IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19  che  modifica le direttive 89/48/CEE e
92/51/CEE   del   Consiglio   relative   al   sistema   generale   di
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre 2005 - relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Visto  il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta
il  regolamento  di  cui  all'art.  9  del  decreto legislativo sopra
citato,  in  materia  di  prova  attitudinale  per  l'esercizio della
professione di assistente sociale;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Prantl   Astrid, nata ad Abensberg
(Germania)   il  1°  ottobre  1966,  cittadina  tedesca,  diretta  ad
ottenere,  ai sensi  dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992
come  sopra modificato, il riconoscimento del titolo professionale di
«Staatlich  anerkannte  Sozialpadagogin»  conseguito  in Germania nel
giugno  1989  - come attestato dalla «Fachhoschule Munchen» - ai fini
dell'accesso  all'albo  ed  esercizio  in Italia della professione di
«assistente sociale», sezione A dell'albo;
  Preso atto  che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
«Diplom  Sozialpadagogin  (FH)»  conseguito nel maggio 1989 presso la
stessa Universita';
  Rilevato    che    vi    sono    differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione di assistente sociale - sezione A dell'albo - e quella di
cui  e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le
misure compensative;
  Rilevato che la Conferenza di Servizi nella seduta del 19 settembre
2008,  con  il  conforme  parere  del rappresentante di categoria, ha
espresso  parere  negativo  per  la  richiesta per l'iscrizione nella
sezione    A    dell'albo    italiano,    in   quanto   il   percorso
accademico-professionale  documentato  dalla  sig.ra  Prantl  non  e'
assolutamente paragonabile a quello richiesto in Italia;
  Rilevato  che  detto  percorso e' adeguato ai fini della iscrizione
nella   sezione   B   dell'albo   degli  assistenti  sociali  ma,  in
considerazione  del  fatto  che  la formazione documentata e' carente
rispetto   a  quella  richiesta  all'assistente  sociale  junior,  ha
evidenziato la necessita' di applicare delle misure compensative;
  Visto  l'art.  6,  n. 1  del  decreto legislativo n. 115/1992, come
sopra modificato;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  Alla  sig.ra  Prantl  Astrid,  nata  ad  Abensberg (Germania) il 1°
ottobre 1966,  cittadina tedesca, e' riconosciuto il titolo di cui in
premessa  quale  titolo  valido  per  l'iscrizione  nella  sezione  B
dell'albo  degli  «assistenti  sociali» e l'esercizio in Italia della
omonima professione.