IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto  il  proprio decreto datato 3 settembre 2007, con il quale si
riconosceva   il   titolo   professionale,  conseguito  dalla  sig.ra
Skarzynska   Justina   Aleksandra,   quale   titolo   abilitante  per
l'esercizio in Italia della professione di psicologo;
  Considerato  che  nel  decreto  datato  3 settembre 2007 sono stati
riscontrati alcuni errori materiali;
  Ritenuto  pertanto  che  detto decreto sia sostituito integralmente
dal seguente provvedimento;
  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19  che  modifica le direttive 89/48/CEE e
92/51/CEE   del   Consiglio   relative   al   sistema   generale   di
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005, relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Visto  il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta
il  regolamento  di  cui  all'art.  9  del  decreto legislativo sopra
citato,   in   materia   di   prova   attitudinale   per  l'esercizio
della professione di assistente sociale;
  Vista  l'istanza della sig.ra Skarzynska Justina Aleksandra, nata a
Varsavia  (Polonia)  il 27 aprile 1980, cittadina polacca, diretta ad
ottenere,  ai  sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992
come    sopra    modificato,    il    riconoscimento    del    titolo
accademico-professionale  di  «pracownika  socjalnego», conseguito in
Polonia ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione
di assistente sociale;
  Considerato  che  la richiedente ha conseguito il titolo accademico
di  licencjat  in  scienze  politiche presso 1'«Uniwersytet Kardynala
Stefana Wyszynskiego», in data 26 gennaio 2006;
  Considerato  che  l'istante  e'  in possesso dell'abilitazione alla
professione di assistente sociale in base alla normativa polacca D.L.
del  lavoro  sociale  del 12 marzo 2004, art. 116, p. 1 al n. 298 che
autorizza    all'esercizio    della   professione,   rilasciata   dal
«Ministerstwo  pracy  polityki  spolecznej» come attestato in data 31
luglio 2006;
  Viste  le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nelle
sedute del 22 maggio 2007;
  Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale
di categoria nella seduta di cui sopra;
  Considerato   che   sussistano   differenze   tra   la   formazione
professionale  richiesta per l'esercizio dell'attivita' di assistente
sociale  sez. B in Italia e quella di cui e' in possesso l'istante, e
che  risulta  pertanto opportuno richiedere misure compensative nella
seguente  materia  (orale):  1) teoria e metodi del servizio sociale,
oppure,  a  scelta dell'istante un tirocinio di 6 mesi da effettuarsi
in una struttura pubblica;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  Alla   sig.ra   Skarzynska  Justina  Aleksandra,  nata  a  Varsavia
(Polonia)  il  27  aprile 1980, cittadina polacca, e' riconosciuto il
titolo quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti
sociali sezione B, e l'esercizio della professione in Italia.