IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
             del Ministero dell'economia e delle finanze

                                  e

                       IL SEGRETARIO GENERALE
               del Ministero del lavoro, della salute
                      e delle politiche sociali

  Visto  l'art.  81,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
  Visto  il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali prot. n.
89030  del 16 settembre 2008, registrato alla Corte dei conti in data
25  settembre  2008,  al  n.  4,  foglio n. 231, emanato ai sensi del
citato  art.  81,  comma 33, del decreto-legge n. 112 del 2008, ed in
particolare l'art. 10, comma 1, il quale prevede che «nel caso in cui
risultino   risorse   disponibili  potranno  essere  rimodulati,  per
l'estensione  del beneficio, la misura delle soglie di cui all'art. 5
del  medesimo decreto, oppure incluse ulteriori tipologie di soggetti
beneficiari»;
  Vista  la  nota  30  settembre  2008,  n.  92876,  con  la quale il
Dipartimento  del  Tesoro, ai sensi del comma 36, del citato art. 81,
ha  chiesto  all'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai fini
dell'ulteriore  affinamento  delle  stime  relative  alla  platea dei
potenziali   beneficiari   della   Carta   acquisti,  di  trasmettere
all'Agenzia  delle  entrate gli elementi informativi come specificati
nell'allegato alla citata lettera;
  Vista  la  nota dell'Agenzia delle entrate n. 149599 dell'8 ottobre
2008,  recante ulteriori elementi informativi ai fini dell'attuazione
del citato art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge n. 112 del
2008;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze n.
96257  del  2  settembre  2008  recante variazione di bilancio per la
dotazione  iniziale del Fondo di cui al citato art. 81, comma 29, del
decreto-legge n. 112 del 2008, pari a 170 milioni di euro;
  Considerato  che,  sulla  base  degli  ulteriori  elementi  forniti
dall'Agenzia  delle  entrate  con  la  citata  nota n. 128414, dell'8
ottobre  2008 e tenuto conto delle risorse economiche disponibili, e'
possibile  estendere  il  beneficio  della  Carta  acquisti  anche ai
cittadini  che  godono  di  trattamenti  di importo inferiore ad euro
8.000 e di eta' superiore agli anni 70;
  Ritenuto,  pertanto,  di poter rimodulare la misura delle soglie di
cui all'art. 5 del citato decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze  e  del  Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali prot. n. 89030 del 16 settembre 2008;
  Ritenuto  di  meglio specificare e affinare la nozione di «Soggetto
incapiente»   allo  scopo  di  rendere  piu'  agevole  l'accesso  dei
cittadini  al  beneficio  della  Carta  acquisti  e  di  rendere piu'
efficiente il processo di verifica dei requisiti;
  Ritenuto  di esplicitare alcuni aspetti dell'iter di verifica delle
dichiarazioni  rese  dai  richiedenti il beneficio ai fini di maggior
trasparenza nei confronti dei cittadini;
  Vista  la  nota  n.  126003  del  27  ottobre 2008, con la quale il
Dipartimento  della  Ragioneria generale dello Stato ha comunicato di
non  avere,  per  quanto  di competenza sotto il profilo finanziario,
nulla   da   osservare   all'ulteriore  corso  del  presente  decreto
integrativo;
  Vista  la  nota  n.  8633  del  28  ottobre  2008,  con la quale il
Dipartimento  delle finanze ha comunicato di non avere, per quanto di
competenza,  osservazioni  in  merito  al  testo del presente decreto
integrativo;
                             Decretano:

                               Art. 1.


  Al  decreto  prot.  n.  89030  del  16  settembre  2008,  di cui al
preambolo, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
   a)  all'art.  1,  comma  1,  la  lettera  n)  e'  sostituita dalla
seguente: «n) ''Soggetto incapiente'': soggetto la cui imposta netta,
ai  fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risulta pari
a  zero  con  riferimento al secondo periodo d'imposta antecedente al
momento  di  richiesta  o  di  verifica,  fatta salva la facolta' del
richiedente  di  rendere  dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi degli
articoli  46  e  47  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 in merito all'imposta netta relativa al periodo
d'imposta immediatamente antecedente»;
   b)  all'art. 5, comma 1, lettera c), dopo le parole «oppure godere
di  Trattamenti  di  importo inferiore a euro 6.000» sono aggiunte le
seguenti:  «o  di  importo  inferiore  a 8.000 euro se di eta' pari o
superiore  a  70  anni»;  le  parole  «il  cumulo  dei  redditi e dei
trattamenti deve essere inferiore a euro 6.000» sono sostituite dalle
seguenti  «il  cumulo  dei  redditi  e  dei  trattamenti  deve essere
inferiore a tali soglie»;
    c)  all'art.  6,  alla  fine del comma 2, e' aggiunto il seguente
periodo:   «L'Amministrazione   si   riserva   di   procedere,  anche
successivamente  all'accreditamento,  alla  verifica  delle eventuali
dichiarazioni   rese  dai  richiedenti  il  beneficio,  nonche'  alla
sospensione  della  disponibilita'  residua  della Carta Acquisti nel
caso di non conformita' ai requisiti di cui all'art. 5».
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 7 novembre 2008

                  Il direttore generale del Tesoro
                     del Ministero dell'economia
                           e delle finanze
                               Grilli

                       Il segretario generale
               del Ministero del lavoro, della salute
                      e delle politiche sociali
                               Verbaro

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2008
Ufficio  controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
   Economia e finanze, foglio n. 60