IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»; Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «Riordino della legislazione in materia portuale»; Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante «Disposizioni in materia ambientale» e, in particolare, l'art. 21 sulle autorizzazioni per gli interventi di tutela della fascia costiera; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 252, comma 4, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la competenza sulla procedura di bonifica dei siti di interesse nazionale; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)» e, in particolare, l'art. 1, comma 996, che aggiunge all'art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 11, i commi dall'11-bis all'11-sexies, in materia di operazioni di dragaggio da svolgere nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale; Visto l'art. 5, comma 11-bis, della predetta legge che prevede l'approvazione da parte del Ministero delle infrastrutture del progetto di dragaggio sotto il profilo tecnico-economico, per la sua successiva trasmissione e approvazione definitiva da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Tenuto conto che, ai sensi del citato art. 5, comma 11-bis, il progetto di dragaggio deve basarsi su tecniche idonee ad evitare la dispersione del materiale; Visto il decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito con la legge 6 agosto 2008, n.133 ed, in particolare, l'art. 28 che ha istituito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) con il compito di svolgere, tra l'altro, le funzioni del soppresso Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM); Considerato che ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'ISPRA per la caratterizzazione delle aree marine perimetrate nei siti di bonifica di interesse nazionale; Considerato che il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 novembre 2006, n. 308, art. 5, comma 1, ribadisce il ruolo dell'ISPRA in merito alla caratterizzazione delle aree marine perimetrate, estendendo tale competenza anche ai siti di interesse nazionale ulteriormente individuati; Considerato che l'art. 109, commi 2 e 5, del predetto decreto legislativo prevede che con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, saranno stabilite le modalita' tecniche ed i criteri generali per l'immersione in mare di materiale derivante da attivita' di escavo e attivita' di posa in mare di cavi e condotte; Visto l'art. 5, comma 11-quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che stabilisca le metodologie ed i criteri sulla base dei quali effettuare le analisi per verificare l'idoneita' del materiale dragato ad essere gestito nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale, secondo quanto previsto ai commi 11-ter e 11-quater dell'art. 5 della legge n. 84 del 1994; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che si e' espressa favorevolmente nella seduta del 26 marzo 2008; Decreta: Art. 1. Progetto di dragaggio 1. Il presente decreto disciplina le operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che aggiunge all'art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 11, i commi dall'11-bis all'11-sexies. 2. Nei siti di cui al comma 1 l'idoneita' del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 11-ter e 11-quater, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, deve essere verificata sulla base di apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio conformemente alle metodologie e ai criteri stabiliti nell'Allegato "A" del presente decreto. 3. Al fine di non pregiudicare la bonifica del sito di interesse nazionale il progetto di dragaggio, per quanto concerne gli aspetti ambientali, deve contenere: i risultati della caratterizzazione delle analisi del materiale da dragare, condotta ai sensi dell'Allegato "A" del presente decreto, le tecniche idonee per la rimozione e il trasporto del materiale nonche' le modalita' per l'immersione in mare, per formare terrapieni costieri o per il ripascimento degli arenili, ovvero per il conferimento presso strutture di contenimento.