IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti; Vista l'istanza del sig. Reynaud Serge, nato il 29 settembre 1965 ad Aubervilliers (Francia), cittadino francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere conseguito in Francia, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione B - settore civile e ambientale - e l'esercizio in Italia della medesima professione; Considerato che ha conseguito un titolo accademico «Diplom d'Ingenieur Civil des Mines» rilasciato dalla «Ecole Nationale Superieure des Mines» di Saint-Etienne nel luglio 1989; Considerato che dalla attestazione della Autorita' competente detto titolo configura una formazione regolamentata; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 19 settembre 2008; Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nelle seduta sopra indicata; Viste le differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui e' in possesso l'istante, si e' ritenuto necessario applicare delle misure compensative; Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007; Decreta: Art. 1. Al sig. Reynaud Serge, nato il 29 settembre 1965 ad Aubervilliers (Francia), cittadino francese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione B - settore civile ambientale e l'esercizio della medesima professione in Italia.