IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
             del Ministero dell'economia e delle finanze

                                  e

                       IL SEGRETARIO GENERALE
                      del Ministero del lavoro,
               della salute e delle politiche sociali

  Visto  l'art.  81,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133,
che:
   al   comma   29,   istituisce   un  Fondo  speciale  destinato  al
soddisfacimento  delle esigenze prioritariamente di natura alimentare
e  successivamente  anche  energetiche e sanitarie dei cittadini meno
abbienti;
   al  comma 32, dispone la concessione, ai residenti di cittadinanza
italiana  che  versano in condizione di maggior disagio economico, di
una carta acquisti finalizzata all'acquisto di generi alimentari e al
pagamento  delle  bollette  energetiche e delle forniture di gas, con
onere a carico dello Stato;
   al  comma  33,  demanda  ad  un  decreto  interdipartimentale  del
Ministero  dell'economia  e delle finanze e del Ministero del lavoro,
della  salute  e  delle  politiche  sociali la disciplina, nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente, de:
    a)  i  criteri  e le modalita' di individuazione dei titolari del
beneficio,  tenendo  conto  dell'eta'  dei cittadini, dei trattamenti
pensionistici  e  di  altre  forme  di  sussidi  e trasferimenti gia'
ricevuti   dallo   Stato,   della  situazione  economica  del  nucleo
familiare,  dei  redditi  conseguiti,  nonche' di eventuali ulteriori
elementi  atti  ad  escludere  soggetti  non  in  stato  di effettivo
bisogno;
    b) l'ammontare del beneficio unitario;
    c)  le  modalita' e i limiti di utilizzo del Fondo e di fruizione
del beneficio;
   al  comma  33-bis,  prevede che, al fine di favorire la diffusione
della  carta  acquisti  tra  le  fasce piu' deboli della popolazione,
possano essere avviate idonee iniziative di comunicazione;
   al   comma   34,   prevede   che  ai  fini  dell'attuazione  delle
disposizioni in parola, che in ogni caso deve essere conseguita entro
il  30  settembre  2008,  il  Ministero dell'economia e delle finanze
possa  avvalersi di altre amministrazioni, di enti pubblici, di Poste
Italiane S.p.a., di Sogei S.p.a. o di Consip S.p.a.;
   al  comma 35, lettera b), prevede che il Ministero dell'economia e
delle  finanze,  ovvero  uno  dei  soggetti  di cui questo si avvale,
individui  un  gestore del servizio integrato di gestione delle carte
acquisti  e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto della
disponibilita'  di una rete distributiva diffusa in maniera capillare
sul  territorio  della  Repubblica,  che  possa  fornire  funzioni di
sportello  relative  all'attivazione  della carta e alla gestione dei
rapporti  amministrativi,  al fine di minimizzare gli oneri, anche di
spostamento,  dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresi' di
precedenti  esperienze  in  iniziative  di  erogazione  di contributi
pubblici;
   al  comma  36, prevede che le pubbliche amministrazioni e gli enti
pubblici che detengono informazioni funzionali all'individuazione dei
titolari  del  beneficio  di cui al comma 32 o all'accertamento delle
dichiarazioni  da  questi  effettuate per l'ottenimento dello stesso,
forniscono,  in  conformita' alle leggi che disciplinano i rispettivi
ordinamenti, dati, notizie, documenti e ogni ulteriore collaborazione
richiesta  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  o  delle
amministrazioni o enti di cui questo si avvale, secondo gli indirizzi
da questo impartiti;
   al  comma  38,  prevede  che  agli oneri derivanti dall'attuazione
della  citata  carta acquisti, tra cui quelli di avvalimento di altri
soggetti, e quelli connessi all'affidamento del servizio integrato di
gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi,
si provveda mediante utilizzo del citato Fondo;
   al  comma 38-bis, prevede che entro sei mesi dall'approvazione del
decreto  di  cui  al  citato  comma 33, e successivamente entro il 31
dicembre   di  ogni  anno,  il  Governo  presenti  una  relazione  al
Parlamento sull'attuazione della carta acquisti;
  Vista  la  legge  7  agosto  1990, n. 241, e successive modifiche e
integrazioni,   recante  «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo  e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»,
ed  in  particolare  l'art.  12,  comma 1, concernente «Provvedimenti
attributivi di vantaggi economici»;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
riforma  dell'organizzazione  del  Governo  che ha istituito, tra gli
altri,  il  Ministero  dell'economia  e delle finanze, organizzato in
Dipartimenti,  e  il  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e delle
politiche sociali;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n.
244,  recante  «Regolamento  di  riorganizzazione  del  Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali», che istituisce il Segretariato
generale;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1954, n. 1228, recante «Ordinamento
delle anagrafi della popolazione residente»;
