la concessione, ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico, di una carta acquisti finalizzata all'acquisto di generi alimentari e al pagamento delle bollette energetiche e delle forniture di gas, con onere a carico dello Stato; al comma 33, demanda ad un decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la disciplina, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, de: a) i criteri e le modalita' di individuazione dei titolari del beneficio, tenendo conto dell'eta' dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti gia' ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonche' di eventuali ulteriori elementi atti ad escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno; b) l'ammontare del beneficio unitario; c) le modalita' e i limiti di utilizzo del Fondo e di fruizione del beneficio; al comma 33-bis, prevede che, al fine di favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce piu' deboli della popolazione, possano essere avviate idonee iniziative di comunicazione; al comma 34, prevede che ai fini dell'attuazione delle disposizioni in parola, che in ogni caso deve essere conseguita entro il 30 settembre 2008, il Ministero dell'economia e delle finanze possa avvalersi di altre amministrazioni, di enti pubblici, di Poste Italiane S.p.a., di Sogei S.p.a. o di Consip S.p.a.; al comma 35, lettera b), prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero uno dei soggetti di cui questo si avvale, individui un gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto della disponibilita' di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello relative all'attivazione della carta e alla gestione dei rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresi' di precedenti esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici; al comma 36, prevede che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che detengono informazioni funzionali all'individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32 o all'accertamento delle dichiarazioni da questi effettuate per l'ottenimento dello stesso, forniscono, in conformita' alle leggi che disciplinano i rispettivi ordinamenti, dati, notizie, documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dal Ministero dell'economia e delle finanze o delle amministrazioni o enti di cui questo si avvale, secondo gli indirizzi da questo impartiti; al comma 38, prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione della citata carta acquisti, tra cui quelli di avvalimento di altri soggetti, e quelli connessi all'affidamento del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, si provveda mediante utilizzo del citato Fondo; al comma 38-bis, prevede che entro sei mesi dall'approvazione del decreto di cui al citato comma 33, e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, il Governo presenti una relazione al Parlamento sull'attuazione della carta acquisti; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», ed in particolare l'art. 12, comma 1, concernente «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo che ha istituito, tra gli altri, il Ministero dell'economia e delle finanze, organizzato in Dipartimenti, e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali», che istituisce il Segretariato generale; Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente»; Visto il decreto 13 ottobre 2005, n. 240, del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie recante «Regolamento di gestione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA)»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, recante «Istituzione del casellario centrale dei pensionati» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, recante «Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»; Visto il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 e la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recanti disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109; Visto il Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, di approvazione del «Regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A).»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»; Vista la nota dell'Agenzia delle entrate n. 128414 del 26 agosto 2008, recante elementi informativi ai fini dell'attuazione del citato art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge n. 112 del 2008; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 96257 del 2 settembre 2008 recante variazione di bilancio per la dotazione iniziale del Fondo di cui al citato art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, pari a 170 milioni di euro; Ritenuto che, in considerazione della variabilita' delle giacenze, derivante anche dalla natura delle fonti di alimentazione del Fondo di cui al citato art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, si rendano necessari meccanismi di modulazione degli impegni di spesa atti a garantire in ogni caso la copertura dei benefici concessi con le risorse disponibili; Considerato che a norma del citato art. 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008, la carta acquisti deve essere destinata ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico e che a tal fine, a norma del comma 33 del medesimo articolo, debbano essere utilizzati idonei strumenti atti ad escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno; Considerato che l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, rappresenta uno strumento idoneo per la valutazione della situazione economica dei nuclei familiari; Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del citato art. 81, comma 34, del decreto-legge n. 112 del 2008, puo' avvalersi di enti pubblici ai fini dell'attuazione del comma 32 del medesimo articolo e che l'Istituto nazionale previdenza sociale e' ente pubblico previdenziale con specifica competenza nell'erogazione di benefici sociali e che provvede, tra l'altro, al pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito e di quelle che agevolano coloro che hanno redditi modesti e famiglie numerose; Considerato, pertanto, che l'Istituto nazionale previdenza sociale e' in possesso delle competenze e dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attivita' di Soggetto attuatore dell'intervento; Vista la nota n. 8270 del 10 settembre 2008 con la quale l'Istituto nazionale previdenza sociale ha comunicato la propria disponibilita' a svolgere le attivita' di Soggetto attuatore, come individuate nel presente decreto; Ritenuto, ai sensi del citato art. 81, comma 34, del decreto-legge n. 112 del 2008, di avvalersi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per lo svolgimento di alcune attivita' funzionali all'attuazione della disposizione di cui al citato art. 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008; Sentito, per quanto di competenza, il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; Vista la nota n. 7195 del 16 settembre 2008 con la quale il Dipartimento delle Finanze ha espresso, per quanto di competenza, parere positivo sul testo del presente decreto; Decretano: Art. 1. Definizioni 1. Ai soli fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: a) «Cittadino residente»: cittadino italiano regolarmente registrato nell'Anagrafe della Popolazione Residente, i cui dati anagrafici e successive variazioni sono accertati attraverso il sistema INA-SAIA gestito dal Ministero dell'interno; b) «ISEE»: l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109; c) «Trattamenti»: l'importo annuo dei trattamenti forniti, a qualsiasi titolo, anche se non fiscalmente imponibili, dall'Istituto nazionale previdenza sociale e dagli enti erogatori di pensione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni, con esclusione dei soli importi relativi ad arretrati; d) «Amministrazione responsabile»: il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro; e) «Soggetto Attuatore»: l'Istituto nazionale previdenza sociale; f) «Gestore del servizio»: soggetto incaricato del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui al citato art. 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008; g) «Convenzione di gestione»: la convenzione regolante il rapporto tra il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero il soggetto di cui questo si avvale ai sensi del citato art. 81, comma 34, del decreto-legge n. 112 del 2008, e il Gestore del servizio; h) «Carta Acquisti»: la carta acquisti di cui al citato art. 81, comma 31, del decreto-legge n. 112 del 2008; i) «Beneficiario»: il Cittadino residente in possesso dei requisiti per l'ottenimento della Carta Acquisti; j) «Titolare»: il soggetto cui e' intestata la Carta Acquisti; k) «Fondo»: il Fondo di cui al citato art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008; l) «Immobile ad uso abitativo»: un immobile di categoria catastale da A1 a A9, o A11; m) «Bimestre»: ciascun bimestre solare che inizia il primo del mese di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre; n) «Soggetto incapiente»: soggetto che possiede un reddito complessivo di cui all'art. 8 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze, avente un'imposta lorda che, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia, delle detrazioni per lavoro dipendente e/o pensione e/o altri redditi di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo Testo unico, delle ritenute, non supera euro 10,33; il reddito citato fa riferimento al secondo periodo d'imposta antecedente al momento di richiesta o di verifica, fatta salva la facolta' del richiedente di rendere dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in merito al reddito relativo al periodo d'imposta immediatamente antecedente.