  Visto il decreto 13 ottobre 2005, n. 240, del Ministro dell'interno
di  concerto  con  il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro
per  l'innovazione  e  le tecnologie recante «Regolamento di gestione
dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA)»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223,  recante  «Approvazione  del  nuovo regolamento anagrafico della
popolazione residente»;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971,
n. 1388, recante «Istituzione del casellario centrale dei pensionati»
e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  109, recante
«Definizioni  di  criteri  unificati  di valutazione della situazione
economica  dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate,
a  norma  dell'art.  59,  comma  51, della legge 27 dicembre 1997, n.
449»;
  Visto  il  decreto  legislativo 3 maggio 2000, n. 130 e la legge 24
dicembre 2007, n. 244, recanti disposizioni correttive ed integrative
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
  Visto  il  Testo  unico  delle  imposte  sui  redditi approvato con
decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e
successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322,  di  approvazione  del  «Regolamento  recante  modalita'  per la
presentazione  delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive e all'imposta sul
valore  aggiunto,  ai  sensi  dell'art.  3, comma 136, della legge 23
dicembre 1996, n. 662»;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  recante  il  «Testo  unico delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia  di  documentazione amministrativa. (Testo
A).»;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento
per  l'amministrazione  del patrimonio e per la contabilita' generale
dello Stato»;
  Vista  la  nota  dell'Agenzia delle entrate n. 128414 del 26 agosto
2008, recante elementi informativi ai fini dell'attuazione del citato
art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge n. 112 del 2008;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze n.
96257  del  2  settembre  2008  recante variazione di bilancio per la
dotazione  iniziale del Fondo di cui al citato art. 81, comma 29, del
decreto-legge n. 112 del 2008, pari a 170 milioni di euro;
  Ritenuto  che, in considerazione della variabilita' delle giacenze,
derivante  anche  dalla natura delle fonti di alimentazione del Fondo
di  cui  al  citato  art.  81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del
2008, si rendano necessari meccanismi di modulazione degli impegni di
spesa  atti  a  garantire  in  ogni  caso  la  copertura dei benefici
concessi con le risorse disponibili;
  Considerato  che  a  norma  del  citato  art.  81,  comma  32,  del
decreto-legge  n.  112  del  2008,  la  carta  acquisti  deve  essere
destinata  ai  residenti  di  cittadinanza  italiana  che  versano in
condizione di maggior disagio economico e che a tal fine, a norma del
comma  33  del  medesimo  articolo,  debbano essere utilizzati idonei
strumenti  atti  ad  escludere  soggetti  non  in  stato di effettivo
bisogno;
  Considerato  che  l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente,
ISEE,   di  cui  al  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  109,
rappresenta  uno strumento idoneo per la valutazione della situazione
economica dei nuclei familiari;
  Considerato  che  il  Ministero  dell'economia  e delle finanze, ai
sensi  del  citato  art.  81,  comma 34, del decreto-legge n. 112 del
2008,  puo'  avvalersi  di  enti pubblici ai fini dell'attuazione del
comma  32 del medesimo articolo e che l'Istituto nazionale previdenza
sociale  e'  ente  pubblico  previdenziale  con  specifica competenza
nell'erogazione  di  benefici sociali e che provvede, tra l'altro, al
pagamento  delle  prestazioni  a sostegno del reddito e di quelle che
agevolano coloro che hanno redditi modesti e famiglie numerose;
  Considerato,  pertanto, che l'Istituto nazionale previdenza sociale
e'  in  possesso  delle  competenze  e dei requisiti necessari per lo
svolgimento delle attivita' di Soggetto attuatore dell'intervento;
  Vista la nota n. 8270 del 10 settembre 2008 con la quale l'Istituto
nazionale  previdenza sociale ha comunicato la propria disponibilita'
a  svolgere  le attivita' di Soggetto attuatore, come individuate nel
presente decreto;
  Ritenuto,  ai sensi del citato art. 81, comma 34, del decreto-legge
n.   112   del  2008,  di  avvalersi  dell'Istituto  nazionale  della
previdenza  sociale per lo svolgimento di alcune attivita' funzionali
all'attuazione della disposizione di cui al citato art. 81, comma 32,
del decreto-legge n. 112 del 2008;
  Sentito,  per  quanto  di  competenza,  il Ministero dell'interno -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali;
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
  Vista  la  nota  n.  7195  del  16  settembre  2008 con la quale il
Dipartimento  delle  Finanze  ha  espresso, per quanto di competenza,
parere positivo sul testo del presente decreto;
                             Decretano:

                               Art. 1.

                             Definizioni

  1.   Ai   soli  fini  del  presente  decreto  valgono  le  seguenti
definizioni:
   a)   «Cittadino   residente»:   cittadino   italiano  regolarmente
registrato  nell'Anagrafe  della  Popolazione  Residente,  i cui dati
anagrafici  e  successive  variazioni  sono  accertati  attraverso il
sistema INA-SAIA gestito dal Ministero dell'interno;
   b)  «ISEE»: l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente di
cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
   c)  «Trattamenti»:  l'importo  annuo  dei  trattamenti  forniti, a
qualsiasi  titolo, anche se non fiscalmente imponibili, dall'Istituto
nazionale  previdenza  sociale  e dagli enti erogatori di pensione di
cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.
1388  e  successive  modificazioni,  con  esclusione dei soli importi
relativi ad arretrati;
   d)  «Amministrazione  responsabile»:  il Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento del Tesoro;
   e) «Soggetto Attuatore»: l'Istituto nazionale previdenza sociale;
   f)  «Gestore  del  servizio»:  soggetto  incaricato  del  servizio
integrato  di  gestione  delle carte acquisti e dei relativi rapporti
amministrativi  di  cui  al citato art. 81, comma 35, lettera b), del
decreto-legge n. 112 del 2008;
   g) «Convenzione di gestione»: la convenzione regolante il rapporto
tra il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero il soggetto di
cui  questo  si  avvale  ai  sensi  del citato art. 81, comma 34, del
decreto-legge n. 112 del 2008, e il Gestore del servizio;
   h)  «Carta  Acquisti»: la carta acquisti di cui al citato art. 81,
comma 31, del decreto-legge n. 112 del 2008;
   i)   «Beneficiario»:   il  Cittadino  residente  in  possesso  dei
requisiti per l'ottenimento della Carta Acquisti;
   j) «Titolare»: il soggetto cui e' intestata la Carta Acquisti;
   k)  «Fondo»:  il  Fondo  di  cui  al citato art. 81, comma 29, del
decreto-legge n. 112 del 2008;
   l) «Immobile ad uso abitativo»: un immobile di categoria catastale
da A1 a A9, o A11;
   m)  «Bimestre»:  ciascun  bimestre  solare che inizia il primo del
mese di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre;
   n)   «Soggetto  incapiente»:  soggetto  che  possiede  un  reddito
complessivo  di  cui  all'art.  8  del  Testo unico delle imposte sui
redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917  e  successive modificazioni, al netto della
deduzione  per  abitazione  principale  e relative pertinenze, avente
un'imposta  lorda  che,  diminuita  delle  detrazioni  per carichi di
famiglia,  delle  detrazioni  per  lavoro dipendente e/o pensione e/o
altri  redditi di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo Testo unico,
delle   ritenute,  non  supera  euro  10,33;  il  reddito  citato  fa
riferimento  al  secondo  periodo d'imposta antecedente al momento di
richiesta  o  di verifica, fatta salva la facolta' del richiedente di
rendere dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in
merito  al  reddito  relativo  al  periodo  d'imposta  immediatamente
antecedente